stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
nascondi
Testo in vigore dal:  20-2-2013
aggiornamenti all'articolo

Art. 256


(Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento)
1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:
a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 1, del codice;
b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'articolo 100, comma 3, del codice;
c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 2, del codice;
d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 113, comma 1, del codice;
e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'articolo 113, comma 3, del codice;
f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice;
g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice.
2. Si definiscono targhe ripetitrici:
a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente
((. . .))
i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice;
((44))

b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma 2, del codice;
c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.
4. Si definiscono targhe di riconoscimento:
a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'articolo 131, comma 2, del codice;
b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'articolo 134, comma 1, del codice;
c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codice.
4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo.
---------------
AGGIORNAMENTO (44)

Il D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e, per effetto dell'articolo 11, comma 8, della legge 29 luglio 2010, n. 120, si applicano ai soli rimorchi immatricolati successivamente alla predetta data di entrata in vigore, fatta salva la facoltà di immatricolare nuovamente quelli già immessi in circolazione."