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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
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Testo in vigore dal:  20-2-2013
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Art. 260


(Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione).
1. Il fondo delle targhe è giallo per le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi o trainate, delle macchine operatrici semoventi o trainate e per tutte le targhe ripetitrici; è bianco in tutti gli altri casi ad eccezione delle parti poste all'estremità delle targhe per autoveicoli
((, loro rimorchi))
e motoveicoli. I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica italiana sono neri, la sigla I è bianca, ad eccezione dei casi di seguito indicati:
a) colore rosso:
((scritta))
((. . .))
RIM. AGR.; lettera R delle targhe ripetitrici; marchio ufficiale e caratteri alfanumerici delle targhe di immatricolazione delle macchine operatrici;
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474;
c) colore azzurro: lettere EE di tutte le targhe previste dall'articolo 134, comma 1, del codice.
c-bis) colore nero: sigla I alle targhe per escursionisti esteri, quando prevista;
((44))

2. Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi complementari impressi nelle targhe sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4 (Più o Meno) 0,1 mm, che può essere ridotta fino a 0,5 mm per il cerchio su cui è stampato il marchio ufficiale della Repubblica Italiana, per l'ellisse su cui è stampata la sigla dello Stato italiano nelle targhe per escursionisti esteri, per il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza nelle targhe per escursionisti esteri nonché per i riquadri rettangolari delle targhe ripetitrici, di cui all'appendice XII, comma 3, al presente titolo.
3. Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli degli escursionisti esteri, la zona rettangolare in rilievo larga 69 mm ed alta 20 mm è destinata a contenere un talloncino delle medesime dimensioni, in materiale autoadesivo di colore rosso, con impressi, in colore bianco, il numero del mese e, dopo un tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno in cui scade la validità della carta di circolazione. Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli
((, dei rimorchi))
e dei motoveicoli la zona rettangolare posta all'estrema destra è destinata a contenere due talloncini in materiale autoadesivo, che non formano parte integrante della targa e non influiscono ai fini dell'identificazione del veicolo e del relativo intestatario: il primo, da applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione; il secondo, da applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione.
((44))

4. Le dimensioni delle targhe e il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nelle figure allegate al presente regolamento.
5. Il sistema di targatura stabilito dal presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 235, comma 7, del codice, a partire dal 1 ottobre 1993 progressivamente con l'esaurimento delle targhe di vecchio tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. e comunque non oltre il 31 dicembre 1996. Gli autoveicoli, i rimorchi, i motoveicoli, le macchine agricole semoventi e trainate, le macchine operatrici semoventi e trainate, già immatricolati, possono continuare a circolare con la targa di immatricolazione (e con quella anteriore, ove ricorra) originale. Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1 ottobre 1993 possono esse sostituite, con la stessa sigla alfanumerica ed a richiesta degli interessati, con le nuove targhe in uso dal l gennaio 1999, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, senza che si configuri l'ipotesi di reimmatricolazione di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Le caratteristiche ed i requisiti di idoneità per l'accettazione delle targhe devono rispondere alle prescrizioni dettate dal disciplinare tecnico di cui all'appendice XIII al presente titolo.
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AGGIORNAMENTO (44)

Il D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e, per effetto dell'articolo 11, comma 8, della legge 29 luglio 2010, n. 120, si applicano ai soli rimorchi immatricolati successivamente alla predetta data di entrata in vigore, fatta salva la facoltà di immatricolare nuovamente quelli già immessi in circolazione."