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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 4 agosto 1998, n. 400

Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/2017)
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Testo in vigore dal:  8-12-1998

Art. 19

DISPOSITIVI DI TENSIONE
1. I contrappesi delle funi sono fatti di materiale compatto, preferibilmente in un unico blocco. Sono adottati provvedimenti per impedirne la manomissione.
2. Le strutture dei sostegni dei contrappesi sono facilmente ispezionabili in ogni loro parte anche durante l'esercizio. Il sostegno dei blocchi che formano il contrappeso non può comprendere aste metalliche che risultano in parte esterne ed in parte annegate nel blocco medesimo, ma elementi tutti facilmente ispezionabili.
3. I pozzi dei contrappesi, se esistono, sono accessibili, bene asciutti e protetti dalle precipitazioni atmosferiche.
4. I contrappesi compiono liberamente le massime escursioni dipendenti da cause meccaniche e termiche, con adeguati franchi liberi verticali.
5. La posizione dei dispositivi di tensione è resa visibile in ogni momento mediante apposito indicatore. Sono inoltre installati:
a) un dispositivo di allarme atto a segnalare il raggiungimento delle posizioni limite ammesse;
b) adatti ammortizzatori di escursione, se le caratteristiche dell'impianto lo richiedono.
6. L'attacco di sostegno del contrappeso è collocato in modo che tutte le parti che lo costituiscono, e in particolare le teste fuse eventuali o altri dispositivi terminali, sono sempre facilmente ispezionabili.
7. Le funi portanti sostengono i relativi contrappesi senza interposizione di funi tenditrici; esse possono essere rinviate o su dispositivi di scorrimento a rulli (carrelliere) o su settori circolari oscillanti, o su altri dispositivi equivalenti. La superficie di appoggio della fune è praticamente continua e di raggio non inferiore ad un numero adeguato di volte il diametro della fune.
8. Le funi tenditrici per le funi portanti sono ammesse dalla D.G.
MCTC soltanto in caso di necessità.
9. Gli altri contrappesi dell'impianto possono essere collegati agli anelli trattivi, alla fune telefonica o di segnalazione, o direttamente o mediante funi tenditrici.
10. Tra i diametri delle pulegge di deviazione delle funi tenditrici ed i diametri di tali funi sopra di esse appoggiate e dei fili che le compongono sussistono rapporti i cui minimi valori sono specifici per ogni tipologia di impianto.
11. Per le funivie monofuni è ammessa l'interposizione di un paranco di regolazione tra la slitta e il contrappeso.
12. L'attrito nei dispositivi di rinvio delle funi (carrelliere, settori oscillanti o simili, leve d'angolo, pulegge, slitte), è ridotto al minimo per mezzo di cuscinetti a rotolamento, o sistemi equivalenti.
13. Le slitte scorrevoli degli anelli trattivi compiono, con dispositivo di guida sicuro, la massima escursione dipendente da cause meccaniche e termiche con aggiunta di adeguato margine, e sono sempre munite di paraurti possibilmente dotati di ammortizzatori.
14. Se esiste un paranco di regolazione, sono installati dispositivi che provocano l'arresto automatico dell'impianto quando la slitta raggiunge una delle posizioni limite ammesse.
15. Sono ammessi, quando sono richiesti dalle particolari condizioni dell'impianto, contrappesi a variazione continua della loro azione od anche, in casi speciali, contrappesi a sezioni.
16. I dispositivi di tensione di tipo diverso da quelli a contrappeso assicurano l'aderenza sulla puleggia motrice, il rispetto dei franchi verticali minimi e delle pressioni minime sugli appoggi anche in caso di guasto, semprechè non vengono adottate soluzioni tali da offrire sufficienti garanzie contro la predetta ipotesi di guasto.