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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 2005, n. 259

Regolamento concernente il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli di atleti del Gruppo Sportivo Forestale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/1/2006
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-1-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487;
  Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, come
modificato  dall'articolo  4  della  legge  29 marzo 2001, n. 86, che
prevede  l'emanazione di un regolamento per individuare, tra l'altro,
le  modalita'  di reclutamento e del trasferimento ad altri ruoli del
personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia;
  Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio 1995, n. 201, recante il
riordino  delle  carriere del personale non direttivo e non dirigente
del  Corpo forestale dello Stato, in attuazione dell'articolo 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216;
  Visto  l'articolo  24  del  decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio  1995,  n.  395,  concernente  l'esonero dalle attivita' di
servizio  e  dai  corsi  di  formazione  degli appartenenti ai gruppi
sportivi delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
in data 24 marzo 2005, istitutivo del «Gruppo Sportivo Forestale»;
  Ritenuto  di  dover  procedere  ad  una  compiuta  disciplina delle
modalita'  di  reclutamento  e del trasferimento ad altri ruoli degli
atleti del Gruppo sportivo forestale;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 29 agosto 2005;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 novembre 2005;
  Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                      Reclutamento degli atleti
  1.  Il  «Gruppo sportivo forestale» e' costituito da un contingente
di  atleti  non  superiore al 2,5 per cento delle dotazioni organiche
del  ruolo  dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti del Corpo
forestale  dello  Stato.  L'accesso al «Gruppo sportivo forestale» e'
riservato   agli  atleti  riconosciuti  di  interesse  nazionale  dal
Comitato  olimpico  nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni
sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'ammini-strazione  competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87   della   Costituzione  della  Repubblica
          italiana  conferisce,  tra  l'altro,  al  Presidente  della
          Repubblica  il potere di promulgare le leggi e di emanare i
          decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
              - La   legge   23 agosto  1988,  n.  400,  contiene  la
          disciplina  di Governo e l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio   dei   Ministri.   In   particolare,  l'art.  17
          disciplina  le modalita' procedimentali per 1'emanazione di
          un regolamento governativo.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio
          1994,  n. 487, prevede, all'art. 1, la possibilita' per una
          pubblica  amministrazione  di  procedere  all'assunzione di
          nuovo  personale  mediante  il  concorso  per  soli  titoli
          (quindi, senza esami).
              - La legge 31 marzo 2000, n. 78, contiene la «Delega al
          Governo  in  materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
          del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di
          finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme in materia di
          coordinamento  delle  Forze  di  polizia».  In particolare,
          l'art.  6,  comma 4, prevede l'emanazione di un regolamento
          per   individuare   le  modalita'  di  reclutamento  e  del
          trasferimento  ad  altri  ruoli  del  personale  dei gruppi
          sportivi delle Forze di polizia.
              - Il   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  201,
          contiene  il  riordino  delle  carriere  del  personale non
          direttivo  e non dirigente del Corpo forestale dello Stato,
          in attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
          1995,  n.  395, recepisce l'accordo sindacale del 20 luglio
          1995  riguardante  il  personale  delle Forze di polizia ad
          ordinamento  civile  (Polizia  di  Stato,  Corpo di polizia
          penitenziaria   e   Corpo  forestale  dello  Stato)  e  del
          provvedimento   di   concertazione   del   20 luglio   1995
          riguardante  le  Forze  di  polizia ad ordinamento militare
          (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza). In
          particolare,    l'art.   24   contiene   una   disposizione
          concernente  l'esonero  dalle  attivita'  di servizio e dai
          corsi  di  formazione degli appartenenti ai gruppi sportivi
          delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
              - Il  decreto  del  Ministro delle politiche agricole e
          forestali   del   24 marzo   2005   reca   l'istituzione  e
          l'organizzazione  del  gruppo  sportivo del Corpo forestale
          dello Stato denominato «Gruppo Sportivo Forestale»;