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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2001, n. 474

Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/2024)
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-2-2024
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 6; 
  Visti gli articoli 98, 100, 101 e 102 del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 
  Visti gli articoli 254, 256, 257, 258, 260 e 261  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 aprile 2001; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001; 
  Acquisiti i pareri resi  dalla  IX  commissione  della  Camera  dei
deputati e dalla 8a commissione del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 novembre 2001; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i  Ministri  delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  dell'interno,  della  giustizia  e
dell'economia e delle finanze; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
              Autorizzazione alla circolazione di prova 
  1. ((L'autorizzazione alla circolazione di prova e' rilasciata, per
la circolazione su strada per le esigenze previste  dall'articolo  1,
comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n.  121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,  n.  156,
esclusivamente ai seguenti soggetti:)) 
    a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i
loro  rappresentanti,  concessionari,  commissionari  e   agenti   di
vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese  le
aziende che  esercitano  attivita'  di  trasferimento  su  strada  di
veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e  per
tragitti  non  superiori  a  100  chilometri,  nonche'  gli  istituti
universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca  che  conducono
sperimentazioni su veicoli; 
    b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici; 
    c)  le  fabbriche  costruttrici  di  sistemi  o  dispositivi   di
equipaggiamento  di  veicoli  a  motore  e   di   rimorchi,   qualora
l'applicazione di tali sistemi o dispositivi  costituisca  motivo  di
aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo  236
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
e successive modificazioni,  i  loro  rappresentanti,  concessionari,
commissionari e agenti di  vendita,  i  commercianti  autorizzati  di
veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento; 
    d) gli esercenti di officine di riparazione e di  trasformazione,
anche per proprio conto. 
  ((1-bis. Il numero massimo di autorizzazioni alla  circolazione  di
prova  che  possono  essere  rilasciate,  commisurato  al  numero  di
dipendenti  occupati  nonche'  al   numero   di   collaboratori   che
partecipano stabilmente all'attivita' di impresa  sulla  base  di  un
contratto di agenzia di durata non inferiore a  dodici  mesi,  e'  in
rapporto   di   una   autorizzazione   ogni   cinque   dipendenti   e
collaboratori, nell'insieme considerati, e per un totale  complessivo
non superiore a cento autorizzazioni. Se il numero  di  dipendenti  e
collaboratori e' inferiore a cinque, e' comunque rilasciata una  sola
autorizzazione. Gli istituti universitari  e  gli  enti  pubblici  di
ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli possono ottenere  il
rilascio fino a un massimo di cinque autorizzazioni a prescindere dal
numero di dipendenti e di collaboratori impiegati.)) 
  ((2. L'autorizzazione alla  circolazione  di  prova  e'  rilasciata
dall'Ufficio Motorizzazione Civile, anche per il tramite dei soggetti
esercenti attivita' di consulenza per la circolazione  dei  mezzi  di
trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n.  264,  secondo  quanto
previsto  dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti 20 novembre 2003, n.  374.  Ai  fini  del  rilascio  o  del
rinnovo dell'autorizzazione, il richiedente e'  tenuto  a  comprovare
l'effettivo esercizio dell'attivita' richiesta, a norma del comma  1,
per il conseguimento dell'autorizzazione e il  numero  di  dipendenti
occupati e il numero di  collaboratori  che  partecipano  stabilmente
all'attivita' di impresa, secondo quanto stabilito  al  comma  1-bis.
L'autorizzazione ha validita' annuale e non  e'  rinnovabile  decorsi
sei mesi dalla sua scadenza. Il titolare restituisce l'autorizzazione
e la relativa targa entro dieci giorni dal termine di  cui  al  terzo
periodo, decorsi inutilmente i quali l'Ufficio Motorizzazione  Civile
comunica la mancata restituzione  ai  competenti  organi  di  polizia
stradale per il ritiro dell'autorizzazione  e  della  targa.  Non  e'
consentita  la  circolazione  su  strada  con   autorizzazione   alla
circolazione di prova scaduta di validita'.)) 
  ((2-bis. L'autorizzazione alla  circolazione  di  prova  e'  sempre
revocata dall'Ufficio Motorizzazione Civile  quando  vengono  meno  i
presupposti in  base  ai  quali  e'  stata  rilasciata.  Il  titolare
restituisce l'autorizzazione e la relativa targa entro  dieci  giorni
dalla notifica del provvedimento di  revoca,  decorsi  inutilmente  i
quali   l'Ufficio   Motorizzazione   Civile   comunica   la   mancata
restituzione ai competenti organi di polizia stradale per  il  ritiro
dell'autorizzazione e della targa. Non e' consentita la  circolazione
su strada con autorizzazione alla circolazione di prova revocata.)) 
  ((3.  I  procedimenti  di  rilascio,  di  rinnovo   e   di   revoca
dell'autorizzazione  alla  circolazione   di   prova   sono   gestiti
esclusivamente in via  telematica,  secondo  le  modalita'  stabilite
dalla Direzione generale per la motorizzazione e  per  i  servizi  ai
cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione  entro
quattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente
disposizione.)) 
  ((4. La titolarita' dell'autorizzazione alla circolazione di  prova
e'  personale  e  non  e'  cedibile.  L'autorizzazione  puo'   essere
utilizzata esclusivamente per la circolazione su  strada  nell'ambito
del territorio italiano, salvo accordi di reciprocita' tra  lo  Stato
italiano ed altri Stati, di un solo veicolo per volta ed e' tenuta  a
bordo  dello  stesso.   Sul   veicolo   e'   presente   il   titolare
dell'autorizzazione medesima ovvero uno dei soggetti di cui al  comma
1-bis, munito di apposita delega, o un dipendente,  anch'esso  munito
di apposita delega, di societa' controllata  o  collegata,  ai  sensi
dell'articolo 2359 del  codice  civile,  che  abbia  un  rapporto  di
collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione.)) 
  5. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova  ad  uso
diverso si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98, commi 3 e
4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.