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DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2003, n. 23

Disposizioni urgenti in materia di occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-2-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2003, n. 81 (in G.U. 18/04/2003, n.91).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/04/2003)
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Testo in vigore dal:  18-2-2003 al: 18-4-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi per fronteggiare la crisi occupazionale delle imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, nei casi previsti dall'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, relativamente ad imprese sottoposte a tali procedure ed aventi un numero di dipendenti superiore alle 1000 unità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere, nel limite massimo complessivo di 550 lavoratori, ai datori di lavoro acquirenti i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, purché sussistano le seguenti condizioni:
a) che l'imprenditore acquirente non possegga le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) che il trasferimento dei lavoratori sia previsto in un contratto collettivo stipulato entro il 30 aprile 2003, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale consenta il recupero occupazionale di lavoratori.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di 9,5 milioni di euro a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.