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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2000, n. 442

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-2-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2014)
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Testo in vigore dal:  28-2-2001

Art. 5

Scheda professionale
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per le pari opportunità, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina le caratteristiche del modello di scheda professionale nella quale, oltre ai dati contenuti nell'elenco anagrafico, sono inserite le informazioni relative alle esperienze formative e professionali e alle disponibilità del lavoratore.
2. La scheda professionale di cui al comma l, viene rilasciata dal competente servizio per l'impiego e contiene, altresì, i dati relativi alla certificazione delle competenze professionali in raccordo con le disposizioni in materia di formazione professionale.
3. Al fine di favorire l'accesso ai servizi per l'impiego le regioni, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle linee strategiche definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), possono prevedere il rilascio alle persone in cerca di lavoro di una carta elettronica personale contenente le chiavi d'accesso alle banche dati del S.I.L.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 8 del già citato decreto legislativo n. 281/1997, si veda nelle note all'art. 4.