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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 2005, n. 255

Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/1/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/2023)
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Testo in vigore dal: 3-1-2006
al: 25-8-2023
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,
come modificato dall'articolo 105 della legge 23  dicembre  2000,  n.
388; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  126  del  31
maggio  2002,  con  il  quale  e'  stata  applicata  la   misura   di
razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  c),  del
predetto  decreto  legislativo   n.   419   del   1999,   consistente
nell'unificazione strutturale della Giunta  centrale  per  gli  studi
storici, dell'Istituto italiano di numismatica, dell'Istituto storico
italiano per il medioevo, dell'Istituto storico italiano  per  l'eta'
moderna e contemporanea, dell'Istituto italiano per la storia  antica
e dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
3 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  135  dell'11
giugno 2002, con il quale la citata misura  di  razionalizzazione  e'
stata  altresi'  applicata  all'Istituto  «Domus   Mazziniana»,   con
conseguente inserimento nella rete dei sopracitati Istituti storici; 
  Visto l'articolo 15 del decreto-legge  9  novembre  2004,  n.  266,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  306,
che ha disposto la proroga  al  31  dicembre  2005  del  termine  per
l'emanazione del presente regolamento; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, recante partecipazione  della
Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti  a
cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 1° luglio 2005; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 28 aprile  2003,
dell'11 luglio 2005, del 25 luglio 2005 e del 16 settembre 2005; 
  Ritenuto che il parere reso dal  Consiglio  di  Stato  in  data  16
settembre 2005 suggerisce due soluzioni alternative  al  criterio  di
nomina previsto, formulando osservazioni  relative  al  merito  delle
scelte amministrative e non alla loro legittimita'; 
  Ritenuto che i citati suggerimenti non possono essere  accolti,  in
quanto attuerebbero un procedimento di  sostanziale  cooptazione  che
non offre garanzie di  quel  pluralismo,  presupposto  dell'autonomia
scientifica degli Istituti e condizione della  liberta'  di  ricerca,
che il regolamento individua, invece, nella combinazione dei  criteri
dei limiti di eta' e del  mandato  a  termine  rinnovabile  una  sola
volta; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 ottobre 2005; 
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  per  la
funzione  pubblica  e  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
ricerca; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
           Giunta storica nazionale - Funzioni e attivita' 
  1. La Giunta centrale per gli studi storici assume la denominazione
di: «Giunta storica nazionale». 
  2. La Giunta storica nazionale coordina l'attivita', e la  gestione
dei sottoelencati Istituti ed enti operanti nel campo  della  ricerca
storica,  inseriti  nel  sistema  strutturato   a   rete   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 
419: 
    a) Istituto italiano per la storia antica; 
    b) Istituto storico italiano per il medio evo; 
    c) Istituto storico italiano per l'eta' moderna e contemporanea; 
    d) Istituto per la storia del risorgimento italiano; 
    e) Istituto italiano di numismatica; 
    f) Domus Mazziniana. 
