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LEGGE 20 febbraio 2006, n. 82

Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2016)
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Testo in vigore dal:  28-3-2006 al: 10-5-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Definizioni)
1. Ad integrazione delle definizioni previste dall'articolo 1, paragrafi 2 e 3, e dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sono stabilite le definizioni dei seguenti prodotti nazionali:
a) per "vino passito" o "passito" si intende un vino sottoposto ad appassimento, anche parziale, naturale sulla pianta o dopo la raccolta. L'appassimento può essere realizzato mediante uno o più procedimenti e tecniche, anche con l'ausilio di specifiche attrezzature. Nella produzione dei vini passiti non è consentita alcuna pratica di arricchimento del titolo alcolometrico naturale delle uve prima o dopo l'appassimento. La definizione di vino passito si applica ai vini da uve stramature, nonché ai vini ad indicazione geografica tipica e ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), per i quali è prevista tale tipologia nei singoli disciplinari di produzione. I vini passiti possono essere ottenuti da uve di tutte le varietà autorizzate alla produzione di vino, fatte salve eventuali limitazioni presenti nei disciplinari dei vini ad indicazione geografica tipica e a denominazione di origine.
La menzione "vino passito liquoroso" o "passito liquoroso" è riservata ai vini liquorosi ad indicazi one geografica tipica e a denominazione di origine i cui disciplinari prevedono tale tipologia.
La menzione "vino passito" o "passito", ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, e successive modificazioni, sostituisce la denominazione "vino da uve stramature" e può essere accompagnata in etichetta dalla menzione "vendemmia tardiva". La menzione "passito" o "vino passito" può inoltre essere sostituita in etichetta dalle menzioni tradizionali "Vin santo", "vino santo", "vinsanto" esclusivamente nel caso di VQPRD, i cui disciplinari prevedono tali menzioni;
b) per "mosto cotto" si intende il prodotto parzialmente caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di acqua dal mosto o dal mosto muto a riscaldamento diretto o indiretto e a normale pressione atmosferica;
c) per "filtrato dolce" si intende il mosto parzialmente fermentato, la cui ulteriore fermentazione alcolica è stata ostacolata mediante filtrazione o centrifugazione, con l'ausilio eventuale di altri trattamenti e pratiche consentiti;
d) per "mosto muto" si intende il mosto di uve la cui fermentazione alcolica è impedita mediante pratiche enologiche consentite dalle disposizioni vigenti;
e) per "enocianina" si intende il complesso delle materie coloranti estratte dalle bucce delle uve nere di Vitis vinifera con soluzione idrosolforosa e successiva concentrazione sotto vuoto, oppure reso solido con trattamenti fisici.
2. Sono altresì stabilite le seguenti definizioni:
a) per "pulcianella" si intende il fiasco in vetro costituito da un corpo approssimativamente sferico, raccordato a un collo di profilo allungato. L'altezza totale deve essere superiore a due volte il diametro del corpo rivestito in tutto o in parte con treccia di sala o di paglia o di altro materiale vegetale naturale da intreccio. Il recipiente denominato "pulcianella" è riservato ai vini bianchi o rosati diversi da quelli frizzanti, spumanti, liquorosi e aromatizzati;
b) per "bottiglia marsala" si intende un recipiente di vetro costituito da un corpo approssimativamente cilindrico raccordato a un collo con rigonfiamento centrale, denominato "collo oliva". Il fondo della bottiglia può presentare una rientranza più o meno accentuata. L'altezza totale è di circa quattro volte il diametro e l'altezza della parte cilindrica è pari a circa tre quinti dell'altezza totale. La bottiglia marsala è riservata ai vini Marsala e ai vini liquorosi;
c) per "fiasco toscano" si intende un recipiente in vetro costituito da un corpo avente approssimativamente la forma di un elissoide di rotazione, raccordato secondo il suo asse maggiore a un collo allungato, nel quale l'altezza totale non è inferiore alla metà e non è superiore a tre volte il diametro del corpo, rivestito in tutto o in parte con sala o paglia o altro materiale vegetale naturale da intreccio. Il fondo può essere anche piano o leggermente concavo. Il fiasco toscano è riservato ai vini ad indicazione geografica tipica (IGT), a denominazione di origine controllata (DOC) e a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), per i quali il disciplinare di produzione non fa obbligo di impiegare recipienti diversi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Nota all'art. 1:
- Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 14 luglio 1999, n. L 179.
