stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 20 gennaio 2003, n. 4

Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-1-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 marzo 2003, n. 42 (in G.U. 20/03/2003, n.66).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 23-1-2003
al: 26-8-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  16  aprile  2002,  n. 64, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   15  giugno  2002,  n.  116,  recante
disposizioni  urgenti  per la proroga della partecipazione italiana a
operazioni militari internazionali;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni    volte    ad   assicurare   la   continuazione   della
partecipazione    dei    contingenti    italiani    alle   operazioni
internazionali  in  corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione
delle  Forze  di  polizia  italiane  in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 gennaio 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  degli  affari  esteri,  del  Ministro  della  difesa  e del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                Termini relativi alla partecipazione
           militare italiana ad operazioni internazionali

  1.  Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
16  aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno  2002,  n.  116,  relativo  alla  partecipazione  di personale
militare  e  civile  alle  operazioni  in  Macedonia, in Albania, nei
territori  della  ex  Jugoslavia,  in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed
Eritrea e' differito al 30 giugno 2003. Alla stessa data e' differito
il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato
alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo
1, comma 1, del citato decreto-legge n. 64 del 2002.
  2.  Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
16  aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno  2002,  n. 116, relativo alla partecipazione militare italiana
alla missione internazionale di pace in Macedonia, e' differito al 30
giugno 2003.
  3.  Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
16  aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno  2002,  n.  116,  relativo  alla  partecipazione  di personale
militare all'operazione multinazionale denominata: "Enduring Freedom"
nell'ambito  degli impegni militari attualmente assunti, e' differito
al 30 giugno 2003.
  4.  Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
16  aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno   2002,   n.   116,   relativo  all'intervento  internazionale
denominato:  "International  Security  Assistance  Force"  (ISAF), e'
differito al 30 giugno 2003.
  5.  Il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge
16  aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno   2002,  n.  116,  relativo  allo  sviluppo  di  programmi  di
cooperazione  delle  Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi
dell'area balcanica, e' differito al 30 giugno 2003.
  6.  Il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge
16  aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno  2002,  n.  116, relativo alla partecipazione alla missione di
monitoraggio  dell'Unione  europea  nei territori della ex Jugoslavia
(EUMM), e' differito al 30 giugno 2003.
  7.  Salvo  quanto  previsto  dal  presente decreto, si applicano le
disposizioni  del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
  8.  Per  le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata
la spesa di euro 359.549.625.