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DECRETO-LEGGE 17 gennaio 2006, n. 9

Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/1/2006.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2006)
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Testo in vigore dal: 19-1-2006
al: 19-3-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  28  giugno 2005, n. 112, convertito dalla
legge  31  luglio  2005,  n. 158, recante disposizioni urgenti per la
partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq;
  Vista la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
n. 1637 dell'8 novembre 2005 sulla situazione in Iraq;
  Vista   l'azione   comune  2005/190/PESC,  adottata  dal  Consiglio
dell'Unione europea il 7 marzo 2005, relativa alla missione integrata
dell'Unione  europea  sullo  stato  di diritto per l'Iraq, denominata
EUJUST LEX;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni    volte    ad   assicurare   la   continuazione   della
partecipazione  italiana al processo di stabilizzazione democratica e
di ricostruzione dell'Iraq, nonche' la prosecuzione, in condizioni di
sicurezza, degli interventi umanitari a sostegno della popolazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 gennaio 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  degli  affari  esteri  e  della  difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
               Missione umanitaria, di stabilizzazione
                     e di ricostruzione in Iraq
  1.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006,  la spesa di euro
22.928.310   per   la  prosecuzione  della  missione  umanitaria,  di
stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge  28 giugno 2005, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  31  luglio 2005, n. 158, al fine di fornire sostegno al
Governo  provvisorio  iracheno  nella ricostruzione e nell'assistenza
alla popolazione.
  2.  Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella
Risoluzione  delle  Nazioni  Unite  n.  1546  dell'8  giugno 2004, le
attivita'  operative  della  missione  sono finalizzate, oltre che ai
settori  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio
2003,  n.  165,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003,  n.  219,  e,  in  particolare,  alla prosecuzione dei relativi
interventi,  anche alla realizzazione di iniziative concordate con il
governo iracheno e destinate, tra l'altro:
    a)  al  sostegno  dello  sviluppo socio-sanitario in favore delle
fasce piu' deboli della popolazione;
    b) al sostegno istituzionale e tecnico;
    c)  alla  formazione  nel settore della pubblica amministrazione,
delle  infrastrutture,  della  informatizzazione,  della gestione dei
servizi pubblici;
    d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
    e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.
  3.  Per  le  finalita' e nei limiti temporali previsti dal presente
articolo,  il  Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi
di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire
in  economia,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di contabilita'
generale dello Stato.