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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n. 83

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 14-4-2001
al: 8-10-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
    Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, ed in particolare l'articolo
3,  recante  delega  al  Governo  in  materia  di riordino dei ruoli,
modifica  alle  norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del
personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri;
    Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo
9,   comma   1,   recante  delega  al  Governo  per  l'emanazione  di
disposizioni  integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo 12
maggio  1995,  n. 198, sul riordino dei ruoli, modifica alle norme di
reclutamento,  stato ed avanzamento del personale non direttivo e non
dirigente dell'Arma dei carabinieri;
    Vista  la  legge  23  dicembre  2000,  n.  388, ed in particolare
l'articolo 50, comma 9;
    Acquisito il parere del Consiglio Superiore delle Forze armate;
    Vista  la  deliberazione  preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
    Sentite le rappresentanze del personale;
    Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
    Ritenuto  di  poter  accogliere  le  condizioni contenute in tali
pareri  solo  per  la  parte  compatibile  con le risorse finanziarie
destinate  nell'ambito  del  richiamato  articolo  50, comma 9, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 2001;
    Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di concerto con i
Ministri  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
per   la   funzione  pubblica,  dell'interno,  delle  finanze,  della
giustizia,  delle  politiche  agricole  e  forestali, dei trasporti e
della navigazione;

                              E M A N A

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
  (Modifiche all'art. 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
                                198)

