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LEGGE 29 marzo 2001, n. 86

Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

note: Entrata in vigore della legge: 17/4/2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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Testo in vigore dal:  17-4-2001

Art. 4

(Proroga di termini e modifiche all'articolo 6
della legge 31 marzo 2000, n. 78)
1. I termini previsti dall'articolo 5, comma 3, primo e terzo periodo, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si intendono rispettivamente prorogati ai centottanta e ai novanta giorni successivi alla data di emanazione del provvedimento legislativo di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ovvero, se successiva, a quella di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 7, comma 4, della medesima legge 31 marzo 2000, n. 78.
2. All'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, la lettera d) è sostituita dalle seguenti:
"d) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;
d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni;
b) gli articoli 12, 13, 14, 15 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
c) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni;
d) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;
e) l'articolo 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196".
Note all'art. 4:
- La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Nonne in materia di coordinamento delle Forze di polizia, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2000, n. 79. Si riporta il testo degli articoli 5, comma 3, e 7, comma 4.
"Art. 5 (Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato). (omissis). - 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive pianti organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento. un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento. Per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il trasferimento può essere effettuato, con le medesime modalità, ad istanza dei dipendenti interessati, salvo rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima."
"Art. 7 (Disposizioni comuni). (omissis) - 4.
Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e 5 e con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, potranno essere emanate con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2001.".
Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, S.O. Si riporta il testo dell'art. 71.
"Art. 71 (Inquadramenti). - 1. Con successivo provvedimento legislativo sono determinate le modalità applicative di inquadramento del personale in servizio negli attuali ruoli direttivi della Polizia di Stato nei nuovi ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici, previsti dal presente decreto, con decorrenza dal 15 marzo 2001."
- Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge n. 78/2000, come modificato dalla presente legge:
"Art. 6 (Disposizioni per l'amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è determinata la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'art. 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1o aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del personale, osservando i seguenti criteri:
a) economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
b) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, anche attraverso la diversificazione fra strutture con funzioni finali e quelle con funzioni strumentali o di supporto:
c) ripartizione a livello centrale e periferico delle funzioni di direzione e controllo, con riferimento alla funzione di cui all'art. 4, numero 3), della legge 1o aprile 1981, n. 121, secondo coerenti linee di dipendenza gerarchica o funzionale;
d) flessibilità organizzativa, da conseguire anche con atti amministrativi.
2. Il regolamento di cui al comma 1, prevede le corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e istituti individuati e quelle previgenti, nonché l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, delle disposizioni degli art. 31 e 34 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo, la lettera a) del secondo comma dell'art. 3 della legge 1o aprile 1981, n. 121, è sostituita dalla seguente:
"a) dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola;".
4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche:
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da conservatori di musica;
d) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle amministrazioni di appartenenza;
d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'art. 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni;
b) gli articoli 12, 13, 14, 15 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
c) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni;
d) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;
e) l'art. 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196."
La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.. Si riporta il testo dell'art. 43, comma 7.
"Art. 43 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività.) (Omissis).
7. Per le Amministrazioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione della produttività ed alla retribuzione di risultato sono altresì destinate, nelle misure e con le modalità determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del "comparto Ministeri", ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334".
La legge 10 maggio 1983, n. 212, recante "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1983, n. 138. S.O. Si riporta il testo dell'art. 62.
"Art. 62. I sottufficiali musicanti dell'Esercito (salvo quanto previsto dal successivo terzo comma per l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica sono annualmente tratti dagli arruolati di cui all'art. 4, che siano stati assegnati alla specializzazione di musicanti in ordine a quanto previsto dall'art. 7.
I sottufficiali di cui al precedente comma possono essere reclutati anche secondo quanto previsto dagli articoli 14, 16 e 17 della legge 10 marzo 1965, n. 121, previ concorsi da indire separatamente per le categorie di cui all'art. 3 della predetta legge. I vincitori dei concorsi contraggono la ferma di cui all'art. 4 della presente legge.
