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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2002, n. 204

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 4-10-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 87, comma quinto, e 110 della Costituzione;
  Visti l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  aggiunto  dall'articolo  13, comma 1, della legge 15
marzo  1997,  n. 59, e l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visti  gli articoli 4, 7, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista  la legge 12 agosto 1962, n. 1311, e l'articolo 8 della legge
24 marzo 1958, n. 195;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n.
315;
  Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale della riunione
in data 18 gennaio 2002;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 marzo 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati  e  del  Senato  della Repubblica, resi, rispettivamente, in
data 14 e 16 maggio 2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 giugno 2002;
  Viste  ed  accolte  le osservazioni espresse in data 20 luglio 2002
dall'Ufficio  di  controllo  di  legittimita'  su  atti dei Ministeri
istituzionali della Corte dei conti;
  Rilevato che il programma straordinario di assunzioni del Ministero
della  giustizia, disciplinato dall'articolo 19, comma 1, della legge
28  dicembre  2001, n. 448, non e' ancora operante e che pertanto non
esistono  i  presupposti  di  fatto  per  poter  aderire  al  rilievo
formulato dalla competente Commissione della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 2002;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con il Ministro per la
funzione pubblica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                   Vice Capi con funzioni vicarie
  1.  Il  comma  5  dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 luglio 2001, n. 315 e' sostituito dal seguente:
  "5.  Ai  responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta
un   trattamento   economico   onnicomprensivo,  determinato  con  le
modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ed articolato:
    a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'Ufficio legislativo
e  per  il Capo dell'Ispettorato generale, in una voce retributiva di
importo  non  superiore  a  quello  massimo del trattamento economico
fondamentale  dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale
incaricati   ai   sensi   dell'articolo  19,  comma  3,  del  decreto
legislativo  30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da
fissare   in  un  importo  non  superiore  alla  misura  massima  del
trattamento   accessorio  spettante  ai  capi  dei  dipartimenti  del
Ministero;
    b) per  il  responsabile del servizio di controllo interno di cui
all'articolo  9, per i Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di
cui  all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), e per il Vice Capo con
funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
e),  in una voce retributiva d'importo non superiore a quello massimo
del  trattamento  economico  fondamentale  dei  dirigenti preposti ad
ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai
sensi  dell'articolo  19,  comma  4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo
non   superiore   alla  misura  massima  del  trattamento  accessorio
spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero;
    c) per  il  Capo della segreteria del Ministro, per il segretario
particolare   del   Ministro,   per   i  Capi  delle  segreterie  dei
Sottosegretari   di   Stato,   per   i   segretari   particolari  dei
Sottosegretari  di Stato e per il Capo dell'Ufficio del coordinamento
dell'attivita' internazionale, in una voce retributiva di importo non
superiore  alla misura massima del trattamento economico fondamentale
dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale
ed  in  un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura
massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di
uffici  dirigenziali  non  generali  del  Ministero. Per i dipendenti
pubblici  tale  trattamento,  se  piu'  favorevole,  integra,  per la
differenza,  il  trattamento  economico  in  godimento.  Ai  capi dei
predetti  uffici,  ai  Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di
cui  all'articolo  3,  comma  1, lettere c) e d), ed al Vice Capo con
funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
e),  dipendenti  da  pubbliche  amministrazioni,  che  optino  per il
mantenimento  del  proprio  trattamento  economico, e' corrisposto un
emolumento   accessorio   determinato   con   le   modalita'  di  cui
all'articolo  14,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  di  importo  non  superiore alla misura massima del trattamento
economico   accessorio   spettante,   rispettivamente,  ai  capi  dei
dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di
livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale
non generale del Ministero.".
