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DECRETO-LEGGE 28 marzo 2002, n. 45

Proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 30-3-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 maggio 2002, n. 100 (in G.U. 25/05/2002, n.121).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/06/2002)
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Testo in vigore dal: 30-3-2002
al: 25-5-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di assicurare la
prosecuzione  di  una  adeguata  garanzia  finanziaria a favore delle
imprese   di  trasporto  aereo  nazionali,  in  ragione  anche  della
particolare  e  contingente condizione del mercato in ordine ai costi
di   assicurazione   dei  perduranti  rischi  da  atti  di  guerra  o
terroristici, necessaria a consentire il proseguimento dell'attivita'
delle stesse;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
  1.  Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27
dicembre  2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 14, e' ulteriormente prorogato al 31 maggio 2002.
  2.  Per il periodo dal 1 aprile al 31 maggio 2002 lo Stato italiano
presta la garanzia di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413,
alle  condizioni  e secondo le modalita' di cui all'articolo 2, commi
1-bis, 1-ter e 1-quater del citato decreto-legge n. 450 del 2001.