I sottufficiali musicanti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza sono reclutati rispettivamente secondo quanto previsto dagli articoli 14, 16 e 17 della legge 1o marzo 1965, n. 121, e dagli articoli 3 e 4 della legge 13 luglio 1965, n. 282.
I musicanti reclutati ai sensi del secondo comma del presente articolo conseguono l'avanzamento fino al grado di sergente maggiore allo scadere dei periodi di permanenza appresso indicati:
caporale comune di prima classe, aviere scelto: quattro mesi;
caporal maggiore, sottocapo, primo aviere: cinque mesi;
sergente: due anni e sei mesi.
I successivi avanzamenti, fino al grado di maresciallo maggiore, capo di prima classe, hanno luogo considerando la promozione ad anzianità al termine dei periodi minimi di permanenza nei gradi come definiti dalla tabella C annessa alla presente legge. Si prescinde dalle attribuzioni specifiche previste dalle tabelle B/1, B/2 e B/3 annesse alla presente legge, ma non dal superamento del corso di istruzione generale (corso IGP) e del corso di perfezionamento (corso P).".
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 recante "Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1987, n. 148, S.O. Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 14, 15 e 28, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.
"Art. 12 (Nomina a maestro direttore). - 1. La nomina a maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi nonché del diploma di strumentazione per banda.
2. Non sono ammessi al pubblico concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 14.
3. Il vincitore del concorso è nominato maestro direttore in prova della banda musicale.
4. Durante il periodo di prova frequenta un corso informativo sui servizi e sull'attività della Polizia di Stato della durata massima di tre mesi.".
"Art. 13 (Nomina a maestro vice direttore). - 1. La nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi nonché dell'attestato di compimento del corso inferiore di composizione.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 14.
3. Il vincitore del pubblico concorso è nominato maestro vice direttore in prova.
4. Durante il periodo di prova frequenta un corso informativo sui servizi e sull'attività della Polizia di Stato della durata massima di tre mesi."
"Art. 14 (Nomina ad orchestrale). - 1. La nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso. per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati, o che sono stati destituiti dai pubblici uffici e coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.
3. I vincitori del concorso sono nominati orchestrali in prova.
4. Durante il periodo di prova frequentano un corso informativo sui servizi e sull'attività della Polizia di Stato della durata massima di trenta giorni".
"Art. 15 (Corsi informativi). - 1. Le modalità di svolgimento dei corsi informativi, di cui agli articoli 12, 13 e 14. ed i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno".
"Art. 28 (Cause di cessazione dal servizio). - 1. Le cause di cessazione dal servizio degli appartenenti ai ruoli della banda musicale della Polizia di Stato sono quelle previste dagli articoli 129 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Nei confronti degli appartenenti ai predetti ruoli si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, riguardante l'utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio.
3. Il personale della banda musicale della Polizia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi d'istituto, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, può essere destinato alle attività di supporto della banda musicale.
Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n.78, recante "Riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1991, n. 62, S.O. Il capo III recava disposizioni in materia di reclutamento.
Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n.79, recante "Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1991, n. 62, S.O. Il capo III recava disposizioni in materia di reclutamento.
Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante "Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei moli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122. Si riporta il testo dell'art. 33, commi 2, 3, 4 e 5.
"Art. 33 (Bande musicali). (Omissis).
2. Alle bande di cui al comma 1, si applicano, fatte salve le rispettive peculiarità, le norme di cui ai capi I, Il, III, IV, V e VI del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, con le seguenti previsioni specifiche:
a) ovunque sono citate le parole "Carabinieri" oppure "Arma" oppure "Arma dei carabinieri" esse devono intendersi riferite all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica, a seconda della banda cui si applicano le norme;
b) le bande sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari:
1) del raggruppamento operativo dello Stato maggiore dell'Esercito, quella dell'Esercito;
2) del Comando marina di Roma, quella della Marina;
3) del Comando del reparto servizi centrale A.M., quella dell'Aeronautica;
c) l'impiego delle bande è disposto, rispettivamente, da:
1) Stato maggiore Esercito;
2) Stato maggiore Marina;
3) Stato maggiore Aeronautica.