  2.  All'articolo  13 del decreto del Presidente della Repubblica 25
luglio  2001,  n.  315,  al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "In  ogni  caso,  per  quanto  attiene  al  maggiore  onere
derivante  dall'attribuzione  dell'emolumento accessorio previsto, ai
sensi  del  comma  5  dell'articolo  12,  in favore dei Vice Capi con
funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
c)  e  d),  e  del Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui
all'articolo  3,  comma  1,  lettera e),  il  rispetto  del principio
dell'invarianza della spesa e' assicurato considerando indisponibile,
ai  fini  del  conferimento  presso l'Amministrazione giudiziaria, un
numero  di  6  incarichi  di  funzione  dirigenziale,  di livello non
generale,  individuati nell'ambito della relativa dotazione organica,
equivalente sul piano finanziario.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a La Maddalena, addi' 8 agosto 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2002
  Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 334
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  d.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Si riporta il testo dell'art. 110 della Costituzione:
              "Art.  110. Ferme le competenze del Consiglio superiore
          della  magistratura,  spettano  al Ministro della giustizia
          l'organizzazione  e  il  funzionamento dei servizi relativi
          alla giustizia".
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 4-bis dell'art. 17
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              "4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              - Si  riporta  il  testo  del comma 4, dell'art. 4, del
          decreto   legislativo   30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59):
              "4.   All'individuazione   degli   uffici   di  livello
          dirigenziale  non  generale  di  ciascun  Ministero  e alla
          definizione  dei  relativi  compiti si provvede con decreto
          ministeriale di natura non regolamentare.".
              - Il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
          "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche.".
              - Si  riporta il testo degli articoli 4, 7, 16, 17, 18,
          19   e   del   comma 3  dell'art.  55  del  citato  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
              "Art.   4   (Disposizioni  sull'organizzazione).  -  1.
          L'organizzazione,  la  dotazione organica, l'individuazione
          degli  uffici  di  livello dirigenziale generale ed il loro
          numero,  le  relative funzioni e la distribuzione dei posti
          di     funzione    dirigenziale,    l'individuazione    dei
          dipartimenti,   nei   casi   e  nei  limiti  fissati  dalle
          disposizioni   del   presente  decreto  legislativo,  e  la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti  o  con  decreti  del Ministro emanati ai sensi
          dell'art.  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
          dirigenziale  di  ciascun  Ministero,  articolato  in  aree
          dipartimentali    e    per    direzioni    generali.   Fino
          all'istituzione   del   ruolo   unico   del  personale  non
          dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
          forme  ordinarie  di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
          le  diverse  direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
          di   professionalita'   richiesti   per  l'esercizio  delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del  personale non devono comunque comportare incrementi di
          spesa.
              2.  I  Ministeri  che  si  avvalgono  di propri sistemi
          informativi   automatizzati   sono  tenuti  ad  assicurarne
          l'interconnessione  con i sistemi informativi automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite     della    rete    unitaria    delle    pubbliche
          amministrazioni.
              3.  Il  regolamento  di  cui  al  precedente comma 1 si
          attiene,  inoltre,  ai  criteri  fissati  dall'art. 1 della
          legge  7 agosto  1990,  n.  241,  e dall'art. 2 del decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni e integrazioni.
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  non  generale  di  ciascun  Ministero  e alla
          definizione  dei  relativi  compiti si provvede con decreto
          ministeriale di natura non regolamentare.
              5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1  si  procede alla revisione periodica dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale.
              6.  I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
          disposizioni  normative  relative  a  ciascun Ministero. Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.".
              "Art.  7  (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          Ministro).  1. La costituzione e la disciplina degli uffici
          di  diretta  collaborazione  del  Ministro, per l'esercizio
          delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni  ed integrazioni, l'assegnazione di personale
          a  tali  uffici  e  il  relativo  trattamento economico, il
          riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di
          Stato,  sono  regolati  dall'art.  14, comma 2, del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
              2.  I  regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
          del   decreto   legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  si
          attengono,  tra  l'altro,  ai  seguenti  principi e criteri
          direttivi:
                a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
          secondo  criteri  che  consentano  l'efficace  e funzionale
          svolgimento  dei compiti di definizione degli obiettivi, di
          elaborazione  delle  politiche  pubbliche  e di valutazione
          della  relativa  attuazione  e  delle connesse attivita' di
          comunicazione,  nel  rispetto  del principio di distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
                b) assolvimento   dei   compiti   di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
          del  decreto  legislativo  7 agosto  1997, n. 279, anche in
          funzione  della  verifica  della  gestione effettuata dagli
          appositi  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione  e
          sviluppo dei sistemi informativi;
                c) organizzazione  degli uffici preposti al controllo
          interno  di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
          le  disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino e
          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
          dell'attivita'  svolta  dalle amministrazioni pubbliche, in
          modo  da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
          compiti  ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
          provvista  di  adeguati  mezzi  finanziari, organizzativi e
          personali;
                d) organizzazione  del  settore giuridico-legislativo
          in   modo   da   assicurare:  il  raccordo  permanente  con
          l'attivita'  normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione di
          testi  normativi  del Governo garantendo la valutazione dei
          costi   della   regolazione,  la  qualita'  del  linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento  e  la semplificazione della normativa, la cura
          dei  rapporti  con  gli altri organi costituzionali, con le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
                e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
          cui    al    comma    1    ad   esperti,   anche   estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.".
