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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 2005, n. 296

Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/2/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 28/04/2024
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  • Concessioni e locazioni a canone ordinario
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  • Concessioni e locazioni di beni immobili appartenenti allo Stato
    adibiti a luoghi di culto, con relative pertinenze, di beni immobili
    costituenti abbazie, certose e monasteri, nonchè di beni immobili di
    proprietà dello Stato a favore di istituzioni di assistenza e
    beneficenza ed enti religiosi.
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  • 24
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  • 26
  • 27
  • 28
  • Disposizioni finali e transitorie
  • 29
Testo in vigore dal: 17-2-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
  Vista  la  legge  11 luglio 1986, n. 390, concernente la disciplina
delle  concessioni  e  delle  locazioni  di beni immobili demaniali e
patrimoniali  dello  Stato  in  favore  di enti o istituti culturali,
degli  enti  pubblici territoriali, delle unita' sanitarie locali, di
ordini religiosi e degli enti ecclesiastici;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme
sulla  riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e
delle  agenzie  fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio
2002, n. 137;
  Vista  la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza
pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo sviluppo, ed in particolare
l'articolo  19, comma 10-bis, il quale stabilisce che i beni immobili
dello Stato per i quali non sussiste la possibilita' di utilizzazione
nei  modi  previsti  dai  commi  da 01 a 10 del medesimo articolo 19,
possono  essere  assegnati  in concessione, anche gratuitamente, o in
locazione,  anche  a  canone  ridotto,  secondo  quanto stabilito con
regolamento  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della
legge n. 400 del 1988;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n.
41,  recante  il  regolamento  di  semplificazione  del  procedimento
relativo  alle  concessioni  e locazioni di beni immobili demaniali e
patrimoniali  dello Stato a favore di enti o istituti culturali, enti
pubblici  territoriali, aziende sanitarie locali, ordini religiosi ed
enti ecclesiastici;
  Vista  la  legge  2  aprile  2001,  n. 136, recante disposizioni in
materia  di  sviluppo,  valorizzazione,  ed  utilizzo  del patrimonio
immobiliare  dello  Stato,  nonche'  altre disposizioni in materia di
immobili pubblici, ed in particolare l'articolo 2, comma 4;
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003, ed
in  particolare  l'articolo 80, comma 6, concernente le concessioni e
locazioni a favore di istituzioni di assistenza e beneficenza ed enti
religiosi;
  Vista la legge 1° agosto 2003, n. 206, ed in particolare l'articolo
3,  concernente  l'assegnazione  in comodato gratuito in favore degli
oratori di immobili di proprieta' statale;
  Visto  il  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, recante il
codice dei beni culturali e del paesaggio;
  Udito  il  parere  interlocutorio  del Consiglio di Stato, espresso
dalla  sezione  consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7
febbraio 2005;
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio n. 5346 del 4 marzo 2005;
  Udito  il  parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 18 aprile
2005, le cui osservazioni sono state recepite, ad eccezione di quella
concernente l'articolo 11, comma 1, lettera g), in quanto:
    a)  i  "fini  di  rilevante  interesse  nel  campo della cultura,
dell'ambiente,   della  sicurezza  pubblica,  della  salute  e  della
ricerca",  richiamati nella disposizione regolamentare, costituiscono
mera  specificazione  dei fini di interesse pubblico o di particolare
rilevanza  sociale  genericamente  previsti  dall'articolo  19, comma
10-bis, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
    b)  l'esclusione  dal  novero  dei  soggetti beneficiari a canone
agevolato  di  coloro  che  gia'  godono  di  agevolazioni  fiscali o
contributive  o  ricevono benefici, in qualunque forma, dallo Stato o
da  altra  pubblica  amministrazione  risponde alla necessita' di non
procurare  ulteriori ingiustificati vantaggi a favore di soggetti che
risultano  gia'  in  qualche  modo  favoriti,  rispetto alla restante
generalita' dei beneficiari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2005;
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.   Il   presente   regolamento  disciplina  il  procedimento  per
l'affidamento  in  concessione,  anche gratuita, ovvero in locazione,
anche  a  canone  ridotto, dei beni immobili demaniali e patrimoniali
dello  Stato,  gestiti  dall'Agenzia  del  demanio,  destinati ad uso
diverso da quello abitativo e:
    a)  non  idonei  ovvero  non  suscettibili  di  uso  governativo,
concreto ed attuale;
    b)  non inseriti nei programmi di dismissione e di valorizzazione
di  cui  ai commi da 01 a 10 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni;
    c)  non inseriti nei programmi di dismissione e di valorizzazione
di  cui  al  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
    d)  che  non sono oggetto delle procedure di cui al decreto-legge
15  aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112;
    e)  non  inseriti  in  elenchi  di  beni  dismissibili,  ai sensi
dell'articolo  3,  comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia deg1i atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - Si  riporta  il testo dell'art. 17, commi 1 e 2 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri),  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
          12 settembre 1988:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Il  regio  decreto  18 novembre  1923, n. 2440 (Norme
          sull'amministrazione  del  patrimonio  e sulla contabilita'
          generale   dello   Stato)   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1923.