  3. La Giunta storica nazionale ha competenza ad adottare  decisioni
che investono questioni di interesse comune agli Istituti della rete,
in particolare: 
    a) coordina l'attivita' di ricerca degli Istituti storici; 
    b) redige la bibliografia storica nazionale; 
    c) cura i rapporti internazionali, in particolare con il «Comite'
International  des  Sciences  Historiques»  (C.I.S.H.)   e   le   sue
commissioni; 
    d) provvede alla designazione dei delegati titolari  e  supplenti
che rappresentano l'Italia presso il C.I.S.H., promuove, sostiene  ed
organizza la partecipazione degli Storici italiani all'attivita'  del
C.I.S.H. e delle sue commissioni; 
    e) promuove, anche d'intesa con altre istituzioni,  compresi  gli
Istituti  storici  stranieri,  ricerche  o  incontri  di  studi   che
travalichino i limiti  cronologici  caratterizzanti  l'attivita'  dei
singoli Istituti della rete; 
    f) promuove e sostiene iniziative  dirette  allo  sviluppo  e  al
coordinamento degli studi storici in Italia e organizza  incontri  di
approfondimento  dei  grandi  orientamenti  storiografici,  anche   a
livello internazionale, e dei problemi che attengono all'insegnamento
della storia; 
    g) organizza e coordina missioni di ricerca in archivi stranieri,
musei e collezioni italiani ed esteri  che  conservino  documenti  di
particolare interesse per la storia d'Italia; 
    h) adempie a compiti di consulenza e di  promozione  degli  studi
storici per le iniziative promosse dal Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali; 
    i) cura i rapporti  con  le  deputazioni  e  societa'  di  storia
patria; 
    l) predispone e trasmette i piani  di  razionalizzazione  secondo
quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo  29  ottobre
1999, n. 419. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della  Repubblica  il  potere  di  promulgare le leggi e di
          emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
              -  Si  riporta  il  testo delgli articoli 11 e 14 della
          legge  15 marzo 1997, n. 59 recante: «Delega al Governo per
          il  conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per
          la   semplificazione   amministrativa»,   pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  17  marzo  1997,  n.  63,  supplemento
          ordinario.
              «Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il  31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
          a:
                a) razionalizzare  l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
          autonomo;
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
          istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
          controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
          operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale;
                c) riordinare   e   potenziare  i  meccanismi  e  gli
          strumenti  di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche;
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a   promuovere   e   sostenere  il  settore  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  nonche' gli organismi operanti
          nel settore stesso.
              2.  I  decreti  legislativi  sono emanati previo parere
          della  Commissione  di  cui  all'art.  5,  da rendere entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione degli stessi.
          Decorso  tale  termine i decreti legislativi possono essere
          comunque emanati.
              3.  Disposizioni  correttive  e  integrative ai decreti
          legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli
          stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
          procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
          vigore.
              4.  Anche  al  fine  di  conformare le disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge
          recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti
          legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,
          ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre
          1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97  e  98 della Costituzione, ai criteri direttivi
          di  cui  all'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
          partire  dal  principio  della  separazione  tra  compiti e
          responsabilita'   di   direzione   politica   e  compiti  e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a)  completare  l'integrazione  della  disciplina del
          lavoro   pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e  la
          conseguente    estensione    al   lavoro   pubblico   delle
          disposizioni  del  codice civile e delle leggi sui rapporti
          di  lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il regime di
          diritto  privato  del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
          generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni pubbliche,
          mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui all'art. 2,
          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29;
                b) prevedere  per i dirigenti, compresi quelli di cui
          alla   lettera a),   l'istituzione   di   un   ruolo  unico
          interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria
          specificita' tecnica;
                c) semplificare  e  rendere piu' spedite le procedure
          di   contrattazione  collettiva;  riordinare  e  potenziare
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  cui e' conferita la rappresentanza
          negoziale  delle  amministrazioni interessate ai fini della
          sottoscrizione  dei  contratti  collettivi nazionali, anche
          consentendo  forme  di associazione tra amministrazioni, ai
          fini  dell'esercizio  del  potere  di indirizzo e direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
                d) prevedere   che   i   decreti   legislativi  e  la
          contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
          ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del   ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni,   e   stabiliscano   altresi'  una  distinta
          disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici che svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e di
          ricerca;
                e) garantire  a  tutte  le  amministrazioni pubbliche
          autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
          nel   rispetto   dei   vincoli   di  bilancio  di  ciascuna
          amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di
          contrattazjone  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore;
                f) prevedere     che,    prima    della    definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei    costi   contrattuali   sia   dall'ARAN   sottoposta,
          limitatamente  alla certificazione delle compatibilita' con
          gli  strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di cui
          all'art.  1-bis  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e
          successive  modificazioni,  alla  Corte dei conti, che puo'
          richiedere  elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad un
          nucleo    di   tre   esperti,   designati,   per   ciascuna
