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DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 145

Attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/8/2005
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Testo in vigore dal: 11-8-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2002/73/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del   23 settembre   2002,  che  modifica  la  direttiva
76/207/CEE del Consiglio, relativa all'attuazione del principio della
parita'  di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda
l'accesso  al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali
e le condizioni di lavoro;
  Visto  l'articolo  17  della  legge  31 ottobre 2003, n. 306, ed in
particolare l'allegato B;
  Vista  la  legge 20 maggio 1970, n. 300, recante norme sulla tutela
della  liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e
dell'attivita'   sindacale   nei   luoghi   di  lavoro  e  norme  sul
collocamento;
  Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni,
recante  parita'  di  trattamento  tra  uomini  e donne in materia di
lavoro;
  Vista  la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni,
recante azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna
nel lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  196, recante
disciplina  dell'attivita'  delle  consigliere  e  dei consiglieri di
parita'  e  disposizioni  in  materia  di  azioni  positive,  a norma
dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
  Visto  il  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo
unico  delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della  maternita'  e della paternita', a norma dell'articolo 15 della
legge 8 marzo 2000, n. 53;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adotta nella
riunione del 27 maggio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  politiche comunitarie, del
Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali, del Ministro per la
funzione  pubblica  e  del  Ministro  per  le  pari  opportunita', di
concerto  con  il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della
giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  integra  le disposizioni gia' vigenti in
materia  di attuazione del principio della parita' di trattamento tra
gli uomini e le donne e di promozione della parita' attraverso azioni
positive,  per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e
alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:

              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di' legge ed i
          regolamenti.
              -  La  direttiva  2002/73/CE e' pubblicata in GUCE n. L
          269 del 5 ottobre 2002.
              - La direttiva 76/207/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 39
          del 14 febbraio 1976.
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 17 e dell'allegato B
          della legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2003»,  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre
          2003, n. 266, S.O.:
              «Art.  17  (Delega  al  Governo  per l'attuazione della
          direttiva  2002/73/CE  che modifica la direttiva 76/207/CEE
          relativa  all'attuazione  del  principio  della  parita' di
          trattamento  tra  gli uomini e le donne per quanto riguarda
          l'accesso  al  lavoro,  alla  formazione  e alla promozione
          professionali  e  le condizioni di lavoro). - 1. Il Governo
          e'  delegato  ad  adottare,  entro  il  termine  e  con  le
          modalita'  di  cui  all'art.  1, commi 1, 2 e 3, uno o piu'
          decreti  legislativi  al  fine  di dare organica attuazione
          alla   direttiva   2002/73/CE  che  modifica  la  direttiva
          76/207/CEE, apportando le modifiche strettamente necessarie
          alle   disposizioni   vigenti  in  materia  di  parita'  di
          trattamento  tra  gli uomini e le dorme per quanto riguarda
          l'accesso  al  lavoro,  alla  formazione  e alla promozione
          professionali  e  le condizioni di lavoro, facendo salve le
          disposizioni  vigenti  compatibili  con la citata direttiva
          2002/73/CE,  nel  rispetto  dei seguenti principi e criteri
          direttivi:
                a) garantire  l'effettiva  applicazione del principio
          di  parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di
          lavoro,  assicurando  che le differenze di genere non siano
          causa  di discriminazione diretta o indiretta, in un'ottica
          che  tenga  conto  delle  condizioni  relative  allo  stato
          matrimoniale   o  di  famiglia,  per  quanto  attiene  alle
          seguenti  aree:  condizioni di accesso all'occupazione e al
          lavoro,  sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di
          selezione  e le condizioni di assunzione, indipendentemente
          dal  ramo  di attivita' e a tutti i livelli della gerarchia
          professionale; svolgimento del rapporto di lavoro, comprese
          le  condizioni  di lavoro, la retribuzione, le promozioni e
          le condizioni del licenziamento; accesso a tutti i tipi e i
          livelli di orientamento e di formazione, di perfezionamento
          e  di  riqualificazione  professionale, inclusi i tirocini;
          attivita'  prestata presso le organizzazioni dei lavoratori
          o  dei  datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate
          da tali organizzazioni;
                b) definire   la   nozione  di  discriminazione  come
          «diretta»    quando    una   persona   e'   trattata   meno
          favorevolmente,  in base al sesso, di quanto sia, sia stata
          o  sarebbe  trattata  un'altra  in  una situazione analoga;
          definire  la  nozione di discriminazione «indiretta» quando
          una  disposizione, un criterio o una prassi, apparentemente
          neutri,  mettono  o  possono  mettere  in una situazione di
          particolare  svantaggio le persone di un determinato sesso,
          rispetto a persone dell'altro sesso, salvo che, nel caso di
          attivita'  di  lavoro,  caratteristiche specifiche di sesso
          costituiscano  requisiti  essenziali  al  loro svolgimento;
          definire  la  nozione  di  «molestie» quando viene posto in
          essere,  per  ragioni  connesse  al sesso, un comportamento
          indesiderato  e persistente, avente lo scopo o l'effetto di
          violare  la  dignita'  di  una persona o di creare un clima
          intimidatorio,  ostile  e  degradante,  tenuto  conto delle
          circostanze,  anche  ambientali;  definire  la  nozione  di
          «molestie  sessuali» quando il suddetto comportamento abbia
          in maniera manifesta una connotazione sessuale; considerare
          le molestie e le molestie sessuali come discriminazioni;
                c) prevedere  l'applicazione del principio di parita'
          di  trattamento  senza  distinzione  di  sesso  in  tutti i
          settori  di  lavoro, sia pubblici che privati, nel rispetto
          di  quanto  previsto  dall'art.  1,  commi quarto e quinto,
          della legge 9 dicembre 1977, n. 903, assicurando che, ferma
          restando  la  normativa di settore, sia azionabile da parte
          di  coloro che si ritengono lesi una tutela giurisdizionale
          o  amministrativa,  con la garanzia di una riparazione o di
          un equo indennizzo;
                d) attuare  quanto previsto dal paragrafo 3 dell'art.