              "Art.  16  (Attribuzioni). - 1. Il Ministro di grazia e
          giustizia  e  il  Ministero  di grazia e giustizia assumono
          rispettivamente   la   denominazione   di   Ministro  della
          giustizia e Ministero della giustizia.
              2.  Il Ministero della giustizia svolge le funzioni e i
          compiti  ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi
          e  dai  regolamenti  in  materia  di  giustizia e attivita'
          giudiziaria  ed  esecuzione  delle  pene,  rapporti  con il
          Consiglio   superiore   della   magistratura,  attribuzioni
          concernenti  i  magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini
          professionali,      archivi      notarili,     cooperazione
          internazionale in materia civile e penale.
              3. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i
          compiti concernenti le seguenti aree funzionali:
                a) servizi    relativi   all'attivita'   giudiziaria:
          gestione   amministrativa   dell'attivita'  giudiziaria  in
          ambito civile e penale; attivita' preliminare all'esercizio
          da  parte  del  Ministro  delle  sue  competenze in materia
          processuale;     casellario     giudiziale;    cooperazione
          internazionale   in  materia  civile  e  penale;  studio  e
          proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
                b) organizzazione    e   servizi   della   giustizia:
          organizzazione  e  funzionamento  dei servizi relativi alla
          giustizia;    gestione    amministrativa    del   personale
          amministrativo  e  dei  mezzi e strumenti anche informatici
          necessari;  attivita' relative alle competenze del Ministro
          in  ordine  ai  magistrati; studio e proposta di interventi
          normativi nel settore di competenza;
                c) servizi     dell'amministrazione    penitenziaria:
          gestione   amministrativa   del   personale   e   dei  beni
          dell'amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti
          relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene
          e  delle  misure  di  sicurezza  detentive; svolgimento dei
          compiti   previsti  dalle  leggi  per  il  trattamento  dei
          detenuti e degli internati;
                d) servizi    relativi   alla   giustizia   minorile:
          svolgimento  dei compiti assegnati dalla legge al Ministero
          della   giustizia   in   materia   di   minori  e  gestione
          amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.
              4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve
          le  disposizioni  della  legge  12 agosto  1962, n. 1311, e
          successive  modifiche  ed integrazioni, nonche' dell'art. 8
          della legge 24 marzo 1958, n. 195.".
              "Art.  17  (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
          del  presente  decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
          essere  superiore  a  quattro,  in  riferimento  alle  aree
          funzionali definite nel precedente articolo.".
              "Art.  18 (Incarichi dirigenziali). - 1. Agli uffici di
          diretta  collaborazione con il Ministro ed ai dipartimenti,
          sono  preposti  i  dirigenti di cui all'art. 23 del decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,  n.  29,  come  sostituito
          dall'art.  15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
          i    magistrati    delle    giurisdizioni    ordinarie    e
          amministrative,  i  professori  e ricercatori universitari,
          gli  avvocati  dello  Stato, gli avvocati; quando ricorrono
          specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono
          essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione
          ai  sensi  dell'art.  19,  comma 6, del decreto legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29, come sostituito dall'art. 23 del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
              2.   Agli   uffici   dirigenziali   generali  istituiti
          all'interno  dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di
          cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,  come  sostituito  dall'art. 15 del decreto legislativo
          31 marzo  1998,  n. 80, ed i magistrati della giurisdizione
          ordinaria;   quando   ricorrono   specifiche   esigenze  di
          servizio,  ai medesimi uffici possono essere preposti anche
          gli altri soggetti elencati al comma 1.".