          certificazione    contrattuale,   con   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro;  prevedere che la Corte dei conti si
          pronunci  entro  il  termine di quindici giorni, decorso il
          quale  la  certificazione  si intende effettuata; prevedere
          che   la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo  siano
          trasmessi   al   comitato   di   settore  e,  nel  caso  di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici   giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,  il
          presidente  del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
          di  sottoscrivere  il contratto collettivo il quale produce
          effetti  dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
          ogni  caso,  tutte  le  procedure necessarie per consentire
          all'ARAN   la   sottoscrizione  definitiva  debbano  essere
          completate  entro  il termine di quaranta giorni dalla data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
                g) devolvere,  entro  il  30 giugno  1998, al giudice
          ordinario,  tenuto  conto  di quanto previsto dalla lettera
          a),  tutte  le  controversie relative ai rapporti di lavoro
          dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
          concernenti   in   via   incidentale   atti  amministrativi
          presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione, prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico  del  contenzioso; procedure stragiudiziali di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione  della  giurisdizione del giudice amministrativo
          alle  controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali
          conseguenziali,    ivi    comprese   quelle   relative   al
          risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
          di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
                h) prevedere  procedure  facoltative di consultazione
          delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei contratti
          collettivi  dei relativi comparti prima dell'adozione degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro;
                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica  amministrazione e le modalita' di raccordo con la
          disciplina   contrattuale   delle   sanzioni  disciplinari,
          nonche'  l'adozione  di  codici  di  comportamento da parte
          delle   singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la
          costituzione  da  parte  delle  singole  amministrazioni di
          organismi  di  controllo e consulenza sull'applicazione dei
          codici  e  le  modalita' di raccordo degli organismi stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica.
              4-bis.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 4 sono
          emanati   previo   parere  delle  Commissioni  parlamentari
          permanenti  competenti  per materia, che si esprimono entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati.
              5.  Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
          28 dicembre  1995,  n.  549,  e' riaperto fino al 31 luglio
          1997.
              6.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi  di  cui  al  comma  4,  sono abrogate tutte le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1,  della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
          parole:   "ai   dirigenti   generali  ed  equiparati"  sono
          soppresse;  alla  lettera  i) le parole: "prevedere che nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale  e  decentrata"  sono  sostituite dalle seguenti:
          "prevedere  che  la struttura della contrattazione, le aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti  in  coerenza  con quelli del settore privato"; la
          lettera  q)  e'  abrogata;  alla lettera t) dopo le parole:
          "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le
          seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
              7.  Sono  abrogati  gli  articoli 38  e  39 del decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29.  Sono fatti salvi i
          procedimenti   concorsuali  per  i  quali  sia  stato  gia'
          pubblicato il bando di concorso.»;
              «Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
          lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguira'
          l'obiettivo   di   una   complessiva  riduzione  dei  costi
          amministrativi   e   si  atterra',  oltreche'  ai  principi
          generali  desumibili  dalla  legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive    modificazioni,    dal   decreto   legislativo
          3 febbraio   1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,
          dall'art.  3,  comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
          ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) fusione  o  soppressione  di  enti  con  finalita'
          omologhe  o  complementari,  trasformazione  di  enti per i
          quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile
          in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica,
          ovvero  in  struttura di universita', con il consenso della
          medesima,  ovvero  liquidazione  degli  enti inutili; per i
          casi  di  cui  alla presente lettera il Governo e' tenuto a
          presentare  contestuale  piano di utilizzo del personale ai
          sensi  dell'art.  12,  comma  1,  lettera  s), in carico ai
          suddetti enti;
                b) trasformazione   in   associazioni  o  in  persone
          giuridiche  di  diritto privato degli enti che non svolgono
          funzioni  o servizi di rilevante interesse pubblico nonche'
          di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la
          personalita'  di  diritto  pubblico; trasformazione in ente
          pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti
          ad  alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui
          alla  presente  lettera  il  Governo e' tenuto a presentare
          contestuale  piano  di  utilizzo  del  personale  ai  sensi
          dell'art.  12,  comma  1, lettera s), in carico ai suddetti
          enti;
                c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di
          comparabile   rilevanza,   anche  sotto  il  profilo  delle
          procedure  di  nomina  degli  organi statutari, e riduzione
          funzionale   del   numero   di   componenti   degli  organi
          collegiali;
                d) razionalizzazione  ed  omogeneizzazione dei poteri
          di  vigilanza  ministeriale,  con  esclusione, di norma, di
          rappresentanti     ministeriali     negli     organi     di
          amministrazione,  e  nuova  disciplina del commissariamento
          degli enti;
                e) contenimento  delle  spese di funzionamento, anche
          attraverso  ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo
          di  contraenti  ovvero  di  organi,  in  analogia  a quanto
          previsto  dall'art.  20,  comma 7,  del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
                f) programmazione  atta  a  favorire  la  mobilita' e
          l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.».