          6  e  dagli  articoli 8-bis,  8-ter, 8-quater e 8-quinquies
          della direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla direttiva
          2002/73/CE, tenuto conto della normativa nazionale vigente,
          e,  in  particolare, di quanto previsto dagli articoli 15 e
          16  della  legge  9 dicembre  1977,  n.  903,  dalla  legge
          10 aprile  1991,  n.  125, e dalla disciplina relativa alla
          istituzione degli organismi di parita';
                e) prevedere  misure  adeguate  per  incoraggiare  il
          dialogo  fra  le  parti  sociali  al  fine di promuovere il
          principio  della  parita'  di  trattamento anche attraverso
          accordi nell'ambito della contrattazione collettiva, codici
          di  comportamento,  scambi di esperienze e pratiche nonche'
          il monitoraggio della prassi sui luoghi di lavoro.».

                                                          «Allegato B
                                                (Art. 1, commi 1 e 3)

              96/61/CE  del  Consiglio,  del 24 settembre 1996, sulla
          prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
              1999/22/CE  del  Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa
          alla   custodia   degli   animali  selvatici  nei  giardini
          zoologici.
              1999/63/CE  del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
          all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
          gente  di  mare  concluso  dall'Associazione armatori della
          Comunita'  europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
          dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
              2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro per l'azione
          comunitaria in materia di acque.
              2000/76/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
              2000/79/CE   del   Consiglio,   del  27 novembre  2000,
          relativa      all'attuazione      dell'accordo      europeo
          sull'organizzazione  dell'orario di lavoro del personale di
          volo  nell'aviazione  civile  concluso  da  Association  of
          European   Airlines   (AEA),  European  Transport  Workers'
          Federation   (ETF),  European  Cockpit  Association  (ECA),
          European  Regions Airline Association (ERA) e International
          Air Carrier Association (IACA).
              2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 marzo  2001,  relativa all'interoperabilita' del sistema
          ferroviario transeuropeo convenzionale.
              2001/86/CE  del  Consiglio,  dell'8 ottobre  2001,  che
          completa  lo  statuto  della  Societa'  europea  per quanto
          riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
              2002/30/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 marzo   2002,  che  istituisce  norme  e  procedure  per
          l'introduzione   di   restrizioni  operative  ai  fini  del
          contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'.
              2002/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
          salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (vibrazioni)  (sedicesima
          direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
          della direttiva 89/391/CEE).
              2002/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 giugno   2002,   relativa  alla  determinazione  e  alla
          gestione del rumore ambientale.
              2002/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 luglio  2002, relativa al trattamento dei dati personali
          e   alla  tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle
          comunicazioni  elettroniche  (direttiva  relativa alla vita
          privata e alle comunicazioni elettroniche).
              2002/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 settembre  2002,  concernente  la  commercializzazione a
          distanza   di  servizi  finanziari  ai  consumatori  e  che
          modifica   la  direttiva  90/619/CEE  del  Consiglio  e  le
          direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
              2002/73/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del
          Consiglio   relativa  all'attuazione  del  principio  della
          parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
          riguarda  l'accesso  al  lavoro,  alla  formazione  e  alla
          promozione professionali e le condizioni di lavoro.
              2002/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del
          Consiglio  concernente il ravvicinamento delle legislazioni
          degli  Stati  membri  relative  alla  tutela dei lavoratori
          subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
              2002/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 novembre  2002,  che  modifica le direttive in materia di
          sicurezza  marittima  e  di  prevenzione  dell'inquinamento
          provocato dalle navi.
              2002/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre  2002,  relativa  alla  vigilanza supplementare
          sugli  enti  creditizi,  sulle  imprese  di assicurazione e
          sulle   imprese   di   investimento   appartenenti   ad  un
          conglomerato   finanziario  e  che  modifica  le  direttive
          73/239/CEE,  79/267/CEE,  92/49/CEE,  92/96/CEE, 93/6/CEE e
          93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 200/12/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio.