d) le somme di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 78 del 1991 vengono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, sugli appositi capitoli dello Stato di previsione delle spese del Ministero della difesa per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica a seconda della banda impiegata;
e) le dotazioni organiche di ciascuna banda, determinate ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 78 del 1991, sono rispettivamente comprese negli organici complessivi dei ruoli degli ufficiali, nonché dei marescialli di cui all'art. 3, comma 3. A tal fine:
1) vengono istituiti per ciascuna Forza armata i ruoli dei musicisti, cui appartengono i componenti delle bande musicali con qualifica di orchestrali e archivisti;
2) le consistenze organiche relative agli orchestrali di ciascuna banda sono incluse in quelle previste dall'art. 3, comma 3, del presente decreto;
3) i maestri direttori e vice direttori delle bande sono inquadrati negli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei seguenti ruoli:
per l'Esercito, ruolo speciale unico delle Armi; pena Marina, ruolo speciale di Stato maggiore;
per l'Aeronautica, ruolo servizi dell'Arma aeronautica;
f) alle bande musicali non può essere assegnato, nemmeno in qualità di orchestrale aggregato o di allievo orchestrale, personale in eccedenza all'organico stabilito.
Resta ferma la possibilità, per ciascuna Forza armata, di disporre della relativa banda per il reclutamento e/o la formazione di personale musicante da destinare al soddisfacimento di altre esigenze di Forza armata;
g) il reclutamento del personale delle bande è regolato dal Capo III del decreto legislativo n. 78 del 1991. E inoltre previsto che:
1) ai sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate, reclutati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, che esplicano incarichi o specializzazioni di contenuto musicale presso altre musiche d'ordinanza della stessa Forza armata (bande o fanfare) e che posseggano tutti i requisiti, è riservato fino al 50 per cento dei posti nei concorsi per il reclutamento degli orchestrali;
2) gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso ad orchestrale o ad archivista delle bande, sono nominati marescialli ordinari, marescialli capi, aiutanti e gradi corrispondenti, a seconda che debbano essere iscritti nella organizzazione strumentale delle terze, delle seconde e delle prime parti della banda per cui hanno concorso o negli archivisti, ed immessi nel ruolo dei musicisti della Forza armata di appartenenza;
3) le modalità di svolgimento dei corsi di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 78 del 1991 sono stabiliti con decreto ministeriale su determinazione dei Capi di Stato maggiore di Forza armata;
h) la proposta relativa al rendimento artistico di cui al comma 1 dell'art. 27 del decreto legislativo n. 78 del 1991 è formulata rispettivamente:
1) dal sottocapo di Stato maggiore dell'esercito, per l'Esercito;
2) dal capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore marina, per la Marina;
3) dal sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica, per l'Aeronautica;
i) per l'avanzamento del personale delle bande ai sensi del Capo V del decreto legislativo n. 78 del 1991, resta fermo che:
1) per il maestro direttore e per il maestro vice direttore si applica la tabella E/1 annessa al presente decreto;
2) per gli orchestrali e l'archivista si applica la tabella E/2 annessa al presente decreto].