              - La   legge  11 luglio  1986,  n.  390,  abrogata  dal
          presente regolamento, recava: «Disciplina delle concessioni
          e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali
          dello  Stato  in favore di enti o istituti culturali, degli
          enti  pubblici territoriali, delle unita' sanitarie locali,
          di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici».
              - Il   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 203 del 30 agosto 1999, supplemento
          ordinario.
              - Il   decreto   legislativo   3 luglio  2003,  n.  173
          (Riorganizzazione   del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della
          legge  6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2003.
              - Si  riporta il testo dell'art. 19, comma 10-bis della
          legge  23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
          per  la  stabilizzazione  e  lo sviluppo), pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998, supplemento
          ordinario:
              «10-bis.  I  beni  immobili  per  i  quali non sussiste
          possibilita'  di  utilizzazione nei modi previsti dai commi
          da  01  a 10 possono essere assegnati in concessione, anche
          gratuitamente,  o  in  locazione,  anche  a canone ridotto,
          secondo  quanto  stabilito  con  regolamento  da emanare ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  su  proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto
          dei seguenti principi:
                a) autorizzazione della concessione o della locazione
          ai   soggetti  interessati  da  parte  del  Ministro  delle
          finanze;
                b) utilizzazione   dei  beni  ai  fini  di  interesse
          pubblico o di particolare rilevanza sociale;
                c) individuazione  della  tipologia  dei  beni  per i
          quali e' necessaria l'autorizzazione;
                d) revoca   della   concessione   o  risoluzione  del
          contratto   di   locazione  in  caso  di  violazione  delle
          prescrizioni contenute nell'autorizzazione;».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio
          2001,  n.  41,  abrogato  dal  presente regolamento recava:
          «Regolamento  di  semplificazione del procedimento relativo
          alle  concessioni  e locazioni di beni immobili demaniali e
          patrimoniali  dello  Stato  a  favore  di  enti  o istituti
          culturali,  enti  pubblici  territoriali, aziende sanitarie
          locali,  ordini  religiosi  ed  enti  ecclesiastici  n.  1,
          allegato 1, della legge n. 50/1999.
              - Si  riporta il testo dell'art. 2, comma 4 della legge
          2 aprile 2001, n. 136 (Disposizioni in materia di sviluppo,
          valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello
          Stato,  nonche'  altre  disposizioni in materia di immobili
          pubblici.),  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del
          20 aprile 2001:
              «Art.  2  (Disposizioni  in  materia  di  beni immobili
          concessi  in uso a universita' statali, di trasferimento di
          beni  immobili dello Stato ai sensi della legge 31 dicembre
          1993,  n.  579,  e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di
          riscatto  di  alloggi residenziali pubblici, di concessione
          in   uso   di   beni  dello  Stato  adibiti  al  culto,  di
          realizzazione  di immobili del Ministero delle finanze e di
          trasferimento  di immobili ai consorzi di bonifica). - 1. -
          3. (Omissis).
              4.  I  beni immobili appartenenti allo Stato, adibiti a
          luoghi  di  culto,  con le relative pertinenze, in uso agli
          enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi gratuitamente
          al medesimo titolo e senza applicazione di tributi. Per gli
          immobili  costituenti  abbazie, certose e monasteri restano
          in  ogni  caso  in vigore le disposizioni di cui all'art. 1
          della  legge  11 luglio  1986,  n.  390. Con regolamento da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  1,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400, sono individuate le modalita' di
          concessione in uso e di revoca della stessa in favore dello
          Stato. Le spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria,
          degli immobili concessi in uso gratuito sono a carico degli
          enti ecclesiastici beneficiari.».
              - La  legge  27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  - legge finanziaria 2003), pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale   n.   305   del  31 dicembre  2002,  supplemento
          ordinario.
