stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 11 settembre 2002, n. 201

Misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-9-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2002, n. 259 (in G.U. 16/11/2002, n.269).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/11/2002)
nascondi
  • Articoli
  • Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, recante previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile.
  • 1
  • 2
  • 3
  • Misure urgenti per la nomina dei giudici di pace
    e per il supporto dell'attività
    di governo della magistratura
  • 4
  • 5
  • Interventi urgenti per il potenziamento
    delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria
  • 6
  • Modifiche all'articolo 67 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante ordinamento giudiziario
  • 7
  • Modifiche al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, recante
    disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed
    ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici
    dell'Amministrazione dell'interno
  • 8
  • 9
  • 10
Testo in vigore dal: 19-9-2002
al: 16-11-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di deflazionare  il
sovraccarico di lavoro delle Corti di appello con riguardo ai ricorsi
promossi per ottenere l'equa riparazione in caso  di  violazione  del
termine ragionevole del processo; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  semplificare  e
accelerare la procedura concorsuale di nomina dei  giudici  di  pace,
nonche' di  adeguare  l'organico  del  personale  amministrativo  del
Consiglio superiore della magistratura; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
interventi per il potenziamento delle strutture  dell'Amministrazione
penitenziaria,  considerate  l'inefficienza  e  la   vetusta'   degli
istituti penitenziari esistenti ed il loro sovraffollamento; 
  Ritenuta,  infine,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
razionalizzare  la  funzionalita'  delle  sezioni  della   Corte   di
cassazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 settembre 2002; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze; 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Dopo l'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e'  inserito
il seguente: 
  "Art.  2-bis  (Accordo  transattivo).  -  1.  La  domanda  di  equa
riparazione di cui all'articolo 3 e' proposta  solo  dopo  che  siano
decorsi  novanta  giorni  da  quello  in  cui  l'interessato,   anche
personalmente  e  previa  indicazione  del  domicilio  eletto,  abbia
comunicato la volonta' di introdurre l'azione di equa riparazione,  a
mezzo  lettera  raccomandata  con  avviso  di   ricevimento   inviata
all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del  distretto  di  Corte  di
appello ove si e' svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si  e'
originato il pregiudizio. La  comunicazione  e'  corredata  dell'atto
introduttivo, dei verbali delle  attivita'  processuali  nonche',  se
esistenti, delle decisioni che hanno definito ciascuna fase  e  grado
del giudizio cui la domanda di  equa  riparazione  si  riferisce.  La
predetta comunicazione, corredata degli  atti  e  dei  documenti,  e'
condizione di procedibilita' della domanda di cui all'articolo 3. 
  2. La  copia  della  sola  comunicazione  di  cui  al  comma  1  e'
contestualmente inviata dall'interessato, con  lo  stesso  mezzo,  al
Ministro  della  giustizia  quando  si  tratta  di  procedimenti   di
competenza del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando  si
tratta di procedimenti di  competenza  del  giudice  militare  ed  al
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  ogni  altro  caso.  Sono
esclusi  dall'accordo  transattivo  di  cui  alla  presente  legge  i
procedimenti del giudice tributario. 
  3. L'Avvocatura dello Stato valuta la documentazione allegata  alla
comunicazione di  cui  al  comma  1  e,  sentite  le  amministrazioni
interessate ed acquisita, ove ritenuto opportuno, presso i competenti
uffici giudiziari  copia  di  ulteriori  atti  e  documenti  ritenuti
rilevanti in aggiunta a quelli che  l'interessato  deve  produrre  ai
sensi del comma 1, entro il termine di novanta  giorni  comunica  una
proposta transattiva all'interessato. 
