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DECRETO-LEGGE 21 settembre 2005, n. 184

Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-9-2005.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/11/2005)
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Testo in vigore dal:  22-9-2005 al: 20-11-2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare la normativa vigente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12 gennaio 2005, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, in tema di omessa identificazione del conducente del veicolo che ha commesso la violazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. All'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito indicato: "decreto legislativo n. 285 del 1992", sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.";
b) il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.";
2. Il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito, previa istanza da parte dell'interessato, al titolare della patente medesima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure per la riattribuzione. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 del citato articolo 126-bis, adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.