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DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2003, n. 23

Disposizioni urgenti in materia di occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-2-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2003, n. 81 (in G.U. 18/04/2003, n.91).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/04/2003)
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Testo in vigore dal: 18-2-2003
al: 18-4-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  disporre
interventi  per  fronteggiare  la  crisi  occupazionale delle imprese
sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 febbraio 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Allo  scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha
colpito   imprese   sottoposte   a   procedure   di   amministrazione
straordinaria,  nei  casi  previsti  dall'articolo  63,  comma 4, del
decreto  legislativo  8 luglio 1999, n. 270, relativamente ad imprese
sottoposte  a  tali  procedure  ed  aventi  un  numero  di dipendenti
superiore alle 1000 unita', il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  puo'  concedere,  nel  limite  massimo  complessivo  di  550
lavoratori,  ai  datori  di  lavoro acquirenti i benefici di cui agli
articoli  8,  comma  4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.
223, purche' sussistano le seguenti condizioni:
    a)  che l'imprenditore acquirente non possegga le caratteristiche
di  cui  all'articolo  8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n.
223;
    b)  che  il  trasferimento  dei  lavoratori  sia  previsto  in un
contratto  collettivo  stipulato  entro  il 30 aprile 2003, presso il
Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, il quale consenta il
recupero occupazionale di lavoratori.
  2.  Per gli interventi di cui al comma 1 e' autorizzata, per l'anno
2003,  la  spesa  di  9,5  milioni  di euro a carico del Fondo di cui
all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.