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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2000, n. 442

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-2-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2014)
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Testo in vigore dal:  20-5-2014
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Art. 4

Elenco anagrafico
1.
((I cittadini italiani nonché i cittadini di Stati membri dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia))
aventi l'età stabilita dalla legge per essere
((ammessi))
al lavoro e che, essendo in cerca di lavoro perché
((inoccupati, disoccupati ovvero occupati))
in cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei servizi competenti, vengono
((inseriti))
in un elenco anagrafico indipendentemente dal luogo della propria residenza.
L'elenco anagrafico contiene i dati anagrafici completi del lavoratore nonché i dati relativi alla residenza, all'eventuale domicilio, alla composizione del nucleo familiare, ai titoli di studio posseduti, all'eventuale appartenenza a categorie protette e allo stato occupazionale. L'inserimento nell'elenco anagrafico produce esclusivamente gli effetti previsti dal presente regolamento.
2. L'elenco anagrafico è integrato ed aggiornato sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore e, d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle società di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati all'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti:
a) il contenuto e le modalità di trattamento dei dati dell'elenco anagrafico essenziali al fine della conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera d), e dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con la contestuale individuazione dei titolari e dei responsabili del trattamento;
b) le modalità di codifica di base delle professioni;
c) la classificazione dei lavoratori inseriti nell'elenco anagrafico a scopo statistico secondo criteri omogenei con quelli definiti in sede comunitaria ed internazionale.
4. L'elenco anagrafico dei lavoratori è gestito con l'impiego di tecnologie informatiche ed è organizzato con modalità che assicurino omogeneità a livello nazionale e consentano aggregazioni e disaggregazioni, anche di genere, funzionali al S.I.L.
5. I lavoratori nazionali e comunitari inseriti nell'elenco anagrafico mantengono l'iscrizione per tutta la durata della vita lavorativa, salvo cancellazione a domanda.
6. I lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato inseriti nell'elenco anagrafico che perdono il posto di lavoro, anche per dimissioni, mantengono l'inserimento in tale elenco per il periodo di validità residua del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.