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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 2005, n. 255

Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/1/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/2023)
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Testo in vigore dal:  3-1-2006 al: 25-8-2023
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, con il quale è stata applicata la misura di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo n. 419 del 1999, consistente nell'unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici, dell'Istituto italiano di numismatica, dell'Istituto storico italiano per il medioevo, dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, dell'Istituto italiano per la storia antica e dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002, con il quale la citata misura di razionalizzazione è stata altresì applicata all'Istituto «Domus Mazziniana», con conseguente inserimento nella rete dei sopracitati Istituti storici;
Visto l'articolo 15 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, che ha disposto la proroga al 31 dicembre 2005 del termine per l'emanazione del presente regolamento;
Vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, recante partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 28 aprile 2003, dell'11 luglio 2005, del 25 luglio 2005 e del 16 settembre 2005;
Ritenuto che il parere reso dal Consiglio di Stato in data 16 settembre 2005 suggerisce due soluzioni alternative al criterio di nomina previsto, formulando osservazioni relative al merito delle scelte amministrative e non alla loro legittimità;
Ritenuto che i citati suggerimenti non possono essere accolti, in quanto attuerebbero un procedimento di sostanziale cooptazione che non offre garanzie di quel pluralismo, presupposto dell'autonomia scientifica degli Istituti e condizione della libertà di ricerca, che il regolamento individua, invece, nella combinazione dei criteri dei limiti di età e del mandato a termine rinnovabile una sola volta;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Giunta storica nazionale - Funzioni e attività
1. La Giunta centrale per gli studi storici assume la denominazione di: «Giunta storica nazionale».
2. La Giunta storica nazionale coordina l'attività, e la gestione dei sottoelencati Istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, inseriti nel sistema strutturato a rete ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
419:
a) Istituto italiano per la storia antica;
b) Istituto storico italiano per il medio evo;
c) Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;
d) Istituto per la storia del risorgimento italiano;
e) Istituto italiano di numismatica;
f) Domus Mazziniana.
3. La Giunta storica nazionale ha competenza ad adottare decisioni che investono questioni di interesse comune agli Istituti della rete, in particolare:
a) coordina l'attività di ricerca degli Istituti storici;
b) redige la bibliografia storica nazionale;
c) cura i rapporti internazionali, in particolare con il «Comitè International des Sciences Historiques» (C.I.S.H.) e le sue commissioni;
d) provvede alla designazione dei delegati titolari e supplenti che rappresentano l'Italia presso il C.I.S.H., promuove, sostiene ed organizza la partecipazione degli Storici italiani all'attività del C.I.S.H. e delle sue commissioni;
e) promuove, anche d'intesa con altre istituzioni, compresi gli Istituti storici stranieri, ricerche o incontri di studi che travalichino i limiti cronologici caratterizzanti l'attività dei singoli Istituti della rete;
f) promuove e sostiene iniziative dirette allo sviluppo e al coordinamento degli studi storici in Italia e organizza incontri di approfondimento dei grandi orientamenti storiografici, anche a livello internazionale, e dei problemi che attengono all'insegnamento della storia;
g) organizza e coordina missioni di ricerca in archivi stranieri, musei e collezioni italiani ed esteri che conservino documenti di particolare interesse per la storia d'Italia;
h) adempie a compiti di consulenza e di promozione degli studi storici per le iniziative promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali;
i) cura i rapporti con le deputazioni e società di storia patria;
l) predispone e trasmette i piani di razionalizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo delgli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario.
«Art. 11. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;
c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazjone collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.»;
«Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.».
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante: «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dall'articolo 105 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268, è il seguente:
«Art. 5 (Fusione o unificazione strutturale di enti). - 1. La fusione, ovvero l'unificazione strutturale degli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), è effettuata, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi generali indicati dall'art. 14, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in coerenza, per quanto compatibili, con i criteri direttivi di cui all'art. 13 del presente decreto.
2. I compiti istituzionali, l'organizzazione e il funzionamento della o delle strutture derivanti dalla fusione o unificazione, anche mediante inserimento in sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, sono determinati in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) attribuzione di funzioni di ricerca storica, con particolare riferimento alla storia d'Italia, e di compiti connessi relativi, tra l'altro, al coordinamento della ricerca, alla redazione di repertori, allo studio critico e alla pubblicazione delle fonti, all'osservatorio dell'insegnamento della storia, alla formazione in servizio degli insegnanti della scuola, all'organizzazione di incontri, convegni e settimane di studio;
b) adozione, per quanto compatibili, delle disposizioni sull'organizzazione e funzionamento in vigore per gli enti di ricerca non strumentali di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con facoltà di deroga alle norme dell'ordinamento contabile pubblico, nel rispetto dei relativi principi;
c) organizzazione della rete scientifica, prevedendo servizi e strutture comuni, nonché attribuendo agli istituti e alle scuole annesse autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, con propri organi direttivi e di consulenza scientifica;
d) adozione di disposizioni transitorie in analogia a quanto previsto per l'Istituto nazionale di astrofisica;
e) finanziamento a carico del fondo di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con trasferimento al fondo stesso dei contributi in atto fruiti.».