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 1° agosto
          2003,  n.  206  (Disposizioni  per  il riconoscimento della
          funzione  sociale  svolta  dagli  oratori  e dagli enti che
          svolgono  attivita'  similari  e  per la valorizzazione del
          loro ruolo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del
          6 agosto 2003:
              «Art.  3.  -  1.  Ai  fini  della  realizzazione  delle
          finalita' di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni,
          gli  enti  locali,  nonche'  le  comunita'  montane possono
          concedere in comodato, ai soggetti di cui all'art. 1, comma
          1,  beni  mobili  e  immobili,  senza  oneri a carico della
          finanza pubblica.».
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei  beni  culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
          della  legge  6  luglio  2002, n. 137), e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, supplemento
          ordinario  e cosi' corretto con Comunicato 26 febbraio 2004
          (Gazzetta Ufficiale, 26 febbraio 2004, n. 47).
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 19, commi da 01 a 10
          della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448:
              «Art.   19   (Beni   immobili   statali).   -   01.  Le
          amministrazioni  dello  Stato,  i  comuni ed altri soggetti
          pubblici  o  privati  possono  proporre  al Ministero delle
          fmanze  e  all'Agenzia  del  demanio,  dalla  data di piena
          operativita'  della  stessa, determinata ai sensi dell'art.
          73,  comma 4,  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,   lo  sviluppo,  la  valorizzazione  o  l'utilizzo  di
          determinati  beni  o  complessi  immobiliari appartenenti a
          qualsiasi   titolo  allo  Stato,  presentando  un  apposito
          progetto.
              1.   Nell'ambito  dei  processo  di  dismissione  o  di
          valorizzazione   del  patrimonio  immobiliare  statale,  il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  di  concerto  con il Ministro delle finanze, e,
          relativamente  agli  immobili  soggetti  a  tutela,  con il
          Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali, nonche',
          relativamente  agli  immobili soggetti a tutela ambientale,
          con il Ministro dell'ambiente anche in deroga alle norme di
          contabilita'  di Stato, puo' conferire o vendere a societa'
          per  azioni,  anche  appositamente  costituite,  compendi o
          singoli  beni immobili o diritti reali su di essi, anche se
          per  legge  o  per provvedimento amministrativo o per altro
          titolo posti nella disponibilita' di soggetti diversi dallo
          Stato che non ne dispongano per usi govemativi, per la loro
          piu'   proficua  gestione.  Il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio  e della programmazione economica si avvale di uno
          o  piu'  consulenti  immobiliari  o  finanziari, incaricati
          anche  della  valutazione dei beni, scelti, anche in deroga
          alle   norme   di  contabilita'  di  Stato,  con  procedure
          competitive  tra  primarie  societa' nazionali ed estere. I
          consulenti    immobiliari   e   finanziari   sono   esclusi
          dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti
          reali   su   di   essi  relativamente  alle  operazioni  di
          conferimento  o  di  vendita  per le quali abbiano prestato
          attivita' di consulenza. I valori di conferimento, ai fini'
          di  quanto  previsto dall'art. 2343 del codice civile, sono
          determinati in misura corrispondente alla rendita catastale
          rivalutata.  I  valori  di vendita sono determinati in base
          alla  stima  del  consulente  di  cui al presente comma. Lo
          Stato  e'  esonerato  dalla consegna dei documenti relativi
          alla  proprieta'  o  al diritto sul bene. Il Ministro delle
          finanze  produce  apposita dichiarazione di titolarita' del
          diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento.
          Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da
          alienare  sono  effettuate secondo le modalita' e i termini
          stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'art. 32
          della presente legge.
              1-bis.  Resta  fermo quanto disposto dall'art. 3, comma
          99, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
          successive modificazioni.
              1-ter.   All'atto   della   costituzione  dell'apposita
          societa'  ai  sensi del comma 1 la partecipazione azionaria
          e' attribuita nella misura del 51 per cento ai comuni nella
          cui  circoscrizione  ricadono  i  beni,  se  il progetto di
          valorizzazione  e  gestione  dei  beni  e' presentato dagli
          stessi  comuni.  Il  capitale  iniziale  delle  societa' e'
          rappresentato   dal   valore   dei   beni   conferiti.   La
          partecipazione  di  altri  soci  pubblici o privati avviene
          mediante  aumento  di capitale riservato ai soci stessi, da
          sottoscrivere  esclusivamente  in danaro. Se il progetto e'
          presentato  da  una  amministrazione  dello Stato ovvero da
          altri  soggetti  pubblici  o  privati, si applica l'art. 3,
          comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
              l-quater.   Fino   alla   data  di  piena  operativita'
          dell'Agenzia  del  demanio,  determinata ai sensi dell'art.