Note all'art. 2:
- Si trascrive l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164:
«Art. 11. - È istituito presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, il registro nazionale delle varietà di viti il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ed alla certificazione.
Nel registro sono indicate le principali caratteristiche morfologiche e fisiologiche che consentono di distinguere fra di loro le varietà.
L'iscrizione è disposta a domanda o d'ufficio dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste quando, a seguito di esami ufficiali od ufficialmente controllati, effettuati particolarmente in coltura, risulti che la varietà è sufficientemente omogenea e stabile.
L'iscrizione è revocata quando venga meno una delle condizioni richieste per l'iscrizione stessa.
Per l'iscrizione disposta su domanda è dovuta la tassa di concessione governativa di lire ventimila da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica copia del registro e delle modificazioni dello stesso al competente organo delle Comunità europee.».
- La legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1992, n. 47, supplemento ordinario.
Nota all'art. 5:
- Il regolamento (CEE) n. 1601/91 del 10 giugno 1991 del Consiglio, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, è pubblicato nella GUCE 14 giugno 1991, n. L 149.
Nota all'art. 9:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 del Consiglio, si veda nella nota all'art. 1.
Nota all'art. 10:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 del Consiglio, si veda nella nota all'art. 1.
Nota all'art. 12:
- Il regolamento (CE) n. 884/2001, del 24 aprile 2001 della Commissione, stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.
Note all'art. 13:
- Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 del Consiglio, è citato nella nota all'art. 1
- Il regolamento (CEE) n. 1576/89 del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose, è pubblicato nella GUCE 12 giugno 1989, n. L 160.
- Il regolamento (CEE) n. 1601/91, del 10 giugno 1991 del Consiglio, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, è pubblicato nella GUCE 14 giugno 1991, n. L 149.
Note all'art. 14:
- Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 del Consiglio, è citato nella nota all'art. 1.
- Il regolamento (CE) n. 884/2001, del 24 aprile 2001 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, è pubblicato nella GUCE 10 maggio 2001, n. L 128.
Nota all art. 16:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 del Consiglio, si veda nella nota all'art. 1.
Note all'art. 18:
- Si trascrive il testo dell'art. 6 del decreto ministeriale 9 luglio 1996, n. 524, regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 1996, n. 237:
«Art. 6 (Impiego di alcole nella produzione dell'aceto). - 1. L'alcole etilico impiegato, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c), del testo unico, nella produzione dell'aceto deve essere denaturato mediante l'aggiunta di una percentuale dell'1,50 per cento di acido acetico glaciale.
2. Per la denaturazione, la circolazione e l'impiego dell'alcole agevolato per la produzione dell'aceto si seguono, in quanto applicabili, le modalità di cui all'art. 2.».
Nota all'art. 20:
- Il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, reca attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura.
Nota all'art. 21:
- Si trascrive il testo dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164:
«Art. 13 (Analisi chimico-fisica ed esame organolettico). - 1. I vini prodotti nel rispetto delle norme previste per la designazione e presentazione delle DOCG e delle DOC e degli specifici disciplinari di produzione, nella fase della produzione, secondo le norme della CEE, ai fini dell'utilizzazione delle rispettive denominazioni di origine, devono essere sottoposti ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico. Per i vini DOCG, inoltre, l'esame organolettico deve essere ripetuto, partita per partita, nella fase dell'imbottigliamento. La certificazione positiva dell'analisi e dell'esame è condizione per l'utilizzazione della DOCG e della DOC.
2. L'analisi chimico-fisica di cui al comma 1 è effettuata, su richiesta degli interessati, dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; l'esame organolettico di cui allo stesso comma 1 è effettuato, su richiesta degli interessati da presentare alla suddetta camera di commercio, da apposite commissioni di degustazione istituite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura detentrice degli albi dei vigneti ai sensi dell'art. 15.
3. Le commissioni di cui al comma 2 devono essere composte da tecnici ed esperti degustatori in rappresentanza delle categorie professionali interessate alla produzione e commercializzazione dei vini, scelti nell'ambito di appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Esse durano in carica per un periodo massimo di tre anni; i relativi componenti possono essere riconfermati.
4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste istituisce con proprio decreto, presso il Comitato nazionale di cui all'art. 17, commissioni di appello incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale ed insulare.