- Il testo dell'art. 105 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» che modifica l'art. 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario, è il seguente:
«Art. 105 (Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419). - 1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 2, comma 1, lettera f), dopo le parole: «enti di ricerca» sono inserite le seguenti: «anche a carattere regionale» e sono aggiunte, in fine, le parole: «e per attività, proposte in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), di ricerca e di alta formazione tecnologica finalizzate agli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1»;
b) (omissis);
c) (omissis).
2. All'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le parole da: «mediante» fino a: «a rete» sono sostituite dalla seguente: «strutturale» e le parole da: «decreti legislativi» fino a: «coerenza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamenti da emanare ai sensi dell'art, 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi generali indicati dall'art. 14, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in coerenza, per quanto compatibili,».
3. All'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, all'alinea, le parole da: «degli enti» fino a: «statuti» sono sostituite dalle seguenti: «della o delle strutture derivanti dalla fusione o unificazione, anche mediante inserimento in sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, sono determinati».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2001, recante: «Unificazione strutturale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, della Giunta centrale per gli studi storici, degli istituti storici ad essa collegati, e delle Deputazioni e società di storia patria», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2002, n. 126.
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante: «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268, è il seguente:
«Art. 2 (Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti). - 1. Relativamente agli enti pubblici di cui alla tabella A allegata al presente decreto, con le modalità di cui al comma 2, possono essere adottate, in esito ad istruttoria dei Ministeri competenti, comprensiva di consultazione degli enti stessi e di acquisizione di parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, le seguenti misure di razionalizzazione:
a) privatizzazione di enti, secondo le modalità di cui all'art. 3;
b) trasformazione di enti in strutture scientifiche universitarie, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 4;
c) fusione o unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attività, in conformità ai criteri e secondo le modalità di cui all'art. 5.
2. L'individuazione degli enti oggetto delle misure di cui al comma 1 è effettuata con uno o più elenchi approvati, entro il 30 giugno 2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o la trasformazione degli enti decorre dal 1° gennaio 2002.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 2002, recante: «Inserimento dell'Istituto «Domus Mazziniana» tra gli Istituti storici individuati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2002, n. 135.
- Il testo dell'art. 15 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, recante: «Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2004, n. 264, è il seguente:
«Art. 15 (Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti). - 1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è prorogato al 31 dicembre 2005, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo, per i qualì non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsì ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento oridinario, è il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le di disposizioni dettate dalla legge;
e) (omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
- La legge 21 marzo 1958, n. 259, recante: «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1958, n. 84.
Note all'art. 1:
- Per l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 si vedano le note alle premesse.
- L'art. 12 del citato decreto legislativo 29 ottobre 1999, è il seguente:»
«Art. 12 (Misure di razionalizzazione). - 1. Gli enti pubblici ai quali si applica il presente decreto predispongono, entro l'anno 2000 e, successivamente, con cadenza biennale, entro un termine da fissarsi con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, un piano volto a razionalizzare la allocazione degli uffici in immobili acquisiti in proprietà o in locazione, anche attraverso l'utilizzo comune di immobili da parte di più enti, soprattutto per quanto attiene alle sedi periferiche, anche all'estero, nonché alla realizzazione di economie di spesa connesse alla acquisizione e gestione in comune, su base convenzionale, di servizi da parte di più enti, ovvero, nel caso di enti svolgenti compiti omogenei, attraverso anche la comune utilizzazione di organi e attività.
2. Il piano di cui al comma 1 è trasmesso, entro trenta giorni, dal presidente dell'ente, previo parere del collegio dei revisori, all'amministrazione o istituzione vigilante ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministero stesso riferisce annualmente al Parlamento sulla attuazione del presente articolo, indicando, sulla base anche di una analisi comparativa delle risultanze dei piani e dei relativi dati di spesa negli ultimi bilanci consuntivi degli enti, criteri di razionalizzazione e contenimento delle spese di allocazione e per servizi suscettibili di conduzione comune.
3. Tenuto conto dei piani di revisione degli enti e della apposita relazione di cui al comma 2:
a) i Ministri vigilanti, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, impartiscono agli enti direttive, anche subordinando l'approvazione del bilancio preventivo o dei piani pluriennali degli enti alla realizzazione o alla programmazione delle riduzioni di spesa di cui al comma 1;
b) i revisori dei conti vigilano sulla adozione delle misure indicate.
4. Nei confronti degli enti di cui al comma 1 che non abbiano predisposto, nei termini stabiliti, il piano di revisione per l'utilizzo degli immobili, i Ministri vigilanti adottano, ovvero propongono al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una riduzione, sino al venti per cento, dei contributi ordinari previsti nel bilancio preventivo dello Stato.».