          73,  comma  4,  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  le  azioni  dello  Stato  spettano  al  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica. I
          proventi   comunque  derivanti  dalle  partecipazioni  alla
          societa'   di   cui  al  comma  1-ter,  ovvero  dalla  loro
          alienazione,  sono  ripartiti  in  proporzione  delle quote
          possedute.  Nel  caso  in cui i progetti di valorizzazione,
          sviluppo,  utilizzo  o  gestione  riguardino  immobili  del
          Ministero della difesa i proventi spettanti allo Stato sono
          attribuiti al Ministero stesso con le modalita', nei limiti
          e  per  i  fini di cui all'art. 44, comma 4, della presente
          legge.
              2. (Abrogato).
              3.  Le societa' cui sono conferiti beni che non possono
          essere alienati ne curano la gestione e la valorizzazione e
          corrispondono  un  compenso  annuo  allo  Stato a titolo di
          corrispettivo per la loro utilizzazione.
              4.  Il  capitale  delle societa' di cui al comma 1-ter,
          fermi  restando  i  vincoli  gravanti sui beni, puo' essere
          ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati.
              5. E' soppresso il termine di cui all'art. 3, comma 88,
          della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, prorogato dall'art.
          14   della   legge   27 dicembre   1997,  n.  449,  per  la
          individuazione  di  beni  e  di  diritti  reali immobiliari
          costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui
          all'art.  14-bis  della  legge  25 gennaio  1994,  n. 86, e
          successive  modificazioni.  E' inoltre soppresso il termine
          per  promuovere  la  costituzione  di  fondi  istituiti con
          l'apporto  dei  beni predetti, di cui all'art. 3, comma 91,
          della citata legge n. 662 del 1996.
              6.   Possono  essere  affidati  in  concessione  o  con
          contratto  a  privati  o  ad amministrazioni pubbliche, che
          promuovono  e si obbligano ad attuare il relativo progetto,
          l'adattamento,  la  ristrutturazione  o la ricostruzione di
          beni  immobili  non  piu'  utilizzati  dall'amministrazione
          statale   e   dagli  enti  locali,  per  la  loro  proficua
          utilizzazione   da   parte  degli  stessi  soggetti  e  con
          corresponsione,  per  il tempo di godimento dei beni, di un
          prezzo  all'amministrazione  statale  ed  agli  enti locali
          fissato  tenendo  conto  dell'impegno finanziario derivante
          dall'esecuzione  del  progetto  e del valore di mercato del
          bene.  La  revoca  della  concessione  o la risoluzione del
          contratto  possono essere disposte, in accordo con il terzo
          finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte dei
          concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni
          assunte con il terzo finanziatore.
              6-bis.  Nei  casi  in  cui  il  progetto  di  sviluppo,
          valorizzazione  o utilizzo dei beni o complessi immobiliari
          presentato  ai  sensi  del  comma 1  richieda,  per  la sua
          attuazione,    decisioni   rimesse   alle   competenze   di
          amministrazioni  pubbliche  diverse  da quella proponente e
          dall'Agenzia   del   demanio,   puo'   essere  nominato  un
          commissario   straordinario   del   Governo,  da  scegliere
          preferibilmente  tra  i  componenti  della giunta regionale
          competente   per   territorio,   che  promuove  e  cura  il
          coordinamento  degli adempimenti necessari, ivi compresa la
          convocazione  di  una  conferenza di servizi ai sensi degli
          articoli da  14  a  14-quater della legge 7 agosto 1990, n.
          241,   e   successive   modificazioni  e  integrazioni.  Il
          commissario e' comunque nominato qualora le amministrazioni
          interessate,  diverse  da  quella proponente e dall'Agenzia
          del demanio, appartengano a diversi livelli di governo.
              6-ter.   Per   particolari   esigenze,   connesse  alla
          localizzazione  e concentrazione degli immobili o complessi
          imnmobiliari  per  i  quali  siano  stati  proposti,  o sia
          opportuno  promuovere,  gli  interventi di cui al comma 01,
          puo'    essere   nominato,   in   luogo   del   commissario
          straordinario  previsto  dal  comma  6-bis,  un commissario
          straordinario   dei   Governo   con  competenza  estesa  al
          territorio  regionale,  con  i  compiti  di cui al predetto
          comma 6-bis.
