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DECRETO-LEGGE 4 novembre 2002, n. 245

Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonchè ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-11-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2002, n. 286 (in G.U. 30/12/2002, n.304).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2018)
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Testo in vigore dal:  4-11-2002 al: 30-12-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare, con ulteriori interventi, gli eccezionali eventi sismici e fenomeni vulcanici verificatisi nelle regioni Sicilia e Molise;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori misure per gli eventi calamitosi che stanno interessando numerose zone del territorio nazionale e per interventi indifferibili di protezione civile;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 29 e 31 ottobre 2002, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle province di Catania e di Campobasso ed è stato nominato Commissario delegato il Capo del Dipartimento della protezione civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Relativamente alle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, e limitatamente ai relativi periodi temporali di vigenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato, provvede al coordinamento di tutti gli interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto, definendo con i comuni interessati appositi piani esecutivi di misure ed opere per il superamento delle emergenze stesse. Detti piani, per quanto riguarda l'emergenza nella regione Molise, da adottarsi d'intesa con i comuni interessati, possono prevedere localizzazioni alternative dei centri abitati maggiormente colpiti dagli eventi sismici, per la cui costruzione, in un contesto di armonico sviluppo urbanistico, dovranno obbligatoriamente utilizzarsi tecnologie antisismiche. I piani, approvati dalla regione Molise, possono prevedere la realizzazione di spazi a servizio della collettività ed opere commemorative.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile dispone direttamente in ordine agli interventi di competenza delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche avvalendosi di appositi sub-commissari cui affidare specifiche responsabilità in ordine a determinati settori di intervento, anche per quanto riguarda la fase della ricostruzione, altresì realizzando i necessari coordinamenti con le regioni e gli enti locali per assicurare che la direzione unitaria dei servizi di emergenza posta in essere quale Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri avvenga in un contesto di sinergie operative.
3. La fase della ricostruzione riguarderà anche le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado le cui strutture sono state danneggiate dagli eventi sismici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002.