              "Art.  19  (Magistrati).  -  1.  Il  numero massimo dei
          magistrati   collocati   fuori  dal  ruolo  organico  della
          magistratura  e destinati al Ministero non deve superare le
          cinquanta unita'.".
              "Art.   55  (Procedure  di  attuazione  ed  entrata  in
          vigore). - 1.-2. (Omissis).
              3.  Sino  all'attuazione  del  comma 1, con regolamento
          adottato  ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  si puo' provvedere al riassetto
          dell'organizzazione  dei  singoli Ministeri, in conformita'
          con  la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed
          i principi previsti dal presente decreto legislativo.
              Da 4. a 9. (Omissis).".
              - La    legge    12 agosto   1962,   n.   1311,   reca:
          "Organizzazione  e  funzionamento dell'Ispettorato generale
          presso il Ministero di grazia e giustizia.".
              - Si  riporta il testo dell'art. 8 della legge 24 marzo
          1958,  n. 195 (Norme sulla costituzione e funzionamento del
          Consiglio superiore della magistratura):
              "Art.  8  (Ispettorato).  - Il Consiglio superiore, per
          esigenze  relative  all'esercizio  delle  funzioni  ad esso
          attribuite,  si  avvale dell'Ispettorato generale istituito
          presso il Ministero di grazia e giustizia.".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
          2001,  n.  315,  reca: "Regolamento di organizzazione degli
          uffici   di   diretta  collaborazione  del  Ministro  della
          giustizia".
          Note all'art. 1:
              - Il   testo   dell'art.  12  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  25 luglio 2001, n. 315, come
          modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.   12   (Personale   degli   uffici   di   diretta
          collaborazione   e   trattamento   economico).   -   1.  Il
          contingente   di   personale   degli   uffici   di  diretta
          collaborazione  di  cui  all'art.  3,  comma  1, lettere a)
          (Segreteria  del Ministro), c) (Gabinetto del Ministro), d)
          (Ufficio  legislativo), f) (Servizio di controllo interno),
          g)    (Ufficio    per   il   coordinamento   dell'attivita'
          internazionale)  e  h) (Ufficio stampa ed informazione), e'
          stabilito complessivamente in 210 unita', comprensive delle
          unita'  addette  al  funzionamento  corrente  degli  uffici
          medesimi,    delle    quali   60   attribuite   all'ufficio
          legislativo,  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di cui
          all'art.  7. Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato e'
          assegnato  ulteriore  personale,  in misura massima di otto
          unita' per ciascuna segreteria.
              2.  L'Ispettorato  generale,  per  lo svolgimento delle
          funzioni   di  cui  all'art.  8,  anche  su  richiesta  del
          Consiglio superiore della magistratura, ed in conformita' a
          quanto  disposto  dalla  legge  12 agosto  1962,  n.  1311,
          dispone  di un ulteriore contingente di centoquarantacinque
          unita'.
              3. Entro il contingente complessivo di cui ai commi 1 e
          2,  possono  essere assegnati ai predetti uffici dipendenti
          del  Ministero  ovvero  altri dipendenti pubblici, anche in
          posizione  di  aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre
          analoghe  posizioni  previste  dai  rispettivi ordinamenti.
          Entro  il  medesimo  contingente,  purche'  nel  limite del
          cinque  per  cento dello stesso e nel rispetto del criterio
          dell'invarianza  della  spesa  di cui all'art. 14, comma 2,
          del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, possono
          altresi'   essere   assegnati,   anche   con  incarichi  di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa,  collaboratori
          assunti  con  contratto  a  tempo  determinato,  esperti  e
          consulenti     per     particolari    professionalita'    e
          specializzazioni,   di  provata  competenza  desumibile  da
          specifici  e analitici curricoli culturali e professionali,
          con  particolare riferimento alla formazione universitaria,
          alla  provenienza da qualificati settori del lavoro privato
          strettamente   inerenti  alle  funzioni  e  competenze  del
          Ministero.
              4.  Nell'ambito  del  contingente complessivo stabilito
          dai  commi 1, 2 e 3, e tenendo conto delle disposizioni del
          decreto  legislativo concernenti la presenza dei magistrati
          al   Ministero,  e'  individuato,  per  lo  svolgimento  di
          funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un
          numero  di  specifici incarichi di livello dirigenziale non
          superiore  a  quaranta,  ai  sensi e per gli effetti di cui
          all'art.  19,  comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29.