              - Il   testo   dell'art.   5  del  decreto  legislativo
          29 ottobre   1999,  n.  419,  recante:  «Riordinamento  del
          sistema  degli  enti  pubblici  nazionali,  a  norma  degli
          articoli 11  e  14  della legge 15 marzo 1997, n. 59», come
          modificato  dall'articolo 105 della legge 23 dicembre 2000,
          n.  388,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 15 novembre
          1999, n. 268, e' il seguente:
              «Art. 5 (Fusione o unificazione strutturale di enti). -
          1. La fusione, ovvero l'unificazione strutturale degli enti
          di  cui all'art. 2, comma 1, lettera c), e' effettuata, con
          uno  o  piu'  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma  2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto
          dei principi generali indicati dall'art. 14, comma 1, della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59,  ed in coerenza, per quanto
          compatibili, con i criteri direttivi di cui all'art. 13 del
          presente decreto.
              2.  I  compiti  istituzionali,  l'organizzazione  e  il
          funzionamento  della  o  delle  strutture  derivanti  dalla
          fusione  o  unificazione,  anche  mediante  inserimento  in
          sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti
          nel  campo  della  ricerca  storica,  sono  determinati  in
          conformita'   ai  seguenti  ulteriori  principi  e  criteri
          direttivi:
                a) attribuzione  di  funzioni di ricerca storica, con
          particolare  riferimento alla storia d'Italia, e di compiti
          connessi  relativi,  tra  l'altro,  al  coordinamento della
          ricerca, alla redazione di repertori, allo studio critico e
          alla    pubblicazione    delle    fonti,   all'osservatorio
          dell'insegnamento della storia, alla formazione in servizio
          degli   insegnanti   della  scuola,  all'organizzazione  di
          incontri, convegni e settimane di studio;
                b) adozione,    per    quanto    compatibili,   delle
          disposizioni  sull'organizzazione e funzionamento in vigore
          per  gli  enti di ricerca non strumentali di competenza del
          Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
          tecnologica,    con   facolta'   di   deroga   alle   norme
          dell'ordinamento   contabile  pubblico,  nel  rispetto  dei
          relativi principi;
                c) organizzazione  della rete scientifica, prevedendo
          servizi   e  strutture  comuni,  nonche'  attribuendo  agli
          istituti  e  alle  scuole  annesse  autonomia  scientifica,
          finanziaria,  organizzativa  e contabile, con propri organi
          direttivi e di consulenza scientifica;
                d) adozione di disposizioni transitorie in analogia a
          quanto previsto per l'Istituto nazionale di astrofisica;
                e) finanziamento  a  carico del fondo di cui all'art.
          7,  commi  1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
          204,  con  trasferimento  al fondo stesso dei contributi in
          atto fruiti.».
              - Il  testo dell'art. 105 della legge 23 dicembre 2000,
          n.  388,  recante:  «Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria  2001)»  che  modifica  l'art.  5  del  decreto
          legislativo  29 ottobre  1999,  n.  419,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  29 dicembre  2000, n. 302, supplemento
          ordinario, e' il seguente:
              «Art.  105  (Modifiche al decreto legislativo 27 luglio
          1999,  n.  297  e  decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n.