  1.  All'articolo  4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198,
sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  al  comma  1,  lettera  a), l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente:  "Per  coloro  che hanno gia' prestato servizio militare il
limite di eta' e' elevato a 28 anni";
   b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   "2. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono
permanere  in servizio a domanda in qualita' di carabinieri effettivi
previa   verifica   dei   requisiti   previsti   per  tale  categoria
dall'articolo  5, escluso quello di cui alla lettera b), commutando i
periodi  di  ferma  in  ferma  quadriennale, nel limite delle vacanze
organiche e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'articolo 10, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
Ai  fini  dell'immissione  in ferma quadriennale si provvede, in base
all'esito  di  una prova per l'accertamento del grado di preparazione
culturale   e  professionale  e  sulla  scorta  della  documentazione
caratteristica  e  matricolare,  alla  formazione  della graduatoria,
ammettendo  ad apposito corso integrativo di formazione i militari in
essa   utilmente   collocati.   Il   mancato  superamento  del  corso
integrativo  comporta l'automatica rescissione della ferma volontaria
ed il collocamento in congedo.".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
              - Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
          il seguente:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.  Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i
          funzionari dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica".
              - La   legge   6 marzo   1992,   n.   216,  concernente
          "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          7 gennaio  1992,  n. 5, recante autorizzazione di spesa per
          la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali
          dell'Arma  dei carabinieri in relazione alla sentenza della
          Corte   costituzionale   n.  277  del  3-12 giugno  1991  e
          all'esecuzione   di  giudicati,  nonche'  perequazione  dei
          trattamenti   economici   relativi   al   personale   delle
          corrispondenti  categorie  delle  altre  Forze  di polizia.
          Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto
          di  impiego  delle  Forze  di polizia e del personale delle
          Forze   armate  nonche'  per  il  riordino  delle  relative
          carriere,   attribuzioni   e   trattamenti  economici",  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1992, n. 56; si
          riporta il testo dell'articolo 3:
              "Art.  3.  - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato
          ad   emanare,  entro  il  31 dicembre  1992,  su  proposta,
          rispettivamente,  dei Ministri dell'interno, della difesa e
          delle  finanze  di  grazia e giustizia e dell'agricoltura e
          delle  foreste,  di concerto con i Ministri per la funzione
          pubblica  e  del  tesoro, decreti legislativi contenenti le
          necessarie  modificazioni  agli  ordinamenti  del personale
          indicato  nell'articolo  2,  comma  1,  con  esclusione dei
          dirigenti  e  direttivi  e  gradi  corrispondenti,  per  il
          riordino   delle   carriere,   delle   attribuzioni  e  dei
          trattamenti   economici,   allo  scopo  di  conseguire  una
          disciplina  omogenea,  fermi  restando i rispettivi compiti
          istituzionali,  le  norme fondamentali di stato, nonche' le
          attribuzioni   delle   autorita'   di  pubblica  sicurezza,
          previsti  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge.  Per  il
          personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono
          adottati  sempre su proposta dei Ministri interessati e con
          la concertazione del Ministro dell'interno.
              2. Gli  schemi di decreto legislativo saranno trasmessi
          alle     organizzazioni     sindacali     del     personale
          interessato maggiormente    rappresentative    sul    piano
          nazionale  e agli organismi di rappresentanza del personale
          militare, perche' possano esprimere il proprio parere entro
          il  termine  di  trenta giorni dalla ricezione degli schemi
          stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole.
          Essi  saranno,  inoltre,  trasmessi,  almeno tre mesi prima
          della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento
          affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
          dei  deputati  e  del  Senato della Repubblica esprimano il
          proprio  parere  secondo  le  modalita' di cui all'art. 24,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              3. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1, i decreti
          legislativi   potranno   prevedere   che   la   sostanziale
          equiordinazione  dei  compiti  e  dei  connessi trattamenti
          economici  sia conseguita attraverso la revisione di ruoli,
          gradi  e  qualifiche  e,  ove  occorra,  anche  mediante 1a
          soppressione   di   qualifiche  o  gradi,  ovvero  mediante
          l'istituzione  di  nuovi  ruoli,  qualifiche  o  gradi  con
          determinazione  delle  relative  dotazioni organiche, ferme
          restando  le  dotazioni organiche complessive previste alla
          data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna
          Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti
          legislativi  potranno  prevedere  che:  a)  per l'accesso a
          determinati   ruoli,   gradi   e   qualifiche,  ovvero  per
          l'attribuzione  di  specifiche  funzioni  sia  stabilito il
          superamento  di  un  concorso pubblico, per esami, al quale
          sono  ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo
          di  studio di scuola media di secondo grado; b) l'accesso a
          ruoli,  gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al
          limite  massimo  del  30  per cento dei posti disponibili e
          mediante  concorso interno, per titoli e esami al personale
          appartenente  al  ruolo;  grado  o qualifica immediatamente
          sottostante   in  possesso  di  determinate  anzianita'  di
          servizio,  anche  se privo del prescritto titolo di studio.
          Il limite predetto puo' essere diversamente definito per il
          solo  accesso  dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed
          equiparati   a   quello  immediatamente  superiore.  Con  i
          medesimi  decreti  legislativi saranno altresi' previste le
          occorrenti disposizioni transitorie.
              4. Al  personale  che,  alla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  riveste  la  qualifica di agente o
          equiparata  e' attribuito, a decorrere dal 1o gennaio 1993,
          il  trattamento  economico corrispondente al quinto livello
          retributivo.  A  decorrere  dalla  stessa  data  e' inoltre
          attribuito il trattamento economico corrispondente al sesto
          livello  retributivo  agli  assistenti capo o equiparati in
          possesso   della   qualifica   di   ufficiale   di  polizia
          giudiziaria,  previa collocazione degli stessi in posizione
          transitoria  fino alla istituzione di apposito ruolo, anche
          ad  esaurimento.  Al  personale con qualifica di agente, di
          agente  scelto  e  di  assistente capo ufficiale di polizia
          giudiziaria   e   con  qualifiche  o  gradi  equiparati  e'
          corrisposta,  per l'anno 1992, una somma una una tantum non
          superiore a L. 500.000 per ciascuno.
              5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere
          relativo  all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
          1  e  3  non  puo'  superare  il  limite di spesa di 30.000
          milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993".
              -  La  legge 29 aprile 1995, n. 130, recante "Delega al
          Governo  in  materia  di  procedure  per  la disciplina del
          rapporto  d'impiego e per il riordino delle carriere, delle
          attribuzioni  e  dei  trattamenti  economici delle Forze di
          polizia e delle Forze armate", e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 29 aprile 1995, n. 99.
              - La  legge  31 marzo  2000,  n. 78, recante "Delega al
          Governo  in  materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
          del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di
          finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme in materia di
          coordinamento  delle Forze di polizia", e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  4 aprile  2000,  n.  79; si riporta il
          testo dell'art. 9, comma 1:
              "1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare,  entro  il
          31 dicembre  2000 e senza oneri a carico del bilancio dello
          Stato,  uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
          integrative  e correttive dei decreti legislativi 12 maggio
          1995,  numeri 196, 197, 198 e 199, attenendosi ai principi,
          ai  criteri  direttivi  e  alle procedure di cui all'art. 3
          della legge 6 marzo 1992, n. 216".
              -  Il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  198,
          recante  "Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n.  216,  in  materia  di riordino dei ruoli, modifica alle
          norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale
          non  direttivo  e non dirigente dell'Arma dei carabinieri",
          e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122.
              -   La   legge   23 dicembre   2000,  n.  388,  recante
          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2001)",  e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  29 dicembre  2000,  n. 302 ; si riporta il testo
          dell'articolo 50, comma 9:
              "9.  E'  stanziata la somma di lire 239.340 milioni per
          il  2001,  317.000  milioni per il 2002 e 245.000 milioni a
          decorrere  dal  2003, per le finalizzazioni di spesa di cui
          alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire
          10.254  milioni  per la finalizzazione di cui alla seguente
          lettera d):
                a) ulteriori   interventi   necessari   a  realizzare
          l'inquadramento  dei  funzionari della Polizia di Stato nei
          nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
          personale  direttivo  delle  altre Forze di polizia e delle
          Forze armate secondo quanto previsto dai decreti emanati ai
          sensi  degli  articoli  1,  3,  4, e 5 della legge 31 marzo
          2000, n. 78;
                b) copertura  degli  oneri  derivanti dall'attuazione
          dell'art.  9; comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in
          deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura
          degli  oneri  derivanti  dal  riordino  delle  carriere non
          direttive  del  Corpo  di polizia penitenziaria e del Corpo
          forestale dello Stato;
                c) allineamento   dei   trattamenti   economici   del
          personale delle Forze di polizia relativamente al personale
          tecnico,  alle bande musicali ed ai servizi prestati presso
          le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
                d) copertura  e  riorganizzazione degli uffici di cui
          ai  commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2 e al
          comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000,
          n.  146,  e conseguente adeguamento degli uffici centrali e
          periferici  di  corrispondente livello dell'amministrazione
          penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di
          cui  ai  commi  1  e  2 dell'art. 1 del decreto legislativo
          21 maggio  2000,  n.  146, si provvede ai sensi del comma 6
          dello  stesso  articolo.  Si applica l'art. 4, comma 3, del
          medesimo  decreto legislativo, nonche' la previsione di cui
          al comma 7 dell'articolo 3 dello stesso decreto".