              2002/89/CE  del  Consiglio,  del  28 novembre 2002, che
          modifica  la  direttiva 2000/29/CE concernente le misure di
          protezione   contro   l'introduzione   nella  Comunita'  di
          organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai  prodotti vegetali e
          contro la loro diffusione nella Comunita'.
              2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a
          definire  il  favoreggiamento dell'ingresso, del transito e
          del soggiorno illegali.
              2002/92/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
              2002/95/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 gennaio  2003, sulla restrizione dell'uso di determinate
          sostanze  pericolose  nelle  apparecchiature  elettriche ed
          elettroniche.
              2002/96/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 gennaio  2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche
          ed elettroniche (RAEE).
              2003/4/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione
          ambientale   e  che  abroga  la  direttiva  90/313/CEE  del
          Consiglio, del 7 giugno 1990.
              2003/6/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          28 gennaio   2003,   relativa   all'abuso  di  informazioni
          privilegiate  e  alla  manipolazione  del mercato (abusi di
          mercato).
              2003/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          3 marzo  2003,  che modifica la direttiva 98/70/CE relativa
          alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.
              2003/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 aprile  2003,  che  modifica  la  direttiva 98/18/CE del
          Consiglio,  del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e
          norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
              2003/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 aprile   2003,   concernente   requisiti   specifici  di
          stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri.
              2003/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 maggio   2003,  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
          legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati
          membri  in  materia  di pubblicita' e di sponsorizzazione a
          favore dei prodotti del tabacco.».
              2003/43/CE  del  Consiglio, del 26 maggio 2003, recante
          modifica  della  direttiva  88/407/CEE  che  stabilisce  le
          esigenze  di  polizia  sanitaria  applicabili  agli  scambi
          intracomunitari  e  alle  importazioni di sperma di animali
          della specie bovina.
              2003/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 giugno  2003,  che  modifica  la  direttiva 94/25/CE sul
          ravvicinamento      delle     disposizioni     legislative,
          regolamentari   e   amministrative   degli   Stati   membri
          riguardanti le imbarcazioni da diporto.
              2003/50/CE  del  Consiglio,  dell'11 giugno  2003,  che
          modifica  la  direttiva  91/68/CEE  per  quanto riguarda il
          rafforzamento  dei  controlli  sui  movimenti  di  ovini  e
          caprini.».
              -  La  legge 20 maggio 1970, n. 300, reca: «Norme sulla
          tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei lavoratori, della
          liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
          lavoro e norme sul collocamento.».
              -  La  legge 9 dicembre 1977, n. 903, reca: «Parita' di
          trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.».
              -  La  legge  10 aprile  1991,  n.  125,  reca: «Azioni
          positive  per la realizzazione della parita' uomo-donna nel
          lavoro.».
              -  Il  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, reca:
          «Testo  unico  delle disposizioni legislative in materia di
          tutela  e  sostegno  della maternita' e della paternita', a
          norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.».
              - Si riporta il testo dell'art. 15, della legge 8 marzo
          2000,  n.  53, recante: «Disposizioni per il sostegno della
          maternita'  e  della paternita', per il diritto alla cura e
          alla  formazione  e  per  il  coordinamento dei tempi delle
          citta»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2000,
          n. 60:
              «Art.  15  (Testo  unico). - 1.  Al  fine  di conferire
          organicita'  e  sistematicita'  alle  norme  in  materia di
          tutela  e  sostegno  della  maternita'  e della paternita',
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  emanare un
          decreto   legislativo   recante   il   testo   unico  delle
          disposizioni  legislative  vigenti in materia, nel rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) puntuale  individuazione  del  testo vigente delle
          norme;
                b) esplicita  indicazione delle norme abrogate, anche
          implicitamente, da successive disposizioni;
                c) coordinamento formale del testo delle disposizioni
          vigenti,  apportando, nei limiti di detto coordinamento, le
          modifiche  necessarie  per  garantire  la coerenza logica e
          sistematica  della  normativa,  anche al fine di adeguare e
          semplificare il linguaggio normativo;
                d) esplicita   indicazione  delle  disposizioni,  non
          inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
                e) esplicita   abrogazione   di  tutte  le  rimanenti
          disposizioni,  non  richiamate,  con  espressa  indicazione
          delle stesse in apposito allegato al testo unico;
                f) esplicita   abrogazione   delle  norme  secondarie
          incompatibili  con le disposizioni legislative raccolte nel
          testo unico.
              2.  Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1
          e'  deliberato  dal Consiglio dei Ministri ed e' trasmesso,
          con  apposita  relazione  cui  e'  allegato  il  parere del
          Consiglio    di    Stato,   alle   competenti   Commissioni
          parlamentari  permanenti,  che  esprimono  il  parere entro
          quarantacinque giorni dall'assegnazione.
              3.  Entro  due anni dalla data di entrata in vigore del
          decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1  possono essere
          emanate,  nel  rispetto dei principi e criteri direttivi di
          cui  al medesimo comma 1 e con le modalita' di cui al comma
          2, disposizioni correttive del testo unico.».