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DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 2002, n. 297

Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-1-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 30-1-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  117  della  Costituzione,  cosi' come sostituito
dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo
45,  comma  1,  lettera  a),  numeri  1  e  2,  cosi' come modificato
dall'articolo 78, comma 26, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
prescrive  di procedere alla revisione dei criteri per l'accertamento
dei  requisiti  individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse
categorie,  allo  scopo di renderli piu' adeguati alla valutazione ed
al  controllo  della effettiva situazione di disagio, con revisione e
razionalizzazione  del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto
previsto  dal  decreto  legislativo  23  dicembre  1997,  n.  469, in
funzione  del  miglioramento  dell'incontro tra domanda ed offerta di
lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;
  Vista   la  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  ed  in  particolare
l'articolo 45, comma 5;
  Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
  Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n.
442;
  Visti  i  decreti ministeriali in data 30 maggio 2001 in materia di
elenco anagrafico e di scheda professionale;
  Visto  il  confronto  con  le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale  dei  datori  di  lavoro e dei
lavoratori, in data 13 e 20 febbraio 2002;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;
  Visto  il  parere  della  Conferenza  Unificata, istituita ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 ottobre 2002;
  Sulla  proposta  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  1  (Finalita' e definizioni). - 1. Le disposizioni contenute
nel presente decreto stabiliscono:
    a) i   principi   fondamentali  per  l'esercizio  della  potesta'
legislativa  delle  regioni  e delle province autonome di Trento e di
Bolzano  in  materia di revisione e razionalizzazione delle procedure
di   collocamento,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo  23 dicembre  1997, n. 469, in funzione del miglioramento
dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione
degli strumenti di informatizzazione;
    b) i   principi  per  l'individuazione  dei  soggetti  potenziali
destinatari  di  misure di promozione all'inserimento nel mercato del
lavoro,  definendone  le  condizioni  di  disoccupazione  secondo gli
indirizzi  comunitari  intesi a promuovere strategie preventive della
disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.
  2. Ad ogni effetto si intendono per:
    a) "adolescenti  ,  i  minori  di  eta' compresa fra i quindici e
diciotto anni, che non siano piu' soggetti all'obbligo scolastico;
    b) "giovani , i soggetti di eta' superiore a diciotto anni e fino
a  venticinque  anni  compiuti  o,  se  in  possesso  di  un  diploma
universitario  di  laurea,  fino a ventinove anni compiuti, ovvero la
diversa   superiore  eta'  definita  in  conformita'  agli  indirizzi
dell'Unione europea;
    c) "stato di disoccupazione , la condizione del soggetto privo di
lavoro,  che  sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla
ricerca  di una attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i
servizi competenti;
    d) "disoccupati  di lunga durata , coloro che, dopo aver perso un
posto di lavoro o cessato un'attivita' di lavoro autonomo, siano alla
ricerca  di una nuova occupazione da piu' di dodici mesi o da piu' di
sei mesi se giovani;
    e) "inoccupati   di   lunga  durata  ,  coloro  che,  senza  aver
precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, siano alla ricerca di
un'occupazione  da  piu'  di  dodici  mesi  o  da piu' di sei mesi se
giovani;
    f) "donne   in   reinserimento  lavorativo  ,  quelle  che,  gia'
precedentemente  occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro
dopo almeno due anni di inattivita';
    g) "servizi   competenti   ,   i  centri  per  l'impiego  di  cui
all'articolo  4,  comma  1,  lettera  e)  del  decreto legislativo 23
dicembre   1997,   n.  469,  e  gli  altri  organismi  autorizzati  o
accreditati  a  svolgere  le  previste funzioni, in conformita' delle
norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.".
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
                                Note al titolo:
              -   Il  decreto  legislativo  21 aprile  2000,  n.  181
          (Disposizioni   per  agevolare  l'incontro  fra  domanda  e
          offerta  di  lavoro,  in  attuazione dell'art. 45, comma 1,
          lettera a),   della   legge  17 maggio  1999,  n.  144)  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 154 del 4 luglio
          2000.
