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DECRETO-LEGGE 11 settembre 2002, n. 201

Misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-9-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2002, n. 259 (in G.U. 16/11/2002, n.269).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/11/2002)
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  • Articoli
  • Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, recante previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile.
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  • 3
  • Misure urgenti per la nomina dei giudici di pace
    e per il supporto dell'attività
    di governo della magistratura
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  • Interventi urgenti per il potenziamento
    delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria
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  • Modifiche all'articolo 67 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante ordinamento giudiziario
  • 7
  • Modifiche al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, recante
    disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed
    ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici
    dell'Amministrazione dell'interno
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Testo in vigore dal:  19-9-2002 al: 16-11-2002
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di deflazionare il sovraccarico di lavoro delle Corti di appello con riguardo ai ricorsi promossi per ottenere l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare e accelerare la procedura concorsuale di nomina dei giudici di pace, nonché di adeguare l'organico del personale amministrativo del Consiglio superiore della magistratura;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, considerate l'inefficienza e la vetustà degli istituti penitenziari esistenti ed il loro sovraffollamento;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di razionalizzare la funzionalità delle sezioni della Corte di cassazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Dopo l'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis (Accordo transattivo). - 1. La domanda di equa riparazione di cui all'articolo 3 è proposta solo dopo che siano decorsi novanta giorni da quello in cui l'interessato, anche personalmente e previa indicazione del domicilio eletto, abbia comunicato la volontà di introdurre l'azione di equa riparazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Corte di appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si è originato il pregiudizio. La comunicazione è corredata dell'atto introduttivo, dei verbali delle attività processuali nonché, se esistenti, delle decisioni che hanno definito ciascuna fase e grado del giudizio cui la domanda di equa riparazione si riferisce. La predetta comunicazione, corredata degli atti e dei documenti, è condizione di procedibilità della domanda di cui all'articolo 3.
2. La copia della sola comunicazione di cui al comma 1 è contestualmente inviata dall'interessato, con lo stesso mezzo, al Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice militare ed al Presidente del Consiglio dei Ministri in ogni altro caso. Sono esclusi dall'accordo transattivo di cui alla presente legge i procedimenti del giudice tributario.
3. L'Avvocatura dello Stato valuta la documentazione allegata alla comunicazione di cui al comma 1 e, sentite le amministrazioni interessate ed acquisita, ove ritenuto opportuno, presso i competenti uffici giudiziari copia di ulteriori atti e documenti ritenuti rilevanti in aggiunta a quelli che l'interessato deve produrre ai sensi del comma 1, entro il termine di novanta giorni comunica una proposta transattiva all'interessato.
4. L'Avvocatura dello Stato determina i contenuti della proposta transattiva mediante l'applicazione di parametri oggettivi connessi alla durata ed alla tipo-logia del procedimento, tenuto conto, altresì, della condotta processuale della parte istante e dell'esito, anche potenziale, del giudizio svoltosi o in corso di svolgimento, seguendo gli indirizzi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nonché le specifiche indicazioni che le amministrazioni interessate abbiano ritenuto opportuno trasmettere in relazione al caso concreto.
5. La comunicazione di cui al comma 1 sospende, per tutta la durata delle trattative e comunque per non oltre novanta giorni, il decorso del termine di decadenza di cui all'articolo 4.
6. Le trattative sono espletate entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. Trascorso inutilmente tale termine le trattative stesse si considerano comunque espletate.
7. L'atto di transazione è sottoscritto per lo Stato dall'Avvocato Generale dello Stato o, per sua delega, da un Avvocato dello Stato o dall'Avvocato distrettuale e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'amministrazione interessata. Esso è redatto in triplice originale, uno dei quali viene immediatamente trasmesso dall'Avvocatura al Ministero dell'economia e delle finanze affinchè provveda al pagamento della somma convenuta con la transazione entro novanta giorni dalla sottoscrizione della transazione, un altro alla parte istante ed il terzo è depositato nella cancelleria della Corte di appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si è originato il pregiudizio. Una copia dell'atto di transazione è trasmessa, senza ritardo, a cura della cancelleria, al procuratore generale della Corte dei conti.
8. La cancelleria della Corte di appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si è originato il pregiudizio, scaduto il termine previsto dal comma 7 e riscontrata la conformità tra l'originale depositato e quello esibito dalla parte interessata, ne cura la spedizione a quest'ultima in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile.
9. L'atto di transazione è esente dall'imposta di registro.
10. Gli onorari per l'eventuale assistenza e consulenza prestate ai fini della definizione dell'accordo transattivo restano a carico di ciascuna parte. L'onorario corrisposto all'Avvocatura dello Stato è determinato in misura corrispondente ai minimi indicati dalle tariffe professionali ridotto ad un quarto.
11. Per l'espletamento della fase precontenziosa di cui al presente articolo da parte degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, le amministrazioni interessate provvedono, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla provvista di locali e di attrezzature anche informatiche, nonché all'attribuzione, mediante comando o distacco di unità di personale amministrativo in possesso di specifiche professionalità.
12. Relativamente ai procedimenti pendenti di cui all'articolo 3, che alla data di entrata in vigore del presente articolo non sono stati ancora assunti in decisione, l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Corte di appello ove pende il giudizio può formulare la proposta di transazione sino all'assegnazione della causa in decisione.
13. La transazione conclusa nella pendenza del giudizio di cui all'articolo 3 comprende la definizione convenzionale delle relative spese e la sua sottoscrizione comporta rinuncia agli atti del giudizio medesimo e ne produce l'estinzione ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile. L'estinzione è dichiarata con decreto dal Presidente del collegio della Corte di appello presso cui pende il giudizio.".