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DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2001, n. 69

Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal: 27-3-2001
al: 3-6-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare  l'articolo
4, recante delega al Governo per il riordino del reclutamento,  dello
stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali  del  Corpo  della
Guardia di finanza; 
   Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189,  recante  "Ordinamento  del
Corpo della Guardia di finanza"; 
   Vista la legge 10  aprile  1954,  n.  113,  recante  "Stato  degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica"; 
   Vista la legge  15  dicembre  1959,  n.  1089,  recante  "Stato  e
avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza"; 
   Vista la legge 12 novembre 1955,  n.  1137,  recante  "Avanzamento
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e Aeronautica"; 
   Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante "Avanzamento degli
ufficiali della Guardia di finanza"; 
   Vista la legge 3 maggio 1971,  n.  320,  recante  "Modifiche  alla
legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli  ufficiali  del
Corpo della Guardia di finanza"; 
   Vista la  legge  10  maggio  1983,  n.  212,  recante  "Norme  sul
reclutamento,  gli  organici  e   l'avanzamento   dei   sottufficiali
dell'Esercito, della Marina,  dell'Aeronautica  e  della  Guardia  di
finanza"; 
   Vista la legge 25 maggio 1989, n. 190, recante "Disposizioni sulla
revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento  degli  organici
della  Guardia  di  finanza,  nonche'  sulla  durata  in  carica  del
Comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo  in
tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio"; 
   Vista la legge 27 dicembre 1994, n. 404, recante "Nuove  norme  in
materia di avanzamento degli  ufficiali  e  dei  sottufficiali  delle
Forze armate e della Guardia di finanza"; 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967,
n.  429,  recante  "Documenti  caratteristici  degli  ufficiali,  dei
sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza"; 
   Vista la preliminare deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 novembre 2000; 
   Sentite le rappresentanze del personale; 
   Acquisito  il  parere  da  parte  delle   competenti   Commissioni
parlamentari; 
   Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate  nelle
riunioni del 27 febbraio 2001 e del 15 marzo 2001; 
   Sulla proposta del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
dell'interno, della difesa e per la funzione pubblica; 
 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
 
                               Art. 1 
                      (Ambito di applicazione) 
 
   1. Il presente decreto  disciplina,  in  attuazione  della  delega
prevista dall'articolo 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, i ruoli e
le relative dotazioni  organiche,  il  reclutamento  e  l'avanzamento
degli ufficiali e reca disposizioni attinenti  allo  stato  giuridico
degli ufficiali in servizio permanente del  Corpo  della  Guardia  di
finanza. 
   2. La successione gerarchica e la corrispondenza dei  gradi  degli
ufficiali e' riportata nella tabella 6 allegata al presente decreto. 
   3. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge
31 marzo 2000, n. 78, il  Comandante  Generale  ha  rango  gerarchico
sovraordinato ai generali di corpo d'armata della Guardia di  finanza
con   posizione   funzionale   connessa   all'esercizio   delle   sue
attribuzioni. 
   4. Il Generale di corpo d'armata in servizio permanente  effettivo
della Guardia di finanza piu' anziano in ruolo assume  la  carica  di
Comandante in Seconda. Il Comandante in Seconda: 
 
a) e' gerarchicamente preminente  rispetto  agli  altri  generali  di
   corpo d'armata del Corpo; 
b) sulla base delle direttive e delle deleghe ricevute dal Comandante
   Generale, con il quale coopera, esercita attivita' di gestione nei
   settori del personale,  delle  operazioni  e  dell'area  logistico
   amministrativa,  svolgendo,  altresi',  attivita'  propositiva   e
   consultiva nei confronti del Comandante  Generale  ai  fini  delle
   determinazioni inerenti alle funzioni di indirizzo,  coordinamento
   e controllo dell'attivita' dei comandi del Corpo. 
          Schema  di  decreto legislativo concernente il riordino del
          reclutamento,  dello  stato  giuridico  e  dell'avanzamento
          degli  ufficiali  del  Corpo  dello  Guardia di finanza (ex
          articolo 4, legge n. 78 del 2000).

