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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n. 83

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  14-4-2001 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, ed in particolare l'articolo 3, recante delega al Governo in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 9, comma 1, recante delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sul riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 50, comma 9;
Acquisito il parere del Consiglio Superiore delle Forze armate;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
Sentite le rappresentanze del personale;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Ritenuto di poter accogliere le condizioni contenute in tali pareri solo per la parte compatibile con le risorse finanziarie destinate nell'ambito del richiamato articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica, dell'interno, delle finanze, della giustizia, delle politiche agricole e forestali, dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Modifiche all'art. 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per coloro che hanno già prestato servizio militare il limite di età è elevato a 28 anni";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda in qualità di carabinieri effettivi previa verifica dei requisiti previsti per tale categoria dall'articolo 5, escluso quello di cui alla lettera b), commutando i periodi di ferma in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
Ai fini dell'immissione in ferma quadriennale si provvede, in base all'esito di una prova per l'accertamento del grado di preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare, alla formazione della graduatoria, ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i militari in essa utilmente collocati. Il mancato superamento del corso integrativo comporta l'automatica rescissione della ferma volontaria ed il collocamento in congedo.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione è il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 6 marzo 1992, n. 216, concernente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia.
Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1992, n. 56; si riporta il testo dell'articolo 3:
"Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'articolo 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.
2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole.
Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinchè le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante 1a soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che: a) per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado; b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli e esami al personale appartenente al ruolo; grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianità di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio.
Il limite predetto può essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresì previste le occorrenti disposizioni transitorie.
4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata è attribuito, a decorrere dal 1o gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al quinto livello retributivo. A decorrere dalla stessa data è inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al sesto livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati è corrisposta, per l'anno 1992, una somma una una tantum non superiore a L. 500.000 per ciascuno.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non può superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993".
- La legge 29 aprile 1995, n. 130, recante "Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1995, n. 99.
- La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2000, n. 79; si riporta il testo dell'art. 9, comma 1:
"1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, numeri 196, 197, 198 e 199, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216".
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122.
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302 ; si riporta il testo dell'articolo 50, comma 9:
"9. È stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere a), b) e c), nonché la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera d):
a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4, e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 9; comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;
c) allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2 e al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello dell'amministrazione penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Si applica l'art. 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonché la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 dello stesso decreto".

Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato.
"Art. 4 (Reclutamento dei carabinieri). - 1. Sono consentiti:
a) arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni, dei giovani che abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventiseiesimo anno di età, anche se arruolati per leva o incorporati in altre armi o Forze armate nonché nelle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile. Per coloro che hanno già prestato servizio militare il limite di età è elevato a 28 anni;
b) arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, nei limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici e dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio.
2. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda in qualità di carabinieri effettivi, previa verifica dei requisiti previsti per tale categoria dall'articolo 5, escluso quello di cui alla lettera b), commutando i periodi di ferma in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
Ai fini dell'immissione in ferma quadriennale si provvede, in base all'esito di una prova per l'accertamento del grado di preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare, alla formazione della graduatoria, ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i militari in essa utilmente collocati. Il mancato superamento del corso integrativo comporta l'automatica rescissione della ferma volontaria ed il collocamento in congedo".
- La legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303; si riporta il testo dell'articolo 3, comma 65:
"65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi del'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere iniziali è assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili. Nella Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura è ridotta al 35 per cento. La riserva di cui all'art. 19 della predetta legge n. 958 del 1986 è elevata per tutte le categorie al 20 per cento. I regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, recante "Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1997, n. 231; si riporta il testo dell'art. 10, comma 5:
"5. Nel caso in cui il numero dei volontari in ferma breve risulti insufficiente a ricoprire tutti i posti stabiliti dalla programmazione di cui al comma 1, le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e le amministrazioni conferiscono i posti disponibili mediante i reclutamenti ordinari le disposizioni di legge in vigore per ciascuna amministrazione".