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DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2001, n. 69

Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal:  27-3-2001 al: 3-6-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 4, recante delega al Governo per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza";
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante "Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica";
Vista la legge 15 dicembre 1959, n. 1089, recante "Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza";
Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, recante "Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e Aeronautica";
Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante "Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza";
Vista la legge 3 maggio 1971, n. 320, recante "Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza";
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza";
Vista la legge 25 maggio 1989, n. 190, recante "Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici della Guardia di finanza, nonché sulla durata in carica del Comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio";
Vista la legge 27 dicembre 1994, n. 404, recante "Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, recante "Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2000;
Sentite le rappresentanze del personale;
Acquisito il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio 2001 e del 15 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, della difesa e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto disciplina, in attuazione della delega prevista dall'articolo 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, i ruoli e le relative dotazioni organiche, il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali e reca disposizioni attinenti allo stato giuridico degli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza.
2. La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali è riportata nella tabella 6 allegata al presente decreto.
3. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge 31 marzo 2000, n. 78, il Comandante Generale ha rango gerarchico sovraordinato ai generali di corpo d'armata della Guardia di finanza con posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni.
4. Il Generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza più anziano in ruolo assume la carica di Comandante in Seconda. Il Comandante in Seconda:

a) è gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata del Corpo;
b) sulla base delle direttive e delle deleghe ricevute dal Comandante Generale, con il quale coopera, esercita attività di gestione nei settori del personale, delle operazioni e dell'area logistico amministrativa, svolgendo, altresì, attività propositiva e consultiva nei confronti del Comandante Generale ai fini delle determinazioni inerenti alle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività dei comandi del Corpo.
Schema di decreto legislativo concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo dello Guardia di finanza (ex articolo 4, legge n. 78 del 2000).

AVVERTENZA:

- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del T.U. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle forze di polizia", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2000, n. 79, si riporta il testo dell'art. 4;
"Art. 4 (Delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza).- 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'articolo 1, della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compili del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;
b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonché alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento ed avanzamento, nonché le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età, per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale in carica, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi; conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;
d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attività incompatibili con il servizio, nonché riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformità della disciplina di tutto il personale;
e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
f) riordino, secondo criteri di selettività ed alta qualificazione, della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria; g) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi.

3. L'elevazione a 65 anni del limite di età, di cui al comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei depurati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8".

Nota alle premesse:
Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione è il seguente: "Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il testo dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, è riportato nella nota al titolo.
- La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1959, n. 98.
- La legge 10 aprile 1954. n. 113, recante "Stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1954, n. 98.
- La legge 15 dicembre 1959, n. 1089, recante "Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1959, n. 311.
- La legge 12 novembre 1955, n. 1137, recante "Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1955, n. 282.
- La legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante "Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1966, n. 274.
- La legge 3 maggio 1971, n. 320, recante "Modifiche alla legge 21 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 1971, n. 145.
- La Legge 10 maggio 1983, n. 212, recante "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza", è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 1983, n. 139.
- La legge 25 maggio 1989, n. 190, recante "Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza, nonché sulla durata di carriera del Comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1989, n. 122.
- La legge 27 dicembre 1990, n. 404, recante "Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1990, n. 302.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, recante "Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza", è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1967, n. 153.

Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, v. nota al titolo.