          419).  -  1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297,
          sono apportate le seguenti modifiche:
                a) all'art.  2,  comma 1, lettera f), dopo le parole:
          «enti  di  ricerca»  sono  inserite  le  seguenti: «anche a
          carattere  regionale»  e sono aggiunte, in fine, le parole:
          «e per attivita', proposte in collaborazione con i soggetti
          di  cui  alle  lettere  a), b), c), d), e), di ricerca e di
          alta  formazione  tecnologica finalizzate agli obiettivi di
          cui all'art. 1, comma 1»;
                b) (omissis);
                c) (omissis).
              2.   All'art.  5,  comma  1,  del  decreto  legislativo
          29 ottobre  1999,  n. 419, le parole da: «mediante» fino a:
          «a rete» sono sostituite dalla seguente: «strutturale» e le
          parole  da:  «decreti  legislativi» fino a: «coerenza» sono
          sostituite dalle seguenti: «regolamenti da emanare ai sensi
          dell'art,  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          nel  rispetto  dei principi generali indicati dall'art. 14,
          comma  1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in coerenza,
          per quanto compatibili,».
              3.   All'art.  5,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          29 ottobre  1999,  n. 419, all'alinea, le parole da: «degli
          enti»  fino  a:  «statuti»  sono sostituite dalle seguenti:
          «della   o   delle  strutture  derivanti  dalla  fusione  o
          unificazione,   anche   mediante   inserimento  in  sistema
          strutturato  a  rete,  degli  istituti ed enti operanti nel
          campo della ricerca storica, sono determinati».
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          23 maggio  2001,  recante:  «Unificazione  strutturale,  ai
          sensi   dell'art.  2,  comma 1,  lettera  e),  del  decreto
          legislativo  29 ottobre 1999, n. 419, della Giunta centrale
          per  gli  studi  storici,  degli  istituti  storici ad essa
          collegati,   e  delle  Deputazioni  e  societa'  di  storia
          patria»,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio
          2002, n. 126.
              - Il   testo   dell'art.   2  del  decreto  legislativo
          29 ottobre   1999,  n.  419,  recante:  «Riordinamento  del
          sistema  degli  enti  pubblici  nazionali,  a  norma  degli
          articoli 11  e  14  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59»,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 15 novembre 1999, n.
          268, e' il seguente:
              «Art.  2  (Privatizzazione,  trasformazione, fusione di
          enti).  -  1. Relativamente  agli enti pubblici di cui alla
          tabella A allegata al presente decreto, con le modalita' di
          cui  al  comma  2,  possono  essere  adottate,  in esito ad
          istruttoria   dei   Ministeri  competenti,  comprensiva  di
          consultazione degli enti stessi e di acquisizione di parere
          delle  commissioni  parlamentari competenti per materia, le
          seguenti misure di razionalizzazione:
                a) privatizzazione  di  enti, secondo le modalita' di
          cui all'art. 3;
                b) trasformazione  di  enti in strutture scientifiche
          universitarie,  alle  condizioni  e secondo le modalita' di
          cui all'art. 4;
                c) fusione   o   unificazione   strutturale  di  enti
          appartenenti   allo   stesso   settore   di  attivita',  in
          conformita'  ai  criteri  e  secondo  le  modalita'  di cui
          all'art. 5.
              2.  L'individuazione degli enti oggetto delle misure di
          cui  al  comma  1  e'  effettuata  con  uno  o piu' elenchi
          approvati,   entro  il  30 giugno  2001,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o
          la trasformazione degli enti decorre dal 1° gennaio 2002.».
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          3 maggio  2002,  recante: «Inserimento dell'Istituto «Domus
          Mazziniana»  tra gli Istituti storici individuati, ai sensi
          dell'art.  2,  comma 1, lettera c), del decreto legislativo
          29 ottobre  1999,  n.  419»  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 11 giugno 2002, n. 135.
