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LEGGE 18 aprile 2005, n. 62

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.

note: Entrata in vigore della legge: 12-5-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/12/2018)
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Testo in vigore dal:  12-5-2005

Art. 13

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di "concime" e delle sue molteplici specificazioni, di "fabbricante" e di "immissione sul mercato", ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;
b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE";
c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;
d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.
2. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.
Note all'art. 13:
- La legge 19 ottobre 1984 n. 748, reca: «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti».
- Il regolamento (CE) 2003/2003 pubblicato nella G.U.U.E. 21 novembre 2003, n. L 304.