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DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 303

Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-9-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/2022)
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Testo in vigore dal:  16-9-1999

Art. 12

Abrogazione di norme e modifiche alla legge 23 agosto 1988, n. 400
1. Restano ferme, se non modificate o abrogate dal presente decreto, le disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché quelle di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, anche per ciò che attiene alle competenze in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali. Resta altresì fermo, anche dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo 45, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
2. All'articolo 5, secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è aggiunta, dopo la lettera c), la seguente lettera:
"c-bis) può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti.".
3. Le norme che attribuiscono funzioni o compiti a Ministri senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza si intendono modificate nel senso che le relative funzioni e compiti, salvo che per le strutture interessate ai trasferimenti di cui all'articolo 10, sono attribuite al Presidente e, rispettivamente, alla Presidenza. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti si intendono delegate al corrispondente Ministro senza portafoglio, se nominato, ovvero si intendono attribuite all'ufficio interessato sino a diversa determinazione organizzativa del Presidente.
4. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto e, in particolare, le seguenti disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400:
a) articolo 18, comma 1, comma 2, secondo periodo, e comma 5;
b) articolo 19, comma 1, lettere s), per quanto riguarda il riferimento al comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, v), z), cc);
c) articolo 21, commi 1, 3, 4, e 5;
d) articolo 22;
e) articolo 23, comma 1;
f) articolo 27;
g) articolo 29, comma 3;
h) articolo 30;
i) articolo 31, commi 1, 2, 3, e 5;
l) articolo 35;
m) articolo 37;
n) articolo 39.
5. L'abrogazione degli articoli 29, comma 3, 31, commi 1, 2, 3 e 5 e 37, comma 2, ha effetto dalla data di emanazione degli atti del Presidente che fissano i criteri e limiti di cui all'articolo 9, comma 2, ed il contingente di cui al comma 5 del medesimo articolo 9.
6. È fatto salvo, relativamente agli articoli 20, 23, e 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, quanto previsto all'articolo 11, comma 3.
7. All'articolo 28, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le parole "tra i magistrati" sino al termine del comma sono sostituite dalle seguenti: "tra le categorie di personale di cui all'articolo 18 comma 2".
8. All'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è aggiunto il seguente comma:
"4. L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri è tassativa, anche agli effetti dell'articolo 3, comma 1, della legge 15 gennaio 1994, n. 20.".
9. All'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "Sono del pari collocati obbligatoriamente fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza, oltre agli esperti di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, i vice capi delle strutture che operano nelle aree funzionali relative al coordinamento dell'attività normativa ed amministrativa del Governo, al coordinamento degli affari economici, alla promozione dell'innovazione nel settore pubblico e coordinamento del lavoro pubblico, nonché il dirigente generale della polizia di Stato preposto all'Ispettorato generale che è adibito alla sicurezza del Presidente e delle sedi del Governo e che, per quanto attiene al suo speciale impiego, dipende funzionalmente dal Segretario generale.".
10. All'articolo 19, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è aggiunta, dopo la lettera i), la seguente lettera:
"i-bis) assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle sue attribuzioni istituzionali in materia di rapporti con le Confessioni religiose, ferme restando le attribuzioni del Ministero dell'interno di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d), del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri.".
Note all'art. 12:
- Per il titolo della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in nota all'art. 6.
- L'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, è il seguente:
"Art. 8 (Poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. I decreti di cui all'art. 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sovrintende alla organizzazione e alla gestione amministrativa del Segretariato generale ed è responsabile, di fronte al Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non attribuite ad un Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri ai capi dei Dipartimenti e degli uffici, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni a personale diverso da quello di cui all'articolo 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400.".
- Il comma 3 dell'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 11 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 1998), è il seguente:
"3. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attesa del riordino di cui all'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, resta fermo che le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese quelle apportate dal presente decreto, si applicano se compatibili con i principi e le disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dall'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639. Sulla base del riordino di cui al citato articolo 12 e in coerenza con il nuovo assetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si provvederà a definire la collocazione contrattuale del relativo personale.".
- Il secondo comma dell'art. 5 della legge n. 400 del 1998, così come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:
"2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione:
a) indirizza ai Ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo;
b) coordina e promuove l'attività dei Ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo;
c) può sospendere l'adozione di atti da parte dei Ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei Ministri nella riunione immediatamente successiva;
c-bis) può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti;
d) concorda con i Ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale responsabilità ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo;
e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza può richiedere al Ministro competente relazioni e verifiche amministrative;
f) promuove l'azione dei Ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo;
g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;
