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LEGGE 12 agosto 1962, n. 1311

Organizzazione e funzionamento dell'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/10/1988)
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Testo in vigore dal:  6-9-1962

Art. 8

Esecuzione delle ispezioni.


Le ispezioni ai servizi di cancelleria e di segreteria delle Corti di appello e dei Tribunali sono, di norma, affidate ai magistrati dell'ispettorato generale; quelle ai servizi di cancelleria delle Preture sono, di norma, affidate ai funzionari di cancelleria o di segreteria con funzioni di ispettore superiore o di ispettore.
Nelle ispezioni agli uffici di cancelleria o di segreteria i magistrati dell'ispettorato possono, previa autorizzazione del capo dell'ispettorato generale, farsi assistere da funzionari di cancelleria o di segreteria adibiti al servizio ispettivo.
Le ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari sono disciplinate dall'articolo 120 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.