              5.    Ai   responsabili   degli   uffici   di   diretta
          collaborazione     spetta    un    trattamento    economico
          onnicomprensivo,   determinato  con  le  modalita'  di  cui
          all'art.  14,  comma  2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, ed articolato:
                a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'Ufficio
          legislativo e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una
          voce  retributiva di importo non superiore a quello massimo
          del   trattamento   economico  fondamentale  dei  dirigenti
          preposti  ad  ufficio  dirigenziale  generale incaricati ai
          sensi  dell'art.  19,  comma  3,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio  1993,  n. 29, ed in un emolumento accessorio da
          fissare in un importo non superiore alla misura massima del
          trattamento  accessorio  spettante ai capi dei dipartimenti
          del Ministero;
                b) per  il  responsabile  del  servizio  di controllo
          interno  di  cui  all'art.  9, per i Vice Capi con funzioni
          vicarie degli uffici di cui all'art. 3, comma 1, lettere c)
          e  d), e per il Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio
          di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  e),  in una voce
          retributiva  d'importo  non  superiore a quello massimo del
          trattamento  economico  fondamentale dei dirigenti preposti
          ad  ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero,
          incaricati  ai  sensi  dell'art.  19,  comma 4, del decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, ed in un emolumento
          accessorio  da  fissare  in  un  importo non superiore alla
          misura  massima  del  trattamento  accessorio  spettante ai
          dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero;
                c) per  il Capo della segreteria del Ministro, per il
          segretario  particolare  del  Ministro,  per  i  Capi delle
          segreterie  dei  Sottosegretari  di  Stato, per i segretari
          particolari  dei  Sottosegretari  di  Stato  e  per il Capo
          dell'Ufficio      del      coordinamento     dell'attivita'
          internazionale,  in  una  voce  retributiva  di importo non
          superiore  alla  misura  massima  del trattamento economico
          fondamentale  dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali
          di  livello  non generale ed in un emolumento accessorio di
          importo  non  superiore alla misura massima del trattamento
          accessorio   spettante  ai  dirigenti  titolari  di  uffici
          dirigenziali  non  generali del Ministero. Per i dipendenti
          pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per
          la  differenza,  il  trattamento economico in godimento. Ai
          capi dei predetti uffici, ai Vice Capi con funzioni vicarie
          degli  uffici  di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d),
          ed  ai  Vice  Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui
          all'art.  3,  comma  1, lettera e), dipendenti da pubbliche
          amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio
          trattamento   economico,   e'   corrisposto  un  emolumento
          accessorio determinato con le modalita' di cui all'art. 14,
          comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di
          importo  non  superiore alla misura massima del trattamento
          economico  accessorio  spettante,  rispettivamente, ai capi
          dei  dipartimenti  del Ministero, ai dirigenti degli uffici
          dirigenziali  di  livello  generale  ed  ai dirigenti degli
          uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.
              6.  Al  Capo  dell'Ufficio  stampa  ed  informazione e'
          corrisposto un trattamento economico non superiore a quello
          previsto   dal   contratto   collettivo   nazionale  per  i
          giornalisti con la qualifica di redattore capo.
              7.  Ai  dirigenti della seconda fascia del ruolo unico,
          assegnati   agli   uffici  di  diretta  collaborazione,  e'
          corrisposta   una   retribuzione  di  posizione  in  misura
          equivalente  ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai
          dirigenti  della  stessa  fascia  del Ministero nonche', in
          attesa     di    specifica    disposizione    contrattuale,
          un'indennita'  sostitutiva della retribuzione di risultato,
          determinata  con  decreto del Ministro su proposta del Capo
          di  Gabinetto,  di  importo  non superiore al cinquanta per
          cento  della  retribuzione  di  posizione,  a  fronte delle
          specifiche     responsabilita'     connesse    all'incarico
          attribuito,  della  specifica  qualificazione professionale
          posseduta,  della disponibilita' ad orari disagevoli, della
          qualita' della prestazione individuale.
