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LEGGE 1 agosto 2003, n. 206

Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal:  21-8-2003

Art. 3

1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni, gli enti locali, nonché le comunità montane possono concedere in comodato, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, beni mobili e immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica.