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DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2006, n. 217

Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-7-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/2010)
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Testo in vigore dal:  5-7-2006 al: 28-7-2009
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 13;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006;

Sulla

proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli affari regionali e delle attività produttive; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai:
a) prodotti immessi sul mercato come concimi CE, definiti dal regolamento (CE) n. 2003/2003;
b) concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato di seguito definiti, descritti e classificati negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 13 della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, S.O., così recita:
"Art. 13 (Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di "concime" e delle sue molteplici specificazioni, di "fabbricante" e di "immissione sul mercato", ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del 13 ottobre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'art. 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE";
c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità dei concimi, ai sensi dell'art. 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;
d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.
2. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 6 dell'art. 1".
- Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è pubblicato nella GUCE n. L 304 del 21 novembre 2003.
- Il regolamento (CE) n. 2092/91 è pubblicato nella GUCE n. L 198 del 22 luglio 1991.
Note all'art. 1:
- Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, vedi note alle premesse.