              -  Il  testo  dell'art.  45, comma 1, lettera a), della
          legge  17  maggio  1999,  n.  144  (Misure  in  materia  di
          investimenti,  delega  al  Governo  per  il  riordino degli
          incentivi  all'occupazione e della normativa che disciplina
          l'INAIL,  nonche'  disposizioni  per il riordino degli enti
          previdenziali), e' il seguente:
              "1.  Allo  scopo  di  realizzare un sistema efficace ed
          organico  di  strumenti  intesi a favorire l'inserimento al
          lavoro  ovvero  la ricollocazione di soggetti rimasti privi
          di  occupazione,  il Governo e' delegato ad emanare, previo
          confronto   con  le  organizzazioni  sindacali maggiormente
          rappresentative  sul piano nazionale dei datori di lavoro e
          dei lavoratori, entro il 30 aprile 2000, uno o piu' decreti
          legislativi  contenenti  norme  intese  a  ridefinire,  nel
          rispetto   degli  indirizzi  dell'Unione  europea  e  delle
          competenze  previste  dal  decreto  legislativo 23 dicembre
          1997,  n.  469,  il sistema degli incentivi all'occupazione
          ivi  compresi  quelli relativi all'autoimprenditorialita' e
          all'autoimpiego,  con  particolare riguardo all'esigenza di
          migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli
          ammortizzatori  sociali, con valorizzazione del ruolo della
          formazione  professionale,  secondo  i  seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) razionalizzazione  delle tipologie e delle diverse
          misure   degli   interventi,   eliminando   duplicazioni  e
          sovrapposizioni,  tenendo  conto  delle  esperienze  e  dei
          risultati  delle  varie  misure  ai  fini  dell'inserimento
          lavorativo  con  rapporto  di lavoro dipendente in funzione
          degli  specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con
          particolare riguardo:
                  1)  alle  diverse  caratteristiche  dei destinatari
          delle  misure:  giovani,  disoccupati e inoccupati di lungo
          periodo,  lavoratori fruitori del trattamento straordinario
          di  integrazione  salariale  da consistente lasso di tempo,
          lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;
                  2)  alla  revisione  dei criteri per l'accertamento
          dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle
          diverse  categorie,  allo  scopo  di renderli piu' adeguati
          alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione
          di   disagio   con   revisione   e   razionalizzazione  del
          collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal
          decreto  legislativo  23 dicembre l997, n. 469, in funzione
          del  miglioramento  dell'incontro  tra domanda e offerta di
          lavoro    e   con   valorizzazione   degli   strumenti   di
          informatizzazione;
                  3)  al  grado  dello svantaggio occupazionale nelle
          diverse aree territoriali del Paese, determinato sulla base
          di quanto previsto all'art. 1, comma 9;
                  4)   al   grado   dello   svantaggio  occupazionale
          femminile nelle diverse aree del Paese;
                  5)  alla  finalita'  di favorire la stabilizzazione
          dei posti di lavoro;
                  6)  alla maggiore  intensita'  della  misura  degli
          incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse
          abbiano  rispettato  le  prescrizioni  sulla salute e sulla
          sicurezza  dei  lavoratori previste dal decreto legislativo
          19  settembre  1994,  n.  626  e  successive modificazioni,
          nonche'  per  le imprese che applicano nuove tecnologie per
          il  risparmio  energetico  e  l'efficienza energetica e che
          prevedono  il  ciclo  integrato delle acque e dei rifiuti a
          valle degli impianti;".
                              Note alle premesse:
              -  Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e' il
          seguente:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.".
              -  Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e' il
          seguente:
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
              -  Il  testo  dell'art.  117  della  Costituzione  come
          sostituito  dalla  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
          3, e' il seguente:
              "Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  Governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.".
              -  Per  il  testo  dell'art.  45,  comma 1, lettera a),
          numeri 1 e 2 della citata legge n. 144 del 1999, si veda la
          nota al titolo.
              -  Il  decreto  legislativo  23 dicembre  1997,  n. 469
          (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e
          compiti in materia di mercato di lavoro a norma dell'art. 1
          della  legge  15 marzo  1997,  n.  59)  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998.
              - Il testo dell'art. 45, comma 5, della citata legge n.
          144 del 1999, e' il seguente:
              "5.  Entro  trenta mesi dalla data di entrata in vigore
          dei  decreti  legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo
          puo'   emanare   eventuali   disposizioni   modificative  e
          correttive  con  le  medesime  modalita'  di cui al comma 4
          attenendosi ai principi ed ai criteri direttivi indicati ai
          commi 1 e 2.".
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio
          2000,   n.   442   (Regolamento   recante   norme   per  la
          semplificazione   del   procedimento  per  il  collocamento
          ordinario  dei  lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8,
          della  legge  15  marzo  1997,  n.  59) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001.
              -   Il   decreto   ministeriale   del   30 maggio  2001
          (Approvazione   del   modello   di  scheda  anagrafica  del
          lavoratore,   della  codifica  delle  professioni  e  delle
          classificazioni  dei  lavoratori  ed  art.  4, comma 3, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n.
          442.   Modalita'   di   trattamento  dei  dati  dell'elenco
          anagrafico)  e'  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001.
              -   Il   decreto   ministeriale   del   30 maggio  2001
          (Approvazione  del  modello  di  scheda  professionale  del
          lavoratore,  ex art. 5, comma 1, del decreto del Presidente
          della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.
              -   Il   testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le  materie e i compiti di
          interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni
          con  la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' il
          seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
          Note all'art. 1:
              -  Per  il citato decreto legislativo 23 dicembre 1997,
          n. 469, si vedano i riferimenti normativi alle premesse.
              - Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera e), del citato
          decreto   legislativo  23 dicembre  1997,  n.  469,  e'  il
          seguente:
              "1.  L'organizzazione  amministrativa e le modalita' di
          esercizio  delle  funzioni e dei compiti conferiti ai sensi
          del  presente  decreto  sono disciplinati, anche al fine di
          assicurare  l'integrazione  tra i servizi per l'impiego, le
          politiche  attive  del lavoro e le politiche formative, con
          legge  regionale  da  emanarsi entro sei mesi dalla data di
          entrata  in vigore del presente decreto, secondo i seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a)-d) (Omissis);
                e) gestione ed erogazione da parte delle province dei
          servizi  connessi  alle funzioni e ai compiti attribuiti ai
          sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate
          "centri per l'impiego ;".