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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n. 340

Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-12-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2018)
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Testo in vigore dal:  19-12-2003 al: 28-2-2009
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, sugli oli minerali e carburanti, in relazione all'articolo 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti e all'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento dei gas di petrolio liquefatto;
Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, che approva il regolamento di prevenzione incendi;
Ritenuto di dover modificare ed aggiornare la vigente normativa di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 25 agosto 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli impianti di nuova realizzazione, disciplinati al Titolo II dell'allegato A che forma parte integrante del presente regolamento. Sono equiparati a questi ultimi gli impianti esistenti in caso di potenziamento della capacità complessiva oltre 30 m³.
2. Gli impianti esistenti, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m³, devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo III dell'allegato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Qualora detti impianti siano oggetto di potenziamenti e/o ristrutturazioni, gli adeguamenti di cui al Titolo III dovranno essere realizzati contestualmente ai suddetti lavori di modifica. Le disposizioni di esercizio, di cui al punto 15 dell'allegato A, devono essere rispettate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito, dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367 (Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti):
"Art. 23. - Il Ministro per l'interno è autorizzato a pubblicare le norme di sicurezza riferibili agli stabilimenti per la lavorazione, ai depositi per l'immagazzinamento, per l'impiego o per la vendita di oli minerali ed al trasporto degli oli stessi, separatamente dal regolamento previsto dall'art. 63 della legge di pubblica sicurezza, testo unico 18 giugno 1931, n. 773.".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170 (Disciplina dell'impianto e dell'esercizio di alcune categorie di apparecchi di distribuzione automatica di carburante):
"Art. 2. - L'impianto e l'esercizio degli apparecchi indicati nell'art. 1 sono autorizzati dal prefetto competente per territorio, previo accertamento dei requisiti richiesti dalla legge di pubblica sicurezza per le autorizzazioni di polizia e della osservanza delle altre disposizioni previste dal citato regio decreto 2 novembre 1933, n. 1741, e dal relativo regolamento, nonché dalle norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno in applicazione dell'art. 23 del regio decreto predetto.".
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327 (Norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti):
"Art. 9. - Gli impianti per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione restano regolati dalla legge 23 febbraio 1950, n. 170.".
- La legge 27 dicembre 1941, n. 1570, reca: "Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
"Art. 1. - Sono attribuiti al Ministero dell'interno:
a) i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi e, in genere, i servizi tecnici per la tutela della incolumità delle persone e la preservazione dei beni, anche dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare;
b) il servizio antincendi nei porti, di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 690;
c) i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, sia in caso di calamità, sia in caso di eventi bellici.
Il Ministero dell'interno concorre, inoltre, a mezzo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate.
Il Ministero dell'interno provvede, infine, con il proprio personale all'espletamento dei servizi antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico civile".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966 (Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento):
"Art. 2. - Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere:
a) le visite ed i controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti ai depositi ed alle industrie determinati in conformità a quanto stabilito al successivo art. 4, nonché l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, delle aziende e lavorazioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689. Dette visite e controlli devono comprendere anche gli accertamenti di competenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformità delle prescrizioni stabilite dalle Commissioni permanenti provinciali previste dall'art. 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;
c) la preparazione tecnica e l'addestramento delle squadre antincendi, costituite, a norma dell'art. 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469, presso stabilimenti industriali, depositi e simili.
Per ottemperare all'obbligo di cui sopra, gli enti ed i privati devono presentare domanda al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, con le modalità stabilite dal successivo art. 6.
In caso di inosservanza, oltre alle eventuali sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni, può essere disposta dal prefetto la sospensione della licenza di esercizio fino all'adempimento dell'obbligo.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, reca: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: "Attuazione della direttiva n. 89/391/CEE, della direttiva n. 89/654/CEE, della direttiva n. 89/655/CEE, della direttiva n. 89/656/CEE, della direttiva n. 90/269/CEE, della direttiva n. 90/270/CEE, della direttiva n. 90/394/CEE, della direttiva n. 90/679/CEE, della direttiva n. 93/88/CEE, della direttiva n. 95/63/CE, della direttiva n. 97/42/CE, della direttiva n. 98/24/CE, della direttiva n. 99/38/CE e della direttiva n. 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi):
"Art. 10 (Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi). - È istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nel successivo art. 11 e composto:
dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede;
da un dirigente degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
dal direttore del centro studi ed esperienze antincendi;
da tre dirigenti scelti fra gli ispettori regionali e aeroportuali;
da un funzionario dirigente amministrativo della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;
da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
da un funzionario designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
da un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
da un funzionario designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
da un tecnico designato dal Ministero dei lavori pubblici;
da un ingegnere designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli ingegneri;
da un architetto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti;
da quattro esperti, designati rispettivamente dalle confederazioni dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
da un esperto designato dall'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);
da tre esperti, designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; da un rappresentante della "piccola industria" ed uno della "proprietà edilizia".
Per ogni componente titolare del comitato è nominato un membro supplente.
Il comitato dura in carica tre anni e i componenti possono essere riconfermati.
Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione.
Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.".
"Art. 11 (Competenze del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi). - Il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi provvede:
a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4, secondo comma;
b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di prevenzione incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'art. 23, legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
c) ad esprimere pareri su questioni e problemi inerenti la prevenzione incendi;
d) (abrogata);
e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi, ricerche e progetti nella specifica materia.
Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potrà articolarsi in gruppi di lavoro.
Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato può avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nel precedente art. 10.
All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche, elaborate e aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati.
Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della propria attività concernente i compiti al medesimo attribuiti, nonché una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, reca: "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, reca: "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, reca: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (lettera soppressa).