5. I giudizi delle commissioni di appello sono definitivi.
6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere conforme del Comitato nazionale di cui all'art. 17, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della stessa legge n. 400 del 1988, il regolamento per la disciplina delle operazioni di prelievo dei campioni e degli esami analitico-organolettici, nonché per il funzionamento delle commissioni di degustazione istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e di quelle di appello, stabilendo anche i termini per l'effettuazione dei prelievi e degli esami.
7. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, con apposito decreto, emana norme riguardanti i controlli cui devono essere sottoposti i vini italiani prima di essere esportati e quelli presenti sul mercato estero. Con lo stesso decreto sono stabilite le occorrenti misure per la protezione delle denominazioni di origine dalle imitazioni e dalle usurpazioni che possano verificarsi all'estero.
8. Fino all'istituzione delle commissioni previste dai commi 2 e 4 e all'emanazione del regolamento di cui al comma 6, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.».
Nota all'art. 22:
- Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 del Consiglio, è citato nella nota all'art. 1.
Nota all'art. 23:
- Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, recante «Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.
Note all'art. 29:
- Il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante «Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1925, n. 281.
- Si trascrive il testo dell'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462:
«Art. 10. - 1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di qualità alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi.
2. L'Ispettorato centrale si articola perifericamente in uffici a livello interregionale, regionale ed interprovinciale, con laboratori di analisi.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica delle singole carriere di cui alla allegata tabella A, è determinato il numero degli addetti all'Ispettorato centrale ed agli uffici interregionali, regionali ed interprovinciali, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici.
4. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, il personale di cui ai prospetti A, B e C dell'allegata tabella A è dotato di contrassegno di Stato che lo abilita a fermare i veicoli di ogni specie. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, saranno stabilite le caratteristiche di detto contrassegno.
5. Ai trasgressori degli ordini intimati dal personale di cui al comma 4 è applicata la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.000.000.».
Nota all'art. 30:
- Si trascrive il testo dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194:
«Art. 15. - Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole e della conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una o più convenzioni con società a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema informativo in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo.
Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.
Per i fini di cui al precedente primo comma è autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.».
Nota all'art. 31:
- Il regolamento (CE) n. 884/2001, del 24 aprile 2001 della Commissione, stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.
Nota all'art. 32:
- Il regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, recante estensione del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, alla esportazione dei vini, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1934, n. 332, abrogato dalla presente legge, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 1933, n. 265.
Note all'art. 37:
- Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2000, n. 221, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Violazioni in materia di vinificazione e distillazione). - 1. Chiunque nella preparazione dei mosti, dei vini e degli altri prodotti indicati all'art. 1, paragrafo 2, e all'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e successive modificazioni e disposizioni applicative, non osserva i requisiti stabiliti nel citato allegato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire seicentomila a lire sei milioni.
2. Chiunque procede alla introduzione di uve da tavola all'interno di stabilimenti destinati alla vinificazione di uve da vino è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni. In tale caso si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto da due a quattro mesi. Nel caso di reiterazione dell'illecito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire sessanta milioni e la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto da sei mesi ad un anno.
3. Chiunque procede alla vinificazione di uve appartenenti a varietà che non figurano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, come varietà di uve da vino nella classificazione delle varietà di viti per la provincia in cui tali uve sono state raccolte, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni; nel caso di reiterazione dell'illecito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire trenta milioni.
4. Chiunque detiene, pone in vendita o somministra mosti o vini elaborati utilizzando uve in difformità di quanto disposto dall'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire settantacinquemila per ogni ettolitro o frazione di esso e, comunque, non inferiore a lire cinquecentomila.
5. Chiunque viola i divieti di sovrappressione delle uve, di pressatura delle fecce, ovvero l'obbligo di consegna alla distillazione dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione delle uve, previsti dall'art. 27 del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a lire centocinquantamila per ogni 100 chilogrammi di prodotto.
Chiunque viola il divieto di rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione di cui al citato art. 27 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire novantamila a lire quattrocentocinquantamila per ogni cento chilogrammi di prodotto e, comunque, non inferiore a lire cinquecentomila; nel caso di reiterazione dell'illecito la sanzione amministrativa pecuniaria si raddoppia e si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto da tre mesi ad un anno.
6. Chiunque viola l'obbligo di consegna alla distillazione dei prodotti, previsto dagli articoli 2, paragrafo 7, lettera a), e 28, paragrafo 1, ultimo periodo, del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire centomila per ogni ettolitro o frazione di esso.