h) può disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di Ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza, di esprimere parere su direttive dell'attività del Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei Ministri, eventualmente avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione;
i) può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione.".
- Per il testo dell'art. 19 della legge n. 400 del 1998, si veda nota all'art. 10.
- Gli articoli 20, 23 e 26 della legge n. 400 del 1988, così dispongono:
"Art. 20 (Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri). - 1. Sono posti alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri nonché i dipartimenti ed uffici per i quali il sottosegretario abbia ricevuto delega dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. L'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri assicura la documentazione e l'assistenza necessarie per il Presidente ed i Ministri in Consiglio; coadiuva il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, curando gli adempimenti preparatori dei lavori del Consiglio, nonché quelli di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso.".
"Art. 23 (Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è istituito nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo.
L'Ufficio provvede agli adempimenti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 19.
2. Per ciascuna legge o atto avente valore di legge o per ciascun regolamento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale l'Ufficio segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni abrogate o direttamente modificate per effetto delle nuove disposizioni di legge o di regolamento.
3. L'Ufficio indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri interessati incongruenze e antinomie normative relative ai diversi settori legislativi; segnala la necessità di procedere alla codificazione della disciplina di intere materie o alla redazione di testi unici. Tali rapporti vengono inviati, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica.
4. In relazione a testi normativi di particolare rilevanza l'Ufficio provvede a redigere il testo coordinato della legge e del regolamento vigenti.
5. Le indicazioni fornite e i testi redatti dall'Ufficio hanno funzione esclusivamente conoscitiva e non modificano il valore degli atti normativi che ne sono oggetto.
6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 regolamenta l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio prevedendo la possibilità che questo si avvalga di altri organi della pubblica amministrazione e promuova forme di collaborazione con gli uffici delle presidenze delle giunte regionali al fine di armonizzare i testi normativi statali e regionali.
7. All'Ufficio è preposto un magistrato delle giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero un dirigente generale dello Stato o un avvocato dello Stato o un professore universitario di ruolo di discipline giuridiche.".
"Art. 26 (Dipartimento per l'informazione e l'editoria).
- 1. Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che sostituisce la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica e subentra nell'esercizio delle funzioni a questa spettanti.
2. All'organizzazione del dipartimento si provvede in conformità al comma 3 dell'art. 21.
3. Il relativo ruolo del personale si aggiunge a quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri.".
- L'art. 28, comma 1, della legge n. 400 del 1988, così come modificato dal presente decreto legislativo, così dispone:
"Art. 28 (Capi dei dipartimenti e degli uffici). - 1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 nonché dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra le categorie di personale di cui all'articolo 18, comma 2.".
- L'art. 2 della legge n. 400 del 1988, così come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:
"Art. 2 (Attribuzioni del Consiglio dei Ministri). - 1.
Il Consiglio dei Ministri determina la politica generale del Governo e, ai fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo generale dell'azione amministrativa; delibera altresì su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i Ministri.
2. Il Consiglio dei Ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere.
3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri:
a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;
b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento;
c) i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;
d) gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aostà;
e) le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative dele- gate alle regioni, che sono tenute ad osservarle;
f) le proposte che il Ministro competente formula per disporre il compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale, in caso di persistente inattività degli organi nell'esercizio delle funzioni del- egate, qualora tali attività comportino adempimenti da svolgersi entro i termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi;
g) le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle province autonome;
h) le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura politica o militare;
i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione;
l) gli atti concernenti i rapporti previsti dall'art. 8 della Costituzione;
m) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il Ministro competente non intende conformarsi a tale parere;
n) la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
o) le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;
p) le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti amministrativi delle regioni e delle province autonome, anche della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.
4. L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri è tassativa, anche agli effetti dell'articolo 3, comma 1, della legge 15 gennaio 1994, n. 20.".
- L'art. 18, comma 3, della legge n. 400 del 1998, così come modificato dal presente decreto-legge, è il seguente:
"3. I decreti di nomina del Segretario generale, del Vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 cessano di avere efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il Segretario generale, il Vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21, ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza. Sono del pari collocati obbligatoriamente fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza, oltre agli esperti di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, i vice capi delle strutture che operano nelle aree funzionali relative al coordinamento dell'attività normativa ed amministrativa del Governo, al coordinamento degli affari economici, alla promozione dell'innovazione nel settore pubblico e coordinamento del lavoro pubblico, nonché il dirigente generale della polizia di Stato preposto all'Ispettorato generale che è adibito alla sicurezza del Presidente e delle sedi del Governo e che, per quanto attiene al suo speciale impiego, dipende funzionalmente dal Segretario generale.".
- Per il testo dell'art. 19, primo comma, della legge n. 400 del 1988, si veda nelle note all'art. 10.