              6-quater.  La  conferenza  di  servizi,  per quanto non
          previsto dalla presente legge, opera secondo le modalita' e
          con  gli  effetti  di  cui  agli articoli da 14 a 14-quater
          della   legge   7 agosto   1990,   n.   241,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni.  La  conferenza  approva il
          progetto,  ivi  comprese,  ove  necessario,  le varianti ai
          piani  di settore vigenti e la sdemanializzazione del bene,
          nonche',  per  gli  immobili adibiti ad uso governativo, su
          proposta  del  commissario  straordinario  del Governo, ove
          nominato,    una    loro   diversa   destinazione,   previa
          rilocalizzazione delle relative attivita'. La conferenza di
          servizi  fissa  altresi'  il  termine  entro  il  quale  il
          progetto  medesimo  deve essere attuato. L'approvazione del
          progetto  o  dei  piani  di  cui, rispettivamente, ai commi
          6-bis e 6-quinquies determina, ove previsto dagli obiettivi
          dell'intervento,  il  trasferimento  della proprieta' degli
          immobili  a  favore  degli  enti  interessati.  Se e' stata
          costituita  la  societa' di cui al comma 1-ter, il progetto
          esecutivo  dell'intervento  di  sviluppo,  valorizzazione e
          utilizzo  dei  beni  o complessi immobiliari ed il relativo
          piano  finanziario  sono  predisposti a cura della societa'
          medesima. Nel caso di mancata attuazione del piano entro il
          termine previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente
          dei Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, dispone la
          retrocessione del bene allo Stato.
              6-quinquies.  I  beni immobili appartenenti allo Stato,
          per   i  quali  non  siano  stati  presentati  progetti  di
          valorizzazione  o  gestione  ai  sensi  del  comma  01, non
          adibiti   ad  uso  governativo  ma  compresi  in  piani  di
          sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni,
          province  o  regioni sul cui territorio insistono, sono, su
          richiesta  degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi
          sulla   base  di  apposita  convenzione  che  determina  le
          condizioni  e  le modalita' del trasferimento e le quote di
          partecipazione  dello  Stato  alla  fruizione  dei proventi
          derivanti   dalla  successiva  valorizzazione,  gestione  o
          dismissione dei beni, nonche' l'eventuale retrocessione dei
          beni  stessi  allo  Stato,  con  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri, in caso di mancata attuazione del
          piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine
          stabilito  nella  convenzione. Si applicano le modalita' di
          seguito  indicate.  I  piani di sviluppo, valorizzazione od
          utilizzo  devono  essere  sottoposti  ad  una conferenza di
          servizi,  istruita  da  un  commissario  straordinario,  da
          scegliere  preferibilmente  tra  i  componenti della giunta
          regionale  competente  per  territorio,  nominato  ai sensi
          dell'art.   11  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e
          convocata  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri, cui
          partecipano  gli  enti  locali  nel cui ambito territoriale
          insistono   gli   immobili   oggetto   del  piano,  nonche'
          rappresentanti    delle   altre   amministrazioni   statali
          interessate,  nominati  dal  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  e  dell'Agenzia del demanio, dalla data di piena
          operativita'  di  cui  all'art.  73,  comma  4, del decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n. 300. Per la conferenza di
          servizi si applica il disposto del comma 6-quater.
              7. All'attuazione delle disposizioni del presente art.,
          salvo quanto diversamente previsto, si provvede con decreti
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,   del  Ministro  delle  finanze  e  degli  altri
          Ministri competenti.
              8.  Resta  comunque  fermo quanto disposto dall'art. 3,
          comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
              8-bis.  Il commissario straordinario, ove verifichi, in
          sede    di   conferenza   di   servizi,   l'inerzia   delle
          amministrazioni  dello  Stato  o  l'emergere di valutazioni
          contrastanti  tra le stesse, puo' chiedere che sia attivata
          la  procedura  di  cui  alla  lettera  c-bis)  del  comma 2
          dell'art.  5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta
          dall'art.  12,  comma  2, del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 303.
              9.  Al  primo  periodo  del  comma 5 dell'art. 12 della
          legge  15  maggio  1997,  n.  127,  la parola: «novanta» e'
          sostituita dalla seguente: «centoventi».
              9-bis.  Qualora  gli  interventi  di  cui  al  presente
          articolo   abbiano  ad  oggetto  immobili  appartenenti  al
          demanio  storico-artistico,  si  applicano  le disposizioni
          dell'art. 32, nonche' del regolamento dallo stesso articolo
          previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di cui
          all'art.  10  del  decreto  legislativo 20 ottobre 1998, n.
