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DECRETO-LEGGE 17 gennaio 2006, n. 9

Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/1/2006.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2006)
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Testo in vigore dal:  19-1-2006 al: 19-3-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 158, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq;
Vista la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre 2005 sulla situazione in Iraq;
Vista l'azione comune 2005/190/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 7 marzo 2005, relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, denominata EUJUST LEX;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana al processo di stabilizzazione democratica e di ricostruzione dell'Iraq, nonché la prosecuzione, in condizioni di sicurezza, degli interventi umanitari a sostegno della popolazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Missione umanitaria, di stabilizzazione
e di ricostruzione in Iraq
1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 22.928.310 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 158, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.
2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il governo iracheno e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;
d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.
3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.