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LEGGE 9 dicembre 1977, n. 903

Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2006)
Testo in vigore dal:  15-6-2006
aggiornamenti all'articolo

Art. 16

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))
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L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.
Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le penalità previste dall'articolo 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.