7. Chiunque viola i limiti, le condizioni e le altre prescrizioni in materia di pratiche e trattamenti enologici, previsti nell'art. 43 e negli allegati IV, V e VI, lettere F, G ed H, del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni. La stessa sanzione si applica in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 44, paragrafi 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, e all'art. 45. Se il fatto concerne esclusivamente variazioni non superiori al dieci per cento dei limiti previsti nei predetti allegati, l'inosservanza di obblighi di presentazione all'autorità competente delle previste dichiarazioni o l'omessa annotazione di operazioni sui registri di cantina o sui documenti commerciali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire due milioni.
8. Chiunque viola le disposizioni stabilite negli articoli 48, 49, 51, paragrafo 2, e 52 e negli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative relative alla designazione, denominazione, presentazione e protezione dei prodotti disciplinati dal suddetto regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
9. Chiunque, pur essendovi tenuto, non effettua le dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti vitivinicoli previste dall'art. 18 del regolamento (CE) n. 1493/99, e successive modificazioni e disposizioni applicative, ovvero le effettua in maniera difforme, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire seicentomila a lire sei milioni. Se il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette non supera i dieci giorni lavorativi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila; la stessa sanzione si applica a chiunque presenti una dichiarazione contenente errori o indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto o del conseguimento degli aiuti comunitari nonché nel caso di dichiarazioni riferite a superfici non superiori a 0,50 ettari e comunque per produzioni inferiori a cento ettolitri o a dieci tonnellate.
10. Chiunque viola gli obblighi relativi ai documenti di accompagnamento, alla tenuta dei registri e alla documentazione ufficiale e commerciale, previsti nel settore vitivinicolo ai sensi dell'art. 70 del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e duecentomila a lire trenta milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a lire sette milioni e cinquecentomila nel caso di indicazioni non essenziali ai fini della identificazione dei soggetti interessati, della quantità e qualità del prodotto o nel caso di quantitativo di prodotto, oggetto di irregolarità, inferiore a cento ettolitri o a dieci tonnellate o, per i prodotti confezionati, a dieci ettolitri.
10-bis. Chiunque non osserva le modalità e le prescrizioni adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali riguardanti l'aggiunta nei vini destinati alle distillazioni delle sostanze rivelatrici in relazione al regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di applicazione (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.
10-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, nelle operazioni relative al magazzinaggio dei mosti e dei vini, non osserva le prescrizioni del titolo III, capo I, del regolamento (CE) n. 1493/1999, e delle relative disposizioni applicative, nonché della legislazione nazionale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.
10-quater. Chiunque non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini spumanti, previste dall'allegato V, sezioni H e I, e dall'allegato VI, sezione K, del regolamento (CE) n. 1493/1999, e dalle relative disposizioni applicative, nonché dalla legislazione nazionale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 30.000 euro.
10-quinquies. Chiunque non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini liquorosi, previste dall'allegato V, sezione J, e dall'allegato VI, sezione L, del regolamento (CE) n. 1493/1999, e dalle relative disposizioni applicative, nonché dalla legislazione nazionale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 20.000 euro.
10-sexies. Chiunque non osserva le prescrizioni sulla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose, dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli stabilite dai regolamenti (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, e successive modificazioni, e n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, e successive modificazioni, nonché dalla legislazione nazionale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 10.000 euro.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 260 del 2000, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Entrata in vigore). - 1. (Abrogato).
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
Nota all'art. 41:
- Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689:
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.».
Note all'art. 43:
- La legge 10 febbraio 1992, n. 164, è citata nelle note all'art. 2.
- Il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, è citato nelle note all'art. 37.
Nota all'art. 44:
- Il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, è citato nelle note all'art. 29.
Note all'art. 47:
- Il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, recante «Aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e disciplina della produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati», e convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1956, n. 108, abrogato dalla presente legge, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1956, n. 14.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, abrogato dalla presente legge, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1965, n. 73, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968, n. 773, recante norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, in materia di preparazione e di commercio degli aceti, abrogato dalla presente legge, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1968, n. 176.
- Il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, recante norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione, e convertito con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, abrogato dalla presente legge, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1971, n. 275.
- La legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri, abrogato dalla presente legge, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1982, n. 221.