          368.
              10.  Sulla  attuazione  delle disposizioni del presente
          articolo, sulla entita' e qualita' della valorizzazione del
          patrimonio  immobiliare dello Stato, i Ministri del tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e delle
          finanze presentano una relazione annuale al Parlamento.
              10-bis - 10-quater. (Omissis). ».
              - Il    decreto-legge    23 novembre   2001,   n.   351
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  privatizzazione  e
          valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  pubblico e di
          sviluppo  dei  fondi comuni di investimento immobiliare) e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2001,
          n.  224 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
          1,  legge  23 novembre  2001, n. 410 (Gazzetta Ufficiale n.
          274 del 24 novembre 2001).
              - Il  decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni
          finanziarie  e  fiscali  urgenti in materia di riscossione,
          razionalizzazione  del  sistema di formazione del costo dei
          prodotti    farmaceutici,    adempimenti   ed   adeguamenti
          comunitari,     cartolarizzazioni,    valorizzazione    del
          patrimonio   e   finanziamento   delle  infrastrutture)  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 90 del 17 aprile
          2002,  e  convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
          1,  legge 15 giugno 2002, n. 112 (Gazzetta Ufficiale n. 139
          del 15 giugno 2002).
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3, comma 112 della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della   finanza   pubblica),   pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale   n.   303   del  28 dicembre  1996,  supplemento
          ordinario.
              «112.  Per  le  esigenze  organizzative  e  finanziarie
          connesse  alla  ristrutturazione  delle  Forze  armate, con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta  del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del
          tesoro  e  delle  finanze, sono individuati gli immobili da
          inserire in apposito programma di dismissioni da realizzare
          secondo le seguenti procedure:
                a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni
          dei  beni  potranno essere effettuate, anche in deroga alla
          legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni,
          ed al regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909,
          n.  454,  nonche'  alle  norme  sulla contabilita' generale
          dello   Stato,   fermi   restando   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico contabile, mediante conferimento
          di  apposito  incarico  a  societa'  a  prevalente capitale
          pubblico,  avente  particolare qualificazione professionale
          ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
                b) relativamente  alle  attivita'  di utilizzazione e
          valorizzazione,  nonche'  permuta  dei beni che interessino
          enti   locali,  anche  in  relazione  alla  definizione  ed
          attuazione  di  opere  ed  interventi,  si potra' procedere
          mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di
          quanto  disposto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.
          142;
                c) alla   determinazione   del  valore  dei  beni  da
          alienare   nonche'  da  ricevere  in  permuta  provvede  la
          societa'  affidataria  tenendo  conto della incidenza delle
          valorizzazioni  conseguenti  alle  eventuali  modificazioni
          degli  strumenti  urbanistici  rese  necessarie dalla nuova
          utilizzazione.  La  valutazione  e'  approvata dal Ministro
          della difesa a seguito di parer espresso da una commissione
          di  congruita'  nominata  con  decreto  del  Ministro della
          difesa,  composta  da esponenti dei Ministeri della difesa,
          del  tesoro,  delle  finanze,  dei  lavori pubblici e da un
          esperto  in  possesso  di  comprovata  professionalita' nel
          settore,   su   indicazione   del  Ministro  della  difesa,
          presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato
          dello Stato;
                d) i  contratti di trasferimento di ciascun bene sono
          approvati  dal  Ministro  della difesa; l'approvazione puo'
          essere negata qualora il contenuto convenzionale, anche con
          riferimento  ai  termini ed alle modalita' di pagamento del
          prezzo  e di consegna del bene, risulti inadeguato rispetto
          alle   esigenze   della   Difesa   anche   se  sopraggiunte
          successivamente all'adozione del programma;
                e) ai  fini  delle  permute e delle alienazioni degli
          immobili  da  dismettere,  secondo  appositi  programmi, il
          Ministero  della  difesa comunica l'elenco di tali immobili
          al  Ministero  per  i  beni  culturali ed ambientali che si
          pronuncia  entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione
          della  comunicazione  in  ordine alla eventuale sussistenza
          dell'interesse  storico  artistico  individuando,  in  caso
          positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili
          stessi.  Per  i  beni  riconosciuti  di  tale  interesse si
          applicano   le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 24  e
          seguenti   della   legge   1° giugno   1939,  n.  1089.  Le
          approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge
          sono rilasciate entro e non oltre il termine di centottanta
          giorni dalla ricezione della richiesta;
                f)(Abrogato).».