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LEGGE 31 ottobre 2003, n. 306

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30-11-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2018)
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Testo in vigore dal:  30-11-2003

Art. 17

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/73/CE
che modifica la direttiva 76/207/CEE relativa all'attuazione
del principio della parità di trattamento tra gli uomini
e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro,
alla formazione e alla promozione professionali
e le condizioni di lavoro).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE, apportando le modifiche strettamente necessarie alle disposizioni vigenti in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, facendo salve le disposizioni vigenti compatibili con la citata direttiva 2002/73/CE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, assicurando che le differenze di genere non siano causa di discriminazione diretta o indiretta, in un'ottica che tenga conto delle condizioni relative allo stato matrimoniale o di famiglia, per quanto attiene alle seguenti aree: condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale; svolgimento del rapporto di lavoro, comprese le condizioni di lavoro, la retribuzione, le promozioni e le condizioni del licenziamento; accesso a tutti i tipi e i livelli di orientamento e di formazione, di perfezionamento e di riqualificazione professionale, inclusi i tirocini; attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;
b) definire la nozione di discriminazione come "diretta" quando una persona è trattata meno favorevolmente, in base al sesso, di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; definire la nozione di discriminazione "indiretta" quando una disposizione, un criterio o una prassi, apparentemente neutri, mettono o possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, salvo che, nel caso di attività di lavoro, caratteristiche specifiche di sesso costituiscano requisiti essenziali al loro svolgimento; definire la nozione di "molestie" quando viene posto in essere, per ragioni connesse al sesso, un comportamento indesiderato e persistente, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona o di creare un clima intimidatorio, ostile e degradante, tenuto conto delle circostanze, anche ambientali; definire la nozione di "molestie sessuali" quando il suddetto comportamento abbia in maniera manifesta una connotazione sessuale; considerare le molestie e le molestie sessuali come discriminazioni;
c) prevedere l'applicazione del principio di parità di trattamento senza distinzione di sesso in tutti i settori di lavoro, sia pubblici che privati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, assicurando che, ferma restando la normativa di settore, sia azionabile da parte di coloro che si ritengono lesi una tutela giurisdizionale o amministrativa, con la garanzia di una riparazione o di un equo indennizzo;
d) attuare quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 6 e dagli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE, tenuto conto della normativa nazionale vigente, e, in particolare, di quanto previsto dagli articoli 15 e 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, e dalla disciplina relativa alla istituzione degli organismi di parità;
e) prevedere misure adeguate per incoraggiare il dialogo fra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento anche attraverso accordi nell'ambito della contrattazione collettiva, codici di comportamento, scambi di esperienze e pratiche nonché il monitoraggio della prassi sui luoghi di lavoro.
Note all'art. 17:
- La direttiva 2002/73/CE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 5 ottobre 2002, n. L 269.
- La legge 9 dicembre 1977, n. 903, reca: «Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro». Gli articoli 15 e 16 così recitano:
«Art. 15. - Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge, su ricorso del lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali, il pretore del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, in funzione di giudice del lavoro, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.
Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al pretore che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino dipendenti pubblici si applicano le norme previste in materia di sospensione dell'atto dell'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.».
«Art. 16. - L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 1, primo, secondo e terzo comma, 2, 3 e 4 della presente legge, è punita con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000.
L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5 è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le penalità previste dall'art. 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204
- La legge 10 aprile 1991, n. 125, reca: «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro».