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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1995, n. 395

Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza).

note: Entrata in vigore del decreto: 7-10-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal:  7-10-1995

Art. 24

Gruppi sportivi
1. Il personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, inquadrato nei rispettivi gruppi sportivi "Fiamme Oro", "Fiamme Azzurre" e "Centro sportivo del Corpo forestale dello Stato" o riconosciuto atleta di interesse nazionale od olimpico dalle Federazioni sportive o dal CONI, potrà essere autorizzato a non presenziare alle attività di servizio ed a quelle previste dai corsi di formazione, su specifica e motivata richiesta da parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le Federazioni Sportive e le rispettive Amministrazioni. Tale autorizzazione potrà essere rilasciata anche nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al Gruppo sportivo "Astrea", limitatamente al periodo di svolgimento della attività calcistica organizzata dalla Federazione italiana gioco calcio.