              - Il  testo  dell'art.  15 del decreto-legge 9 novembre
          2004,  n.  266,  convertito  con modificazioni, dalla legge
          27 dicembre  2004, n. 306, recante: «Proroga o differimento
          di termini previsti da disposizioni legislative» pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  10 novembre 2004, n. 264, e' il
          seguente:
              «Art.  15  (Privatizzazione, trasformazione, fusione di
          enti).  - 1. Il termine di cui al secondo periodo del comma
          2  dell'art.  2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
          419,  e'  prorogato al 31 dicembre 2005, limitatamente agli
          enti   di   cui   alla   tabella  A  del  medesimo  decreto
          legislativo, per i quali' non sia intervenuto il prescritto
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e, in
          caso  di fusione o unificazione strutturale, il regolamento
          da  emanarsi'  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
          23 agosto 1988, n. 400.».
              - Il  testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, supplemento oridinario, e' il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni   pubbliche   secondo  le  di  disposizioni
          dettate dalla legge;
                e) (omissis).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              - La    legge   21 marzo   1958,   n.   259,   recante:
          «Partecipazione  della  Corte  dei conti al controllo sulla
          gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce
          in  via  ordinaria»  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          8 aprile 1958, n. 84.
          Note all'art. 1:
              - Per  l'art.  5,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          29 ottobre 1999, n. 419 si vedano le note alle premesse.
              - L'art.  12  del citato decreto legislativo 29 ottobre
          1999, e' il seguente:»
              «Art.  12  (Misure di razionalizzazione). - 1. Gli enti
          pubblici   ai   quali   si   applica  il  presente  decreto
          predispongono,  entro  l'anno  2000 e, successivamente, con
          cadenza   biennale,   entro  un  termine  da  fissarsi  con
          direttiva  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, un
          piano volto a razionalizzare la allocazione degli uffici in
          immobili  acquisiti  in  proprieta'  o  in locazione, anche
          attraverso  l'utilizzo  comune di immobili da parte di piu'
          enti, soprattutto per quanto attiene alle sedi periferiche,
          anche all'estero, nonche' alla realizzazione di economie di
          spesa  connesse  alla acquisizione e gestione in comune, su
          base  convenzionale,  di  servizi  da  parte  di piu' enti,
          ovvero,  nel  caso  di  enti  svolgenti  compiti  omogenei,
          attraverso  anche  la  comune  utilizzazione  di  organi  e
          attivita'.
              2.  Il  piano  di  cui  al  comma 1 e' trasmesso, entro
          trenta  giorni, dal presidente dell'ente, previo parere del
          collegio  dei  revisori,  all'amministrazione o istituzione
          vigilante  ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica.  Il  Ministero  stesso riferisce
          annualmente  al  Parlamento  sulla  attuazione del presente
          articolo,  indicando,  sulla  base  anche  di  una  analisi
          comparativa  delle risultanze dei piani e dei relativi dati
          di  spesa  negli  ultimi  bilanci  consuntivi  degli  enti,
          criteri  di razionalizzazione e contenimento delle spese di
          allocazione   e  per  servizi  suscettibili  di  conduzione
          comune.
              3.  Tenuto  conto  dei  piani di revisione degli enti e
          della apposita relazione di cui al comma 2:
                a) i   Ministri   vigilanti,   di   concerto  con  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          impartiscono   agli   enti  direttive,  anche  subordinando
          l'approvazione   del   bilancio   preventivo  o  dei  piani
          pluriennali   degli   enti   alla   realizzazione   o  alla
          programmazione delle riduzioni di spesa di cui al comma 1;
                b) i revisori dei conti vigilano sulla adozione delle
          misure indicate.
              4.  Nei  confronti degli enti di cui al comma 1 che non
          abbiano  predisposto,  nei  termini  stabiliti, il piano di
          revisione   per   l'utilizzo  degli  immobili,  i  Ministri
          vigilanti  adottano,  ovvero  propongono  al  Ministro  del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica una
          riduzione, sino al venti per cento, dei contributi ordinari
          previsti nel bilancio preventivo dello Stato.».