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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2001, n. 451

Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.27 febbraio 2002, n. 15 (in G.U. 27/02/2002, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  30-12-2001 al: 27-2-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania;
Visto il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 406, recante disposizioni urgenti per la partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia;
Visto il decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom";
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana ed il Ministero dell'ordine pubblico della Repubblica di Albania concernente lo sviluppo dei programmi a sostegno delle Forze di polizia albanesi e la collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità attraverso la costituzione di un ufficio di collegamento italiano in Albania ed il distacco di un ufficiale (o ufficiali) di collegamento albanese in Italia, sottoscritto il 13 febbraio 2001;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la proroga della partecipazione dei contingenti italiani alle citate missioni internazionali di pace tuttora in corso e dell'attività collaborativa del personale delle Forze di polizia italiane in Albania, per l'istituzione di un ufficio di collegamento interforze e per la realizzazione di un programma straordinario di cooperazione con le Forze di polizia dei Paesi dell'area balcanica, anche in relazione alla contingente situazione internazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga della partecipazione militare italiana
a operazioni internazionali
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, è prorogato fino al 31 marzo 2002. Fino alla stessa data è prorogato il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 294 del 2001.
2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 406, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è prorogato fino al 31 marzo 2002.
3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom" e ai connessi interventi in base a risoluzioni dell'ONU, è prorogato fino al 31 marzo 2002.