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LEGGE 23 giugno 1927, n. 1272

Provvedimento relativo alla istituzione di un marchio nazionale per i prodotti ortifrutticoli diretti all'estero. (027U1272)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/1934)
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Testo in vigore dal:  6-8-1927

Art. 1



L'Istituto nazionale per l'esportazione è autorizzato ad istituire un marchio nazionale di esportazione per la frutta, fresca e secca, gli agrumi e gli ortaggi.