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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2003, n. 346

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/1/2004
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Testo in vigore dal: 7-1-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
405;
  Visto il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433;
  Sentita  la  Commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista  dall'articolo  107,  primo  comma,  del  citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 novembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con  i Ministri
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, dell'economia e
delle finanze e per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Modificazioni  al  decreto  del Presidente della Repubblica 15 luglio
   1988,  n.  405,  nonche' al decreto legislativo 24 luglio 1996, n.
   433.
  1.  All'articolo  2  del decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio  1988,  n.  405,  come  modificato dall'articolo 1 del decreto
legislativo  24  luglio  1996,  n.  433,  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "4.  Gli  istituti  e  le  materie  del  rapporto  di  lavoro non
riservati  alla legge secondo i principi recati dall'articolo 2 della
legge  23  ottobre  1992, n. 421, sono disciplinati nei limiti di cui
all'articolo  4  dello Statuto, sentito il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da contratti collettivi provinciali
volti   al   perseguimento  degli  obiettivi  posti  dall'ordinamento
scolastico  e  al  perseguimento  delle  finalita' di cui al comma 3,
garantendo   il   rispetto  del  trattamento  economico  fondamentale
previsto  dai  rispettivi  contratti collettivi nazionali, nonche' il
rispetto  delle  qualifiche  e del trattamento di previdenza previsto
dalle  vigenti  normative.  Ove,  per  il  perseguimento dei predetti
obiettivi  e  finalita',  prevedano  prestazioni lavorative ordinarie
quantitativamente  superiori rispetto a quelle previste dai contratti
collettivi  nazionali,  i  contratti collettivi provinciali prevedono
altresi'  un  trattamento economico fondamentale aggiuntivo correlato
alle maggiori prestazioni e distinto da quello previsto dai contratti
collettivi  nazionali medesimi. Per il personale insegnante che cessa
dal  servizio,  ai  fini  del  calcolo  della pensione il trattamento
economico  fondamentale  aggiuntivo previsto dai contratti collettivi
provinciali, salvo che il lavoratore sia soggetto al, ovvero opti per
il,  sistema contributivo, e' computato come retribuzione accessoria.
I  predetti  contratti  possono  altresi' disciplinare, senza oneri a
carico  dello  Stato,  forme  di previdenza e di assistenza sanitaria
integrative.  Per  assicurare  l'attuazione delle finalita' di cui al
comma 3, la provincia autonoma di Trento definisce, previa intesa con
il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
apposite misure per la determinazione dei tempi e delle modalita' per
la mobilita' del personale insegnante tra il territorio provinciale e
il  restante  territorio  nazionale;  a tale fine, in applicazione di
quanto  disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la Provincia puo'
indire   una   conferenza   di   servizi   secondo   quanto  disposto
dall'articolo 14 e seguenti della medesima legge.";
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    "5.  In  caso di trasferimento del personale di cui al comma 1 ad
uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato cessano
di  applicarsi  la  normativa  e  i contratti collettivi provinciali,
nonche'  i contratti di lavoro individuali stipulati con la provincia
autonoma  di Trento e acquistano integralmente efficacia la normativa
e i contratti collettivi nazionali, con la sottoscrizione di un nuovo
contratto  individuale  con  l'amministrazione  statale competente. A
tale  fine  l'ente  di nuova appartenenza provvede alla ricostruzione
della  carriera  del  personale  trasferito  ai  sensi dei rispettivi
contratti  collettivi, garantendo comunque parita' di trattamento con
il  personale  gia' in servizio nel rispettivo ruolo. Le disposizioni
del  presente  comma  sono  espressamente  richiamate  nei  contratti
collettivi   nazionali  del  personale  del  comparto  scuola  e  nei
contratti collettivi provinciali di cui al comma 4.".
  2.  Al  comma  2  dell'articolo  7 del decreto del Presidente della
Repubblica  15  luglio  1988,  n.  405,  dopo le parole: "con propria
legge"  sono  aggiunte, in fine, le seguenti: ", ovvero sulla base di
quanto  disposto  con  propria  legge.  Ove le predette modifiche non
riguardino  disposizioni  recate da normative statali aventi forza di
legge,  le stesse sono adottate dalla Provincia, sentito il Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca,  con  proprio
provvedimento nel rispetto di quanto previsto dal comma 1".
  3.  L'articolo  11  del  decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 405, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  11.  -  1.  Al  fine di assicurare la reciproca informazione
sulle   attivita'   di  competenza  rispettivamente  della  provincia
autonoma  di  Trento e dell'Amministrazione statale, a supporto delle
forme  di  coordinamento previste dal presente decreto tra gli organi
competenti  della Provincia stessa e quelli dello Stato, il dirigente
preposto   alla   struttura  provinciale  competente  in  materia  di
istruzione  ha  titolo  a  partecipare alla Conferenza permanente dei
dirigenti  generali  di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347.".
