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DECRETO-LEGGE 20 gennaio 2003, n. 4

Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-1-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 marzo 2003, n. 42 (in G.U. 20/03/2003, n.66).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  23-1-2003 al: 26-8-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle operazioni internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Termini relativi alla partecipazione
militare italiana ad operazioni internazionali
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea è differito al 30 giugno 2003. Alla stessa data è differito il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 64 del 2002.
2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è differito al 30 giugno 2003.
3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata: "Enduring Freedom" nell'ambito degli impegni militari attualmente assunti, è differito al 30 giugno 2003.
4. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo all'intervento internazionale denominato: "International Security Assistance Force" (ISAF), è differito al 30 giugno 2003.
5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, è differito al 30 giugno 2003.
6. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM), è differito al 30 giugno 2003.
7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
8. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 359.549.625.