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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 2001, n. 373

Regolamento recante la disciplina delle modalità di valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2007)
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Testo in vigore dal:  2-11-2001 al: 28-9-2007
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on.
dott. Franco Frattini;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Scheda di valutazione
1. La scheda di valutazione di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, viene redatta per i funzionari della carriera diplomatica, appartenenti ai gradi di segretario di legazione e di consigliere di legazione, al 31 dicembre di ogni anno dal superiore gerarchico, inteso come il titolare della struttura dirigenziale in Italia o dell'ufficio all'estero presso cui i medesimi prestano servizio alla data anzidetta. Laddove, nel corso dell'anno, si siano succeduti più superiori gerarchici per avvicendamento dei medesimi nell'incarico di direzione della predetta struttura od ufficio, ovvero perché il funzionario valutato sia stato trasferito da uno ad altro incarico in Italia o all'estero, il superiore gerarchico competente per la redazione della scheda è tenuto a chiedere a quello, od a quelli, alle cui dipendenze il funzionario valutato si è precedentemente trovato per almeno tre mesi, elementi di informazione e valutazione relativamente alle singole voci della scheda stessa, di cui egli terrà conto nella redazione di quest'ultima e che andranno ad essa allegati. Il redattore della scheda tiene conto di una sintetica relazione sulle attività svolte nell'anno in esame, presentata dall'interessato, ed il giudizio è integrato da una relazione del capo dell'ufficio dirigenziale generale come indicato nell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. La scheda di valutazione, redatta su un modulo prestampato, conforme all'allegato A al presente regolamento e fornito dalla Direzione generale per il personale al superiore gerarchico competente, contiene, oltre ai dati personali del funzionario valutato, da lui stesso inseriti, una dettagliata descrizione delle funzioni da questi svolte nel corso dell'anno. La valutazione del funzionario predetto si articola nella scheda sui seguenti elementi di giudizio: risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, tenuto conto della situazione di carattere ambientale, delle difficoltà affrontate e degli eventuali impedimenti verificatisi; capacità di gestire le risorse umane e materiali messe a sua disposizione; attività di rappresentanza, limitatamente al servizio prestato all'estero; conoscenza delle lingue straniere; qualità professionali; qualità intellettuali e di carattere; attitudine ad assumere maggiori responsabilità e a svolgere le funzioni del grado superiore quale emerge dall'analisi complessiva delle doti e delle caratteristiche poste in luce dal funzionario, anche attraverso una sintetica esposizione degli aspetti più positivi del profilo professionale e di quelli che necessitano invece di miglioramento. I giudizi del redattore della scheda vengono espressi mediante il ricorso, laddove richiesto, ad una tra le formule indicate in corrispondenza delle singole voci contenute nel modulo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- L'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, così come sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, è il seguente:
"Art. 106 (Valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione). - Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione viene redatta al 31 dicembre di ogni anno una scheda di valutazione, secondo le modalità stabilite con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, dirette ad assicurare, nel rispetto dei principi generali vigenti in tale materia, la massima trasparenza ed oggettività delle valutazioni. La scheda contiene, tra l'altro, una dettagliata descrizione delle funzioni svolte dall'interessato, della situazione di carattere ambientale e delle difficoltà affrontate, l'indicazione dei risultati raggiunti rispetto agli obbiettivi assegnati, nonché una valutazione circa l'attitudine ad assumere maggiori responsabilità ed a svolgere le funzioni del grado superiore.
La redazione della scheda di valutazione è effettuata per il personale in servizio a Roma dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale presso il quale il servizio è prestato; per il personale in servizio in un ufficio all'estero dal capo dell'ufficio stesso. Il redattore della scheda tiene conto di una relazione presentata dall'interessato sulle attività da lui svolte durante l'anno in esame, che rimane allegata alla scheda stessa. Il giudizio è integrato per il personale in servizio a Roma dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale in cui il servizio è prestato; per il personale in servizio all'estero dal funzionario preposto alla direzione generale geografica competente per il Paese in cui il servizio è svolto, oppure, qualora il servizio sia effettuato in una rappresentanza diplomatica permanente presso una organizzazione internazionale, dal funzionario preposto alla direzione generale che cura i rapporti con l'organizzazione stessa. Il giudizio complessivo viene attribuito dal consiglio di amministrazione".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, si veda in note alle premesse.