              8. Il trattamento economico del personale con contratto
          a   tempo   determinato   e   di  quello  con  rapporto  di
          collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal
          Ministro  all'atto  del  conferimento  dell'incarico.  Tale
          trattamento,  comunque,  non puo' essere superiore a quello
          corrisposto  al  personale  dipendente dell'amministrazione
          che  svolge  funzioni  equivalenti. Il relativo onere grava
          sugli   stanziamenti   dell'unita'   previsionale  di  base
          "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del
          Ministro"   dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero.
              9.  Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici
          di  diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita',
          degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di disponibilita' ad
          orari   disagevoli   eccedenti   quelli  stabiliti  in  via
          ordinaria   dalle   disposizioni   vigenti,  nonche'  delle
          conseguenti    ulteriori    prestazioni    richieste    dai
          responsabili  degli uffici, spetta un'indennita' accessoria
          di   diretta  collaborazione,  sostitutiva  degli  istituti
          retributivi     finalizzati     all'incentivazione    della
          produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale
          beneficiario  della  predetta indennita' e' determinato dal
          Capo  di  Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di
          cui   all'art.   2,   comma   2.  In  attesa  di  specifica
          disposizione  contrattuale, ai sensi dell'art. 14, comma 2,
          del   decreto   legislativo  n.  29  del  1993,  la  misura
          dell'indennita'  e'  determinata  con  decreto del Ministro
          della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.
              10.   Il   personale   dipendente  da  altre  pubbliche
          amministrazioni,    enti    ed    organismi    pubblici   e
          istituzionali,    assegnato    agli   uffici   di   diretta
          collaborazione,  e'  posto  in  posizione  di  aspettativa,
          comando  o  fuori  ruolo.  Si  applica l'art. 17, comma 14,
          della  legge  15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di
          personale  non  superiore  al  venticinque  per  cento  del
          contingente complessivo.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  14,  comma  2, del
          decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche),  che  contiene  l'art.  14 del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
              "2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato  ai  sensi  dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
          23 agosto  1988,  n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
          limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e  continuativa.  Per  i  dipendenti pubblici si applica la
          disposizione  di  cui  all'art.  17,  comma 14, della legge
          15 maggio  1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento si
          provvede  al  riordino  delle  segretarie  particolari  dei
          Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
          dall'autorita'  di  Governo  competente, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,
          comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
          aggravi  di  spesa  e,  per  il  personale disciplinato dai
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.
          Tale  trattamento,  consiste  in  un  unico  emolumento, e'
          sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
          prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
          del  regolamento  di cui al presente comma sono abrogate le
          norme  del  regio  decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed ogni altra
          norma  riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina dei
          gabinetti  dei  Ministri e delle segretarie particolari dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.".
              - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 4, del citato
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, che contiene
          l'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
              4.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale   generale  sono  conferiti  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  competente,  a  dirigenti  della prima fascia del
          ruolo  unico  di cui all'art. 23 o, in misura non superiore
          ad  un  terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
          con  contratto  a  tempo determinato, a persone in possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6.".
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 9 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315:
              "Art.  9  (Servizio  di  controllo  interno).  -  1. Il
          Servizio  di  controllo  interno  svolge l'attivita' di cui
          agli  articoli  1,  comma  1,  lettera d),  e 6 del decreto
          legislativo   30 luglio  1999,  n.  286.  Le  funzioni  del
          Servizio  sono  affidate  ai  soggetti  di cui all'art. 18,
          comma  1, del decreto legislativo, in modo da assicurare la
          presenza   di   esperti   in   materie   di  organizzazione
          amministrativa,   tecniche   di   valutazione,   analisi  e
          controllo, particolarmente qualificati.
              2.  Presso  il  Servizio  di controllo interno opera la
          Commissione  per la valutazione dei dirigenti, che provvede
          all'espletamento  dell'attivita'  di cui al regolamento per
          la  verifica  dei  risultati  e  della  responsabilita' dei
          dirigenti  del Ministero, adottato con decreto ministeriale
          8 giugno  1998,  n.  279;  la  composizione,  i compiti e i
          poteri  della  Commissione  sono  disciplinati dal medesimo
          regolamento.".