3. [Per la prima applicazione del presente decreto si osservano le seguenti disposizioni:
a) il maestro direttore di ciascuna banda musicale di Forza armata, vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, è reinquadrato nella banda di appartenenza ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore; all'atto del nuovo inquadramento conserva, ai fini dell'avanzamento di cui alla tabella E/1, l'anzianità di servizio fino a quel momento maturata. Per il nuovo inquadramento si procede d'ufficio entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;
b) il maestro vice direttore di ciascuna banda musicale di Forza armata, vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, è reinquadrato nella banda musicale di appartenenza ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore; all'atto della nomina a maestro vice direttore è nominato tenente in servizio permanente effettivo e frequenta un corso informativo di sessanta giorni presso una scuola ufficiali della Forza armata di appartenenza. Il trattamento economico del maestro vice direttore della banda è regolato dall'art. 32 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78;
c) i sottufficiali musicanti ed il sottufficiale archivista di ciascuna banda musicale di Forza armata, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto perché vincitori degli specifici concorsi a norma delle precedenti disposizioni di legge, sono reinquadrati nella banda musicale di appartenenza con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il nuovo inquadramento avviene in relazione allo strumento suonato ed al periodo complessivo di servizio prestato nella banda, nella parte o qualifica corrispondente, secondo i criteri indicati nella tabella E/3 allegata al presente decreto conservando ai fini della progressione economica l'anzianità di servizio maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il nuovo inquadramento si procede d'ufficio entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;
d) i sottufficiali musicanti ed i sottufficiali archivisti, effettivi a ciascuna banda di Forza armata ed in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono immessi nei ruoli dei musicisti previo superamento di un concorso interno. A tale concorso possono altresì partecipare i sottufficiali musicanti in servizio permanente delle altre musiche d'ordinanza (bande o fanfare), per la copertura degli eventuali posti non occupati dal personale di cui al precedente periodo;
e) il concorso interno di cui alla lettera d) è bandito per ciascuna Forza armata con decreto ministeriale entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto ed ha luogo con le seguenti modalità:
1) i concorrenti sono valutati in base ai titoli posseduti ed all'effettuazione di prove pratiche. I titoli sono costituiti da eventuali diplomi o qualifiche o risultati di corsi a contenuto musicale, nonché dal rendimento fornito in servizio. Le prove pratiche sono quelle previste dalle norme a regime per gli aspiranti orchestrali e per gli aspiranti archivisti;
2) per la formazione delle graduatorie è nominata, per ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, un'apposita commissione esaminatrice composta da: un colonnello in servizio permanente effettivo, presidente, dal maestro direttore della banda interessata e dal maestro vice direttore della stessa banda. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario civile del Ministero della difesa della settima o ottava qualifica funzionale;
3) le commissioni formano due graduatorie, una per i musicanti in servizio presso le bande musicali di Forza armata ed una per i musicanti delle altre musiche d'ordinanza, attribuendo un punteggio da 1 a 10 per i titoli e un punteggio da 1 a 20 per ciascuna prova;
4) per la nomina dei vincitori ed il relativo inquadramento dei musicisti ai sensi del presente decreto si attinge prioritariamente dalla graduatoria dei musicanti già in servizio presso le bande di Forza armata e, in caso di disponibilità di vacanze nei predetti ruoli, dalla graduatoria relativa agli altri musicanti;
5) la nomina in ruolo avviene con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
f) il personale delle bande delle Forze armate di cui alla lettera c), che svolga da almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, compiti di parte o qualifica superiore, viene reinquadrato previo superamento di una prova pratica. L'accertamento della corrispondenza dei compiti svolti a quelli propri della parte o qualifica superiore, è effettuato da commissioni nominate con determinazione:
1) del sottocapo di Stato maggiore dell'esercito, per l'Esercito;
2) del capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore marina, per la Marina;
3) del sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica, per l'Aeronautica;
g) le commissioni di cui alla lettera e):
1) sono composte:
per l'Esercito: dal comandante del raggruppamento operativo dello Stato maggiore dell'esercito e dai maestri direttore e vice direttore della banda dell'esercito;
per la Marina: dal comandante del Comando marina di Roma e dai maestri direttore e vice direttore della banda della marina militare;
per l'Aeronautica: dal comandante del reparto servizi centrale A.M. e dai maestri direttore e vice direttore della banda dell'aeronautica militare;
2) comprendono, con funzioni di segretario, un ufficiale inferiore della Forza armata interessata;
3) si esprimono nei confronti dei candidati esaminati mediante giudizio sintetico di idoneità o di non idoneità. L'orchestrale dichiarato non idoneo alla parte o qualifica superiore è reintegrato nella parte o qualifica di appartenenza].
4. [Al personale delle bande delle Forze armate si applicano, secondo il grado rivestito e per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni di cui alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, 12 novembre 1955, n. 1137, e 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni in quanto compatibili con le norme del presente decreto].
5. [Il titolo VI e la tabella I/2 della legge 10 maggio 1983, n 212, non si applicano al personale del ruolo musicisti dell'Aeronautica militare].