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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 2001, n. 373

Regolamento recante la disciplina delle modalità di valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2007)
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Testo in vigore dal: 2-11-2001
al: 28-9-2007
aggiornamenti all'articolo
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto  l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio  1967,  n.  18,  cosi'  come  sostituito  dall'articolo 7 del
decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto
2001,  concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei
Servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on.
dott. Franco Frattini;
  Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Scheda di valutazione
  1. La scheda di valutazione di cui all'articolo 106 del decreto del
Presidente  della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, viene redatta per
i  funzionari  della  carriera  diplomatica, appartenenti ai gradi di
segretario di legazione e di consigliere di legazione, al 31 dicembre
di  ogni anno dal superiore gerarchico, inteso come il titolare della
struttura dirigenziale in Italia o dell'ufficio all'estero presso cui
i  medesimi prestano servizio alla data anzidetta. Laddove, nel corso
dell'anno,   si   siano   succeduti  piu'  superiori  gerarchici  per
avvicendamento dei medesimi nell'incarico di direzione della predetta
struttura  od  ufficio,  ovvero  perche'  il funzionario valutato sia
stato  trasferito da uno ad altro incarico in Italia o all'estero, il
superiore  gerarchico  competente  per  la  redazione della scheda e'
tenuto  a  chiedere  a  quello,  od  a quelli, alle cui dipendenze il
funzionario  valutato  si  e'  precedentemente trovato per almeno tre
mesi,  elementi  di  informazione  e  valutazione  relativamente alle
singole  voci  della  scheda  stessa,  di cui egli terra' conto nella
redazione  di  quest'ultima  e  che  andranno  ad  essa  allegati. Il
redattore  della  scheda tiene conto di una sintetica relazione sulle
attivita'  svolte nell'anno in esame, presentata dall'interessato, ed
il  giudizio  e'  integrato  da  una  relazione del capo dell'ufficio
dirigenziale generale come indicato nell'articolo 106 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
  2.  La  scheda  di  valutazione,  redatta su un modulo prestampato,
conforme  all'allegato  A  al  presente  regolamento  e fornito dalla
Direzione   generale   per   il  personale  al  superiore  gerarchico
competente,   contiene,  oltre  ai  dati  personali  del  funzionario
valutato,  da  lui stesso inseriti, una dettagliata descrizione delle
funzioni  da  questi  svolte  nel corso dell'anno. La valutazione del
funzionario  predetto  si articola nella scheda sui seguenti elementi
di  giudizio: risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati,
tenuto   conto   della  situazione  di  carattere  ambientale,  delle
difficolta'  affrontate  e  degli eventuali impedimenti verificatisi;
capacita'  di  gestire  le  risorse  umane  e  materiali  messe a sua
disposizione;  attivita' di rappresentanza, limitatamente al servizio
prestato  all'estero;  conoscenza  delle  lingue  straniere; qualita'
professionali;  qualita'  intellettuali e di carattere; attitudine ad
assumere  maggiori responsabilita' e a svolgere le funzioni del grado
superiore  quale  emerge  dall'analisi complessiva delle doti e delle
caratteristiche  poste  in luce dal funzionario, anche attraverso una
sintetica   esposizione  degli  aspetti  piu'  positivi  del  profilo
professionale  e di quelli che necessitano invece di miglioramento. I
giudizi  del  redattore  della  scheda  vengono  espressi mediante il
ricorso,  laddove  richiesto,  ad  una  tra  le  formule  indicate in
corrispondenza delle singole voci contenute nel modulo.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   dalle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              -   L'art.   106   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  5  gennaio  1967,  n. 18, cosi' come sostituito
          dall'art.  7  del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85,
          e' il seguente:
              "Art.   106   (Valutazione   periodica  dei  funzionari
          diplomatici   appartenenti   ai   gradi  di  segretario  di
          legazione  e  consigliere di legazione). - Per i funzionari
          diplomatici   appartenenti   ai   gradi  di  segretario  di
          legazione  e  consigliere  di legazione viene redatta al 31
          dicembre di ogni anno una scheda di valutazione, secondo le
          modalita'  stabilite  con regolamento da emanarsi, ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su  proposta del
          Ministro  degli  affari  esteri, dirette ad assicurare, nel
          rispetto  dei principi generali vigenti in tale materia, la
          massima  trasparenza  ed oggettivita' delle valutazioni. La
          scheda  contiene,  tra l'altro, una dettagliata descrizione
          delle funzioni svolte dall'interessato, della situazione di
          carattere   ambientale   e  delle  difficolta'  affrontate,
          l'indicazione   dei   risultati   raggiunti  rispetto  agli
          obbiettivi   assegnati,   nonche'   una  valutazione  circa
          l'attitudine  ad  assumere  maggiori  responsabilita'  ed a
          svolgere le funzioni del grado superiore.
              La  redazione della scheda di valutazione e' effettuata
          per  il  personale  in  servizio  a  Roma  dal  funzionario
          preposto  all'ufficio  di  livello  dirigenziale  presso il
          quale il servizio e' prestato; per il personale in servizio
          in  un  ufficio all'estero dal capo dell'ufficio stesso. Il
          redattore   della  scheda  tiene  conto  di  una  relazione
          presentata  dall'interessato  sulle attivita' da lui svolte
          durante  l'anno  in  esame, che rimane allegata alla scheda
          stessa.  Il  giudizio  e'  integrato  per  il  personale in
          servizio  a  Roma  dal  funzionario preposto all'ufficio di
          livello   dirigenziale  generale  in  cui  il  servizio  e'
          prestato;  per  il  personale  in  servizio  all'estero dal
          funzionario  preposto  alla  direzione  generale geografica
          competente  per  il  Paese  in  cui  il servizio e' svolto,
          oppure,   qualora   il   servizio  sia  effettuato  in  una
          rappresentanza    diplomatica    permanente    presso   una
          organizzazione  internazionale,  dal  funzionario  preposto
          alla   direzione   generale   che   cura   i  rapporti  con
          l'organizzazione  stessa.  Il  giudizio  complessivo  viene
          attribuito dal consiglio di amministrazione".
          Nota all'art. 1:
              - Per il testo dell'art. 106 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  n.  18  del  1967,  si veda in note alle
          premesse.