          Nota all'art. 1:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo  12 maggio  1995,  n.  198, come modificato dal
          decreto legislativo qui pubblicato.
              "Art.  4  (Reclutamento  dei  carabinieri).  -  1. Sono
          consentiti:
                a) arruolamenti volontari come carabinieri effettivi,
          con  la  ferma  di  quattro  anni,  dei giovani che abbiano
          compiuto il diciassettesimo e non superato il ventiseiesimo
          anno  di eta', anche se arruolati per leva o incorporati in
          altre  armi  o Forze armate nonche' nelle Forze di polizia,
          anche  ad  ordinamento  civile.  Per  coloro che hanno gia'
          prestato  servizio  militare il limite di eta' e' elevato a
          28 anni;
                b) arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari,
          per  la  sola  ferma di leva, dei giovani appartenenti alla
          classe  che  viene  chiamata  alle  armi,  nei limiti delle
          vacanze   esistenti   nei   quadri  organici  e  dei  posti
          disponibili  nel  contingente  determinato  annualmente con
          legge di bilancio.
              2.  Al  termine  della  ferma  di  leva  i  carabinieri
          ausiliari  possono  permanere  in  servizio  a  domanda  in
          qualita'  di  carabinieri  effettivi,  previa  verifica dei
          requisiti  previsti  per  tale  categoria  dall'articolo 5,
          escluso quello di cui alla lettera b), commutando i periodi
          di  ferma  in  ferma quadriennale, nel limite delle vacanze
          organiche e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3,
          comma  65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'art.
          10,  comma  5,  del decreto del Presidente della Repubblica
          2 settembre 1997, n. 332.
              Ai   fini  dell'immissione  in  ferma  quadriennale  si
          provvede, in base all'esito di una prova per l'accertamento
          del grado di preparazione culturale e professionale e sulla
          scorta  della  documentazione caratteristica e matricolare,
          alla  formazione  della graduatoria, ammettendo ad apposito
          corso   integrativo   di  formazione  i  militari  in  essa
          utilmente  collocati.  Il  mancato  superamento  del  corso
          integrativo  comporta  l'automatica rescissione della ferma
          volontaria ed il collocamento in congedo".
              -   La   legge   24 dicembre   1993,  n.  537,  recante
          "Interventi  correttivi di finanza pubblica", e' pubblicata
          nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta   Ufficiale
          28 dicembre 1993, n. 303; si riporta il testo dell'articolo
          3, comma 65:
              "65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, uno o piu'
          regolamenti,  ai  sensi  del'art.  17, comma 2, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  per disciplinare ferme di tre o
          cinque  anni  ed  incentivare  il  reclutamento di cui alla
          legge  24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni,
          riservando  ai volontari congedati senza demerito l'accesso
          alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel
          Corpo   militare   della   Croce   rossa.   Nell'Arma   dei
          carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale
          dello Stato, l'accesso alle carriere iniziali e' assicurato
          in   misura  non  superiore  al  60  per  cento  dei  posti
          disponibili.  Nella  Polizia di Stato e nel Corpo nazionale
          dei  vigili  del  fuoco la predetta misura e' ridotta al 35
          per  cento.  La  riserva  di cui all'art. 19 della predetta
          legge  n. 958 del 1986 e' elevata per tutte le categorie al
          20  per  cento.  I regolamenti attuativi sono sottoposti al
          parere delle competenti commissioni permanenti della Camera
          dei deputati e del Senato della Repubblica".
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          2 settembre  1997,  n.  332,  recante  "Regolamento recante
          norme  per  l'immissione  dei  volontari delle Forze armate
          nelle  carriere  iniziali  della  Difesa,  delle  Forze  di
          polizia,  dei  vigili  del fuoco e del Corpo militare della
          Croce   rossa   italiana,   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  3 ottobre  1997,  n.  231;  si  riporta il testo
          dell'art. 10, comma 5:
              "5.  Nel  caso  in cui il numero dei volontari in ferma
          breve  risulti  insufficiente  a  ricoprire  tutti  i posti
          stabiliti  dalla programmazione di cui al comma 1, le Forze
          di   polizia   ad   ordinamento  militare  e  civile  e  le
          amministrazioni conferiscono i posti disponibili mediante i
          reclutamenti  ordinari  le  disposizioni di legge in vigore
          per ciascuna amministrazione".