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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n. 340

Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-12-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2018)
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Testo in vigore dal: 19-12-2003
al: 28-2-2009
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  23  del  regio decreto-legge 2 novembre 1933, n.
1741,  convertito  dalla  legge  8  febbraio  1934, n. 367, sugli oli
minerali  e  carburanti,  in  relazione all'articolo 2 della legge 23
febbraio  1950,  n.  170, sui distributori automatici di carburanti e
all'articolo  9  della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di
riempimento dei gas di petrolio liquefatto;
  Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
  Visto l'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
  Visto l'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547;
  Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
  Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale
tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
  Visto  l'articolo  11  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37, che approva il regolamento di prevenzione incendi;
  Visto  il  decreto  legislativo  11  febbraio  1998,  n.  32,  come
modificato dal decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346;
  Ritenuto  di dover modificare ed aggiornare la vigente normativa di
sicurezza  per  gli  impianti  di  distribuzione  stradale  di gas di
petrolio liquefatto per autotrazione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 25 agosto 2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 ottobre 2003;
  Sulla proposta del Ministro dell'interno;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                        Campo di applicazione

  1.  Il  presente  regolamento  si  applica  agli  impianti di nuova
realizzazione,  disciplinati  al  Titolo II dell'allegato A che forma
parte  integrante  del presente regolamento. Sono equiparati a questi
ultimi   gli  impianti  esistenti  in  caso  di  potenziamento  della
capacita' complessiva oltre 30 m³.
  2.  Gli  impianti  esistenti,  la  cui  capacita' complessiva resti
limitata  fino  a  30 m³, devono essere adeguati a quanto previsto al
Titolo  III  dell'allegato entro cinque anni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento. Qualora detti impianti siano oggetto
di  potenziamenti  e/o  ristrutturazioni,  gli  adeguamenti di cui al
Titolo  III  dovranno  essere  realizzati contestualmente ai suddetti
lavori  di modifica. Le disposizioni di esercizio, di cui al punto 15
dell'allegato  A,  devono  essere rispettate dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note qui' pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della
          Repubblica   italiana   conferisce   al   Presidente  della
          Repubblica  il potere di promulgare le leggi e di emanare i
          decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
              -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  23  del  regio
          decreto-legge  2 novembre  1933, n. 1741, convertito, dalla
          legge     8 febbraio     1934,     n.    367    (Disciplina
          dell'importazione,  della lavorazione, del deposito e della
          distribuzione degli oli minerali e dei carburanti):
              "Art.  23. - Il Ministro per l'interno e' autorizzato a
          pubblicare   le   norme   di   sicurezza   riferibili  agli
          stabilimenti   per   la   lavorazione,   ai   depositi  per
          l'immagazzinamento,  per  l'impiego o per la vendita di oli
          minerali  ed  al  trasporto degli oli stessi, separatamente
          dal  regolamento  previsto  dall'art.  63  della  legge  di
          pubblica sicurezza, testo unico 18 giugno 1931, n. 773.".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge
          23 febbraio   1950,  n.  170  (Disciplina  dell'impianto  e
          dell'esercizio   di   alcune  categorie  di  apparecchi  di
          distribuzione automatica di carburante):
              "Art.  2. - L'impianto  e  l'esercizio degli apparecchi
          indicati   nell'art.   1   sono  autorizzati  dal  prefetto
          competente   per   territorio,   previo   accertamento  dei
          requisiti  richiesti  dalla legge di pubblica sicurezza per
          le autorizzazioni di polizia e della osservanza delle altre
          disposizioni  previste  dal citato regio decreto 2 novembre
          1933,  n.  1741,  e dal relativo regolamento, nonche' dalle
          norme  di  sicurezza  emanate dal Ministero dell'interno in
          applicazione dell'art. 23 del regio decreto predetto.".
              -  Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 21 marzo
          1958,  n. 327 (Norme per la concessione e l'esercizio delle
          stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti):
              "Art.  9. - Gli impianti per la distribuzione di gas di
          petrolio   liquefatti  destinati  all'autotrazione  restano
          regolati dalla legge 23 febbraio 1950, n. 170.".
              -  La  legge  27 dicembre  1941,  n. 1570, reca: "Nuove
          norme per l'organizzazione dei servizi antincendi".