  4.  L'articolo  2,  commi  6  e  7,  secondo e terzo periodo, e gli
articoli  9,  21,  comma  4, 24 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, sono abrogati.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 novembre 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
405;
  Visto il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433;
  Sentita  la  Commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista  dall'articolo  107,  primo  comma,  del  citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 novembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con  i Ministri
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, dell'economia e
delle finanze e per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Modificazioni  al  decreto  del Presidente della Repubblica 15 luglio
   1988,  n.  405,  nonche' al decreto legislativo 24 luglio 1996, n.
   433.
  1.  All'articolo  2  del decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio  1988,  n.  405,  come  modificato dall'articolo 1 del decreto
legislativo  24  luglio  1996,  n.  433,  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "4.  Gli  istituti  e  le  materie  del  rapporto  di  lavoro non
riservati  alla legge secondo i principi recati dall'articolo 2 della
legge  23  ottobre  1992, n. 421, sono disciplinati nei limiti di cui
all'articolo  4  dello Statuto, sentito il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da contratti collettivi provinciali
volti   al   perseguimento  degli  obiettivi  posti  dall'ordinamento
scolastico  e  al  perseguimento  delle  finalita' di cui al comma 3,
garantendo   il   rispetto  del  trattamento  economico  fondamentale
previsto  dai  rispettivi  contratti collettivi nazionali, nonche' il
rispetto  delle  qualifiche  e del trattamento di previdenza previsto
dalle  vigenti  normative.  Ove,  per  il  perseguimento dei predetti
obiettivi  e  finalita',  prevedano  prestazioni lavorative ordinarie
quantitativamente  superiori rispetto a quelle previste dai contratti
collettivi  nazionali,  i  contratti collettivi provinciali prevedono
altresi'  un  trattamento economico fondamentale aggiuntivo correlato
alle maggiori prestazioni e distinto da quello previsto dai contratti
collettivi  nazionali medesimi. Per il personale insegnante che cessa
dal  servizio,  ai  fini  del  calcolo  della pensione il trattamento
economico  fondamentale  aggiuntivo previsto dai contratti collettivi
provinciali, salvo che il lavoratore sia soggetto al, ovvero opti per
il,  sistema contributivo, e' computato come retribuzione accessoria.
I  predetti  contratti  possono  altresi' disciplinare, senza oneri a
carico  dello  Stato,  forme  di previdenza e di assistenza sanitaria
integrative.  Per  assicurare  l'attuazione delle finalita' di cui al
comma 3, la provincia autonoma di Trento definisce, previa intesa con
il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
apposite misure per la determinazione dei tempi e delle modalita' per
la mobilita' del personale insegnante tra il territorio provinciale e
il  restante  territorio  nazionale;  a tale fine, in applicazione di
quanto  disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la Provincia puo'
indire   una   conferenza   di   servizi   secondo   quanto  disposto
dall'articolo 14 e seguenti della medesima legge.";
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    "5.  In  caso di trasferimento del personale di cui al comma 1 ad
uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato cessano
di  applicarsi  la  normativa  e  i contratti collettivi provinciali,
nonche'  i contratti di lavoro individuali stipulati con la provincia
autonoma  di Trento e acquistano integralmente efficacia la normativa
e i contratti collettivi nazionali, con la sottoscrizione di un nuovo
contratto  individuale  con  l'amministrazione  statale competente. A
tale  fine  l'ente  di nuova appartenenza provvede alla ricostruzione
della  carriera  del  personale  trasferito  ai  sensi dei rispettivi
contratti  collettivi, garantendo comunque parita' di trattamento con
il  personale  gia' in servizio nel rispettivo ruolo. Le disposizioni
del  presente  comma  sono  espressamente  richiamate  nei  contratti
collettivi   nazionali  del  personale  del  comparto  scuola  e  nei
contratti collettivi provinciali di cui al comma 4.".
  2.  Al  comma  2  dell'articolo  7 del decreto del Presidente della
Repubblica  15  luglio  1988,  n.  405,  dopo le parole: "con propria
legge"  sono  aggiunte, in fine, le seguenti: ", ovvero sulla base di
quanto  disposto  con  propria  legge.  Ove le predette modifiche non
riguardino  disposizioni  recate da normative statali aventi forza di
legge,  le stesse sono adottate dalla Provincia, sentito il Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca,  con  proprio
provvedimento nel rispetto di quanto previsto dal comma 1".
  3.  L'articolo  11  del  decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 405, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  11.  -  1.  Al  fine di assicurare la reciproca informazione
sulle   attivita'   di  competenza  rispettivamente  della  provincia
autonoma  di  Trento e dell'Amministrazione statale, a supporto delle
forme  di  coordinamento previste dal presente decreto tra gli organi
competenti  della Provincia stessa e quelli dello Stato, il dirigente
preposto   alla   struttura  provinciale  competente  in  materia  di
istruzione  ha  titolo  a  partecipare alla Conferenza permanente dei
dirigenti  generali  di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347.".
  4.  L'articolo  2,  commi  6  e  7,  secondo e terzo periodo, e gli
articoli  9,  21,  comma  4, 24 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, sono abrogati.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 novembre 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli