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LEGGE 12 agosto 1962, n. 1311

Organizzazione e funzionamento dell'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/10/1988)
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Testo in vigore dal:  29-8-1980
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Organico dell'ispettorato generale.

L'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia, è posto alla dipendenza diretta del Ministro Guardasigilli ed è costituito:
1) da un magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo, con le funzioni di capo dell'ispettorato generale;
2) da un magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo ovvero da un magistrato di Corte di cassazione, con le funzioni di vice capo dell'ispettorato generale;
((3) da sette magistrati di Corte di cassazione, con le funzioni di ispettori generali capi;
4) da dodici magistrati di corte d'appello, con le funzioni di ispettori generali))
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((I magistrati con le funzioni di ispettori generali possono essere destinati, anche temporaneamente, e per non oltre tre unità, con provvedimenti del capo dell'ufficio, all'esercizio di funzioni amministrative presso l'Ispettorato generale))
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