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 maggio
          1961,  n.  469  (Ordinamento  dei  servizi antincendi e del
          Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco e stato giuridico e
          trattamento  economico  del  personale  dei  sottufficiali,
          vigili  scelti  e vigili del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco):
              "Art. 1. - Sono attribuiti al Ministero dell'interno:
                a) i  servizi  di  prevenzione  ed  estinzione  degli
          incendi e, in genere, i servizi tecnici per la tutela della
          incolumita'  delle  persone  e  la  preservazione dei beni,
          anche  dai  pericoli  derivanti  dall'impiego  dell'energia
          nucleare;
                b) il  servizio  antincendi  nei  porti,  di cui alla
          legge 13 maggio 1940, n. 690;
                c) i    servizi    relativi    all'addestramento   ed
          all'impiego  delle  unita'  preposte  alla protezione della
          popolazione  civile,  sia in caso di calamita', sia in caso
          di eventi bellici.
              Il  Ministero  dell'interno  concorre, inoltre, a mezzo
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla preparazione
          di unita' antincendi per le Forze armate.
              Il  Ministero  dell'interno  provvede,  infine,  con il
          proprio  personale  all'espletamento dei servizi antincendi
          negli aeroporti civili o aperti al traffico civile".
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 26 luglio
          1965,  n. 966 (Disciplina delle tariffe, delle modalita' di
          pagamento  e  dei compensi al personale del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento):
              "Art.   2. - Gli  enti  ed  i  privati  sono  tenuti  a
          richiedere:
                a) le  visite  ed  i  controlli  di prevenzione degli
          incendi  ai  locali  adibiti  ai depositi ed alle industrie
          determinati in conformita' a quanto stabilito al successivo
          art.  4,  nonche'  l'esame dei progetti di nuovi impianti o
          costruzioni  o  di  modifiche  di  quelli  esistenti, delle
          aziende  e  lavorazioni  di  cui  agli articoli 36 e 37 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
          547,  ed  alle  tabelle  A  e  B  annesse  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 26 maggio 1959, n. 689. Dette
          visite   e   controlli   devono   comprendere   anche   gli
          accertamenti   di   competenza  previsti  dal  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sulla
          prevenzione degli infortuni sul lavoro;
                b) i  servizi  di  vigilanza  a  locali  di  pubblico
          spettacolo,  da  effettuarsi  nei  limiti ed in conformita'
          delle  prescrizioni  stabilite dalle Commissioni permanenti
          provinciali  previste  dall'art.  141  del  regolamento  di
          pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;
                c) la  preparazione  tecnica  e l'addestramento delle
          squadre  antincendi,  costituite, a norma dell'art. 2 della
          legge   13 maggio   1961,   n.   469,  presso  stabilimenti
          industriali, depositi e simili.
              Per ottemperare all'obbligo di cui sopra, gli enti ed i
          privati  devono  presentare  domanda al Comando provinciale
          dei  vigili  del  fuoco  competente  per territorio, con le
          modalita' stabilite dal successivo art. 6.
              In  caso di inosservanza, oltre alle eventuali sanzioni
          penali  previste  dalle  vigenti  disposizioni, puo' essere
          disposta  dal  prefetto  la  sospensione  della  licenza di
          esercizio fino all'adempimento dell'obbligo.".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
          1955,  n.  547,  reca:  "Norme  per  la  prevenzione  degli
          infortuni sul lavoro".
              -  Il  decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626,
          reca:  "Attuazione  della  direttiva  n.  89/391/CEE, della
          direttiva  n.  89/654/CEE,  della  direttiva n. 89/655/CEE,
          della   direttiva   n.   89/656/CEE,   della  direttiva  n.
          90/269/CEE,  della direttiva n. 90/270/CEE, della direttiva
          n.   90/394/CEE,   della  direttiva  n.  90/679/CEE,  della
          direttiva  n. 93/88/CEE, della direttiva n. 95/63/CE, della
          direttiva  n.  97/42/CE, della direttiva n. 98/24/CE, della
          direttiva   n.  99/38/CE  e  della  direttiva  n.  99/92/CE
          riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
          dei lavoratori durante il lavoro".
              -  Si  riporta  il testo vigente degli articoli 10 e 11
          del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
          n.    577   (Approvazione   del   regolamento   concernente
          l'espletamento dei servizi antincendi):
              "Art.  10 (Comitato centrale tecnico-scientifico per la
          prevenzione   incendi). - E'  istituito,  con  decreto  del
          Ministro     dell'interno,     il     comitato     centrale
          tecnico-scientifico  per  la  prevenzione incendi, avente i
          compiti indicati nel successivo art. 11 e composto:
                dall'ispettore  generale capo del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco, che lo presiede;
                da  un  dirigente  degli  organi tecnici centrali del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
                dal   direttore   del   centro  studi  ed  esperienze
          antincendi;
                da tre dirigenti scelti fra gli ispettori regionali e
          aeroportuali;
                da  un  funzionario  dirigente  amministrativo  della
          Direzione  generale  della  protezione civile e dei servizi
          antincendi del Ministero dell'interno;
                da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle
          ricerche;
                da    un    funzionario   designato   dal   Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                da  un  rappresentante dell'Istituto superiore per la
          prevenzione e la sicurezza del lavoro;
                da  un funzionario designato dal Ministero del lavoro
          e della previdenza sociale;
                da  un  tecnico  designato  dal  Ministero dei lavori
          pubblici;
                da  un  ingegnere  designato  dal consiglio nazionale
          dell'Ordine degli ingegneri;
                da  un  architetto  designato dal consiglio nazionale
          dell'Ordine degli architetti;
                da  quattro  esperti, designati rispettivamente dalle
          confederazioni      dell'industria,      del     commercio,
          dell'agricoltura     e    dell'artigianato,    maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale;
                da  un  esperto designato dall'Associazione nazionale
          delle imprese assicuratrici (ANIA);
                da   tre   esperti,  designati  dalle  confederazioni
          sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
                da un rappresentante della "piccola industria" ed uno
          della "proprieta' edilizia".
              Per  ogni  componente titolare del comitato e' nominato
          un membro supplente.
              Il  comitato  dura  in  carica  tre anni e i componenti
          possono essere riconfermati.
              Il  componente  che,  senza  giustificato  motivo,  non
          interviene  per  tre  sedute  consecutive, viene dichiarato
          decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione.
              Funge  da segretario un funzionario del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco.".
              "Art.    11    (Competenze    del   comitato   centrale
          tecnico-scientifico   per   la  prevenzione  incendi). - Il
          comitato  centrale  tecnico-scientifico  per la prevenzione
          incendi provvede:
                a) all'elaborazione  e  all'aggiornamento delle norme
          tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi in
          armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4,
          secondo comma;
                b) a      fornire      il      necessario     apporto
          tecnico-scientifico  per  la  elaborazione  delle  norme di
          prevenzione  incendi interessanti le macchine, gli impianti
          e  le  attrezzature  soggetti  ad  omologazione  di  cui al
          penultimo  comma  dell'art.  23, legge 23 dicembre 1978, n.
          833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
                c) ad   esprimere  pareri  su  questioni  e  problemi
          inerenti la prevenzione incendi;
                d) (abrogata);
                e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione
          di studi, ricerche e progetti nella specifica materia.
              Nell'espletamento   delle   proprie   attribuzioni   il
          comitato potra' articolarsi in gruppi di lavoro.
              Per  determinati  settori  di competenza e per un tempo
          limitato  alle  esigenze di elaborazione e di aggiornamento
          di  particolari  norme tecniche, il comitato puo' avvalersi
          dell'opera  di  esperti  o  di  rappresentanti  di  enti  e
          organismi  diversi  da  quelli indicati nel precedente art.
          10.
              All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche,
          elaborate    e    aggiornate    dal    comitato    centrale
          tecnico-scientifico  per la prevenzione incendi si provvede
          mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale
          concerto di altri Ministeri interessati.
              Il  comitato,  all'inizio  di  ogni  anno,  formula  il
          programma  generale  della  propria attivita' concernente i
          compiti  al  medesimo  attribuiti,  nonche'  una  relazione
          sull'attivita' svolta nell'anno precedente".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
          1998,  n.  37,  reca:  "Regolamento  recante disciplina dei
          procedimenti  relativi  alla  prevenzione  incendi, a norma
          dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
              - Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, reca:
          "Razionalizzazione   del   sistema   di  distribuzione  dei
          carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della
          legge 15 marzo 1997, n. 59".
              -  Il  decreto  legislativo  8 settembre  1999, n. 346,
          reca:  "Modifiche  ed  integrazioni  al decreto legislativo
          13 febbraio  1998, n. 32, concernente razionalizzazione del
          sistema  di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art.
          4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
              -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 17, comma 1,
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (lettera soppressa).