stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 28 marzo 2002, n. 45

Proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 30-3-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 maggio 2002, n. 100 (in G.U. 25/05/2002, n.121).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/06/2002)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  30-3-2002 al: 25-5-2002
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la prosecuzione di una adeguata garanzia finanziaria a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, in ragione anche della particolare e contingente condizione del mercato in ordine ai costi di assicurazione dei perduranti rischi da atti di guerra o terroristici, necessaria a consentire il proseguimento dell'attività delle stesse;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, è ulteriormente prorogato al 31 maggio 2002.
2. Per il periodo dal 1 aprile al 31 maggio 2002 lo Stato italiano presta la garanzia di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del citato decreto-legge n. 450 del 2001.