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DECRETO-LEGGE 21 settembre 2005, n. 184

Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-9-2005.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/11/2005)
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Testo in vigore dal: 22-9-2005
al: 20-11-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di adeguare la
normativa  vigente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del
12  gennaio  2005,  con  cui  e'  stata  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della
strada,  in tema di omessa identificazione del conducente del veicolo
che ha commesso la violazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 settembre 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'interno;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
  1. All'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, di
cui  al  decreto  legislativo  30  aprile  1992, n. 285, e successive
modificazioni,  di  seguito indicato: "decreto legislativo n. 285 del
1992", sono apportate le seguenti modifiche:
    a)   il   quarto   periodo   e'   sostituito  dal  seguente:  "La
comunicazione  deve  essere  effettuata a carico del conducente quale
responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di
questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido
ai  sensi  dell'articolo  196, deve fornire all'organo di polizia che
procede,  entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di
contestazione,  i  dati  personali  e della patente del conducente al
momento della commessa violazione.";
    b)  il sesto periodo e' sostituito dal seguente: "Il proprietario
del  veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo
196,   sia  esso  persona  fisica  o  giuridica,  che  omette,  senza
giustificato  e  documentato  motivo,  di  fornirli  e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro
1.000.";
  2.  Il  punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario
del  veicolo,  ai  sensi  dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto
legislativo  n.  285  del 1992, qualora non sia stato identificato il
conducente  responsabile  della  violazione,  e' riattribuito, previa
istanza   da   parte  dell'interessato,  al  titolare  della  patente
medesima.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  di  concerto  con  il Ministro dell'interno, da adottarsi
entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente
decreto,  sono  stabilite  le  procedure per la riattribuzione. Fatti
salvi  gli  effetti  degli esami di revisione gia' sostenuti, perdono
efficacia  i  provvedimenti  di  cui  al  comma 6 del citato articolo
126-bis,  adottati  a  seguito  di  perdita totale del punteggio, cui
abbia  contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma
del presente comma.