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DECRETO-LEGGE 4 novembre 2002, n. 245

Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonchè ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-11-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2002, n. 286 (in G.U. 30/12/2002, n.304).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2018)
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Testo in vigore dal: 4-11-2002
al: 30-12-2002
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   per   fronteggiare,   con  ulteriori  interventi,  gli
eccezionali  eventi  sismici  e fenomeni vulcanici verificatisi nelle
regioni Sicilia e Molise;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
adottare  ulteriori  misure  per  gli  eventi  calamitosi  che stanno
interessando  numerose zone del territorio nazionale e per interventi
indifferibili di protezione civile;
  Visti  i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
29  e  31  ottobre  2002, con i quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza  nei territori delle province di Catania e di Campobasso ed
e' stato nominato Commissario delegato il Capo del Dipartimento della
protezione civile;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 novembre 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1. Relativamente alle situazioni emergenziali di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, e
limitatamente  ai  relativi periodi temporali di vigenza, il Capo del
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  Commissario  delegato,  provvede  al coordinamento di
tutti  gli  interventi  e  di tutte le iniziative per fronteggiare le
situazioni  emergenziali  in atto, definendo con i comuni interessati
appositi  piani esecutivi di misure ed opere per il superamento delle
emergenze  stesse. Detti piani, per quanto riguarda l'emergenza nella
regione  Molise,  da  adottarsi  d'intesa  con  i comuni interessati,
possono  prevedere  localizzazioni  alternative  dei  centri  abitati
maggiormente colpiti dagli eventi sismici, per la cui costruzione, in
un    contesto    di    armonico   sviluppo   urbanistico,   dovranno
obbligatoriamente   utilizzarsi  tecnologie  antisismiche.  I  piani,
approvati dalla regione Molise, possono prevedere la realizzazione di
spazi a servizio della collettivita' ed opere commemorative.
  2.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento
della   protezione   civile   dispone  direttamente  in  ordine  agli
interventi  di  competenza  delle  strutture  operative nazionali del
Servizio  nazionale  della  protezione civile di cui all'articolo 11,
comma  1,  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche avvalendosi di
appositi  sub-commissari  cui  affidare specifiche responsabilita' in
ordine a determinati settori di intervento, anche per quanto riguarda
la   fase  della  ricostruzione,  altresi'  realizzando  i  necessari
coordinamenti  con le regioni e gli enti locali per assicurare che la
direzione  unitaria  dei  servizi  di emergenza posta in essere quale
Commissario  delegato  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
avvenga in un contesto di sinergie operative.
  3.  La  fase  della  ricostruzione riguardera' anche le istituzioni
scolastiche  statali  di  ogni  ordine  e grado le cui strutture sono
state  danneggiate  dagli  eventi  sismici  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002.