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 3 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315:
              "Art.  3  (Uffici  di diretta collaborazione). - 1. Per
          l'espletamento  delle funzioni del Ministero sono istituiti
          i seguenti uffici di diretta collaborazione:
                a) Segreteria del Ministro;
                b) Segreterie dei Sottosegretari di Stato;
                c) Gabinetto del Ministro;
                d) Ufficio legislativo;
                e) Ispettorato generale;
                f) Servizio di controllo interno;
                g) Ufficio   per   il   coordinamento  dell'attivita'
          internazionale;
                h) Ufficio stampa ed informazione.".
              - Il   testo   dell'art.  13  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  25 luglio 2001, n. 315, come
          modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  13  (Divieti  di  nuovi  o maggiori oneri). - 1.
          Dall'attuazione  del  presente  provvedimento  non derivano
          nuovi  o maggiori  oneri a carico del bilancio dello Stato.
          In  ogni  caso,  al fine di assicurare l'effettivo rispetto
          del  principio  dell'invarianza  della  spesa,  l'eventuale
          maggiore  onere  derivante  dal  comma  5  dell'art.  12 e'
          compensato   considerando   indisponibile,   ai   fini  del
          conferimento  da  parte  dell'Amministrazione, un numero di
          incarichi di funzione dirigenziale, individuati nell'ambito
          del  programma  straordinario  di  assunzioni del Ministero
          della  giustizia  disciplinato dall'art. 19, comma 1, della
          legge  28 dicembre  2001,  n.  448,  equivalente  sul piano
          finanziario.".
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 12 del
          citato  decreto  del  Presidente della Repubblica 25 luglio
          2001, n. 315:
              "5.   Ai   responsabili   degli   uffici   di   diretta
          collaborazione     spetta    un    trattamento    economico
          onnicomprensivo,   determinato  con  le  modalita'  di  cui
          all'art.  14,  comma  2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, ed articolato:
                a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'Ufficio
          legislativo e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una
          voce  retributiva di importo non superiore a quello massimo
          del   trattamento   economico  fondamentale  dei  dirigenti
          preposti  ad  ufficio  dirigenziale  generale incaricati ai
          sensi  dell'art.  19,  comma  3,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio  1993,  n. 29, ed in un emolumento accessorio da
          fissare in un importo non superiore alla misura massima del
          trattamento  accessorio  spettante ai capi dei dipartimenti
          del Ministero;
                b) per  il  responsabile  del  servizio  di controllo
          interno   di  cui  all'art.  9,  in  una  voce  retributiva
          d'importo  non  superiore  a quello massimo del trattamento
          economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di
          livello  dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai
          sensi  dell'art.  19,  comma  4,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio  1993,  n. 29, ed in un emolumento accessorio da
          fissare in un importo non superiore alla misura massima del
          trattamento  accessorio  spettante  ai  dirigenti di uffici
          dirigenziali generali del Ministero;
                c) per  il Capo della segreteria del Ministro, per il
          segretario  particolare  del  Ministro,  per  i  Capi delle
          segreterie  dei  Sottosegretari  di  Stato, per i segretari
          particolari  dei  Sottosegretari  di  Stato  e  per il Capo
          dell'Ufficio      del      coordinamento     dell'attivita'
          internazionale,  in  una  voce  retributiva  di importo non
          superiore  alla  misura  massima  del trattamento economico
          fondamentale  dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali
          di  livello  non generale ed in un emolumento accessorio di
          importo  non  superiore alla misura massima del trattamento
          accessorio   spettante  ai  dirigenti  titolari  di  uffici
          dirigenziali  non  generali del Ministero. Per i dipendenti
          pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per
          la  differenza,  il  trattamento economico in godimento. Ai
          capi   dei   predetti   uffici,   dipendenti  da  pubbliche
          amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio
          trattamento   economico,   e'   corrisposto  un  emolumento
          accessorio determinato con le modalita' di cui all'art. 14,
          comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di
          importo  non  superiore alla misura massima del trattamento
          economico   spettante,   rispettivamente,   ai   capi   dei
          dipartimenti  del  Ministero,  ai  dirigenti  degli  uffici
          dirigenziali  di  livello  generale  ed  ai dirigenti degli
          uffici   di   livello   dirigenziale   non   generale   del
          Ministero.".
              - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 19 della
          legge   28 dicembre  2001,  n.  448  (Disposizioni  per  la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)
          (legge finanziaria 2002):
              "1.  Per  l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato
          anche  ad  ordinamento  autonomo,  alle  agenzie, agli enti
          pubblici  non economici, alle universita', limitatamente al
          personale  tecnico  ed amministrativo, agli enti di ricerca
          ed  alle  province, ai comuni, alle comunita' montane ed ai
          consorzi  di  enti  locali  che  non  abbiano rispettato le
          disposizioni  del  patto  di  stabilita' interno per l'anno
          2001  e'  fatto  divieto  di  procedere  ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo indeterminato; i singoli enti locali in
          caso  di assunzione del personale devono autocertificare il
          rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilita'
          interno   per   l'anno   2001.  Alla  copertura  dei  posti
          disponibili   si  puo'  provvedere  mediante  ricorso  alle
          procedure   di   mobilita'   previste   dalle  disposizioni
          legislative  e  contrattuali,  tenendo  conto degli attuali
          processi  di  riordino  e  di  accorpamento delle strutture
          nonche'  di  trasferimento  di  funzioni. Si puo' ricorrere
          alle   procedure   di  mobilita'  fuori  dalla  regione  di
          appartenenza  dell'ente  locale solo nell'ipotesi in cui il
          comune  ricevente  abbia un rapporto dipendenti-popolazione
          inferiore  a  quello  previsto  dall'art. 119, comma 3, del
          decreto  legislativo  25 febbraio 1995, n. 77, e successive
          modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite
          le   assunzioni   connesse   al  passaggio  di  funzioni  e
          competenze  agli  enti  locali il cui onere sia coperto dai
          trasferimenti    erariali    compensativi   della   mancata
          assegnazione  delle  unita' di personale. Il divieto non si
          applica  al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni
          di  personale relative a figure professionali non fungibili
          la  cui  consistenza organica non sia superiore all'unita',
          nonche'  quelle  relative  alle categorie protette e quelle
          relative   ai   vincitori  del  secondo  corso-concorso  di
          formazione  dirigenziale  indetto  dalla  Scuola  superiore
          della  pubblica  amministrazione di cui al bando pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  18 marzo  1997  - 4a serie
          speciale  -  n.  22. Il divieto non si applica al personale
          della  carriera  diplomatica.  Il  divieto  non  si applica
          altresi'   ai   magistrati   ordinari,   amministrativi   e
          contabili, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato.
          In  deroga  al  divieto  di  assunzioni, il Ministero della
          giustizia,  con  riferimento  alle  specifiche esigenze del
          settore,   definisce   per   l'anno   2002   un   programma
          straordinario  di  assunzioni  nel  limite  di  cinquecento
          unita'  di personale appartenente alle figure professionali
          strettamente  necessarie  ad  assicurare  la  funzionalita'
          dell'apparato  giudiziario.  Il  Ministero della giustizia,
          nei  limiti  delle  spese  sostenute  nell'anno  2001 per i
          rapporti  di  lavoro a tempo determinato, e' autorizzato ad
          avvalersi,  fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto
          a  tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera
          a),  della  legge  18 agosto  2000, n. 242. Il programma di
          assunzioni va presentato per l'approvazione alla Presidenza
          del  Consiglio  dei Ministri ed al Ministro dell'economia e
          delle finanze. I termini di validita' delle graduatorie per
          l'assunzione   di   personale   presso  le  amministrazioni
          pubbliche  sottoposte  al  divieto di cui al presente comma
          sono  prorogati  di  un  anno. Il Ministero della salute e'
          autorizzato  ad  avvalersi,  fino  al 31 dicembre 2002, del
          personale  assunto  a  tempo determinato ai sensi dell'art.
          12,  comma  2,  della  legge  16 dicembre  1999, n. 494. Il
          termine  di  cui all'art. 18, comma 3, della legge 12 marzo
          1999,  n. 68, e' differito di diciotto mesi a partire dalla
          sua  scadenza. In ogni caso, la spesa relativa al personale
          assunto   a  tempo  determinato  o  con  convenzioni  dalle
          province,   dai  comuni,  dalle  comunita'  montane  e  dai
          consorzi  di  enti locali non puo' superare l'importo della
          spesa  sostenuta  al medesimo titolo nell'anno 2001, con un
          incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato
          nel documento di programmazione economico-finanziaria.".