  4. L'Avvocatura dello Stato determina i  contenuti  della  proposta
transattiva mediante l'applicazione di parametri  oggettivi  connessi
alla durata  ed  alla  tipo-logia  del  procedimento,  tenuto  conto,
altresi',  della  condotta  processuale   della   parte   istante   e
dell'esito, anche potenziale, del giudizio svoltosi  o  in  corso  di
svolgimento,  seguendo  gli  indirizzi  stabiliti  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri  da  adottarsi  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nonche'
le specifiche indicazioni che le amministrazioni interessate  abbiano
ritenuto opportuno trasmettere in relazione al caso concreto. 
  5. La comunicazione di cui al comma 1 sospende, per tutta la durata
delle trattative e comunque per non oltre novanta giorni, il  decorso
del termine di decadenza di cui all'articolo 4. 
  6.  Le  trattative  sono  espletate  entro   novanta   giorni   dal
ricevimento  della  comunicazione  di  cui  al  comma  1.   Trascorso
inutilmente tale termine le trattative stesse si considerano comunque
espletate. 
  7. L'atto di transazione e' sottoscritto per lo Stato dall'Avvocato
Generale dello Stato o, per sua delega, da un Avvocato dello Stato  o
dall'Avvocato  distrettuale  e  costituisce  titolo   esecutivo   nei
confronti  dell'amministrazione  interessata.  Esso  e'  redatto   in
triplice originale, uno  dei  quali  viene  immediatamente  trasmesso
dall'Avvocatura al Ministero dell'economia e delle finanze  affinche'
provveda al pagamento della somma convenuta con la transazione  entro
novanta giorni dalla sottoscrizione della transazione, un altro  alla
parte istante ed il terzo e' depositato nella cancelleria della Corte
di appello ove si e' svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui  si
e' originato il pregiudizio. Una copia dell'atto  di  transazione  e'
trasmessa, senza ritardo, a cura della  cancelleria,  al  procuratore
generale della Corte dei conti. 
  8. La cancelleria della Corte di appello ove si e' svolto o si  sta
svolgendo il giudizio da cui si e' originato il pregiudizio,  scaduto
il termine previsto dal comma 7  e  riscontrata  la  conformita'  tra
l'originale depositato e quello esibito dalla parte  interessata,  ne
cura la  spedizione  a  quest'ultima  in  forma  esecutiva  ai  sensi
dell'articolo 475 del codice di procedura civile. 
  9. L'atto di transazione e' esente dall'imposta di registro. 
  10. Gli onorari per l'eventuale assistenza e consulenza prestate ai
fini della definizione dell'accordo transattivo restano a  carico  di
ciascuna parte. L'onorario corrisposto all'Avvocatura dello Stato  e'
determinato in misura corrispondente ai minimi indicati dalle tariffe
professionali ridotto ad un quarto. 
  11. Per l'espletamento della fase precontenziosa di cui al presente
articolo da  parte  degli  uffici  dell'Avvocatura  dello  Stato,  le
amministrazioni interessate provvedono,  ai  sensi  dell'articolo  14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla  provvista  di  locali  e  di
attrezzature anche informatiche, nonche'  all'attribuzione,  mediante
comando o distacco di unita' di personale amministrativo in  possesso
di specifiche professionalita'. 
  12. Relativamente ai procedimenti pendenti di cui  all'articolo  3,
che alla data di entrata in vigore del  presente  articolo  non  sono
stati ancora assunti in decisione,  l'ufficio  dell'Avvocatura  dello
Stato del distretto di Corte di appello ove pende  il  giudizio  puo'
formulare la proposta  di  transazione  sino  all'assegnazione  della
causa in decisione. 
  13. La transazione conclusa nella  pendenza  del  giudizio  di  cui
all'articolo 3 comprende la definizione convenzionale delle  relative
spese e  la  sua  sottoscrizione  comporta  rinuncia  agli  atti  del
giudizio medesimo e ne produce l'estinzione  ai  sensi  dell'articolo
306 del codice di procedura civile. L'estinzione  e'  dichiarata  con
decreto dal Presidente del collegio della Corte di appello presso cui
pende il giudizio.".