          AVVERTENZA:

             -  Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3, del T.U. delle disposizioni
          sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti
          del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
          ufficiali  della Repubblica italiana, approvato con decreto
          del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge  modificate  o  alle quali operato il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

             Nota al titolo:
             -  La  legge  31  marzo  2000, n. 78, recante "Delega al
          Governo  in  materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
          del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di
          finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme in materia di
          coordinamento  delle forze di polizia", e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale del 4 aprile 2000, n. 79, si riporta il
          testo dell'art. 4;
             "Art.  4  (Delega  al  Governo per il riordino del Corpo
          della  guardia  di  finanza).- 1. Il Governo e' delegato ad
          emanare,  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
          revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato
          giuridico  e  l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della
          guardia  di  finanza  e  per  l'adeguamento, fermo restando
          l'articolo  1,  della  legge  23  aprile  1959, n. 189, dei
          compili  del  Corpo in relazione al riordino della pubblica
          amministrazione.
             2.  Nell'esercizio  della delega di cui al comma 1, sono
          osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
          a) previsione  dell'esercizio  delle  funzioni  di  polizia
             economica  e  finanziaria  a  tutela  del bilancio dello
             Stato e dell'Unione europea;
          b) armonizzazione  della  nuova disciplina ai contenuti del
             decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
          c) adeguamento   dei   ruoli  e  delle  relative  dotazioni
             organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche,
             nonche'  alle  necessita'  operative  connesse  al nuovo
             ordinamento   tributario   ed   ai   compiti  di  natura
             economico-finanziaria   derivanti   dalla   appartenenza
             all'Unione  europea.  All'adeguamento  potra' procedersi
             mediante   riordino   dei   ruoli  normale,  speciale  e
             tecnico-operativo  esistenti,  l'eventuale soppressione,
             la  non  alimentazione  di  essi ovvero l'istituzione di
             nuovi   ruoli,   con  eventuale  rideterminazione  delle
             consistenze   organiche  del  restante  personale.  Tale
             revisione  potra'  riguardare  anche,  per  ciascuno dei
             ruoli,  le  permanenze,  i  requisiti,  i  titoli  e  le
             modalita'  di  reclutamento  ed  avanzamento, nonche' le
             aliquote  di  valutazione  ed il numero delle promozioni
             annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale
             di  Generale  di corpo d'armata con consistenza organica
             adeguata  alle  funzioni  da  assolvere  ed all'armonico
             sviluppo  delle  carriere,  l'elevazione  a  65 anni del
             limite  di  eta',  per i Generali di corpo d'armata e di
             divisione, equiparando correlativamente anche quello del
             Comandante   generale   in   carica,  nonche',  solo  se
             necessario per la funzionalita' del servizio, innalzando
             i  limiti di eta' per i restanti gradi; conseguentemente
             verranno  assicurati  la sovraordinazione gerarchica del
             Comandante  generale  ed  il  mantenimento  dell'attuale
             posizione funzionale;
          d) aggiornamento  delle  disposizioni inerenti ad attivita'
             incompatibili  con  il  servizio, nonche' riordino della
             normativa    relativa   ai   provvedimenti   di   stato,
             realizzando  l'uniformita'  della disciplina di tutto il
             personale;
          e) revisione  delle  dotazioni  dirigenziali,  al  fine  di
             adeguarne  la  disponibilita'  alle  effettive  esigenze
             operative  ed  al  nuovo  modello organizzativo previsto
             dall'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,
             n. 449;
          f) riordino,   secondo  criteri  di  selettivita'  ed  alta
             qualificazione,  della disciplina del Corso superiore di
             polizia   tributaria;   g)  previsione  di  disposizioni
             transitorie  per  il  graduale  passaggio  dalla vigente
             normativa a quella adottata con i decreti legislativi.

             3.  L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al
          comma  2,  lettera c), ha effetto a decorrere dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.
             4.  Il Governo, sentite le rappresentanze del personale,
          trasmette  alla  Camera  dei  depurati  ed  al Senato della
          Repubblica  gli  schemi  dei  decreti legislativi di cui ai
          commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per
          il  parere  delle  commissioni  parlamentari competenti per
          materia,   esteso   anche  alle  conseguenze  di  carattere
          finanziario,  che  si esprimono entro sessanta giorni dalla
          data di assegnazione.
             5.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del presente
          articolo,  pari  a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai
          sensi dell'articolo 8".

             Nota alle premesse:
             Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e' il
          seguente:  "Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa
          non   puo'   essere   delegato   al   Governo  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti".
             "Art.  87.  Il  Presidente  della  Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
             Indice  le  elezioni  delle  nuove  Camere e ne fissa la
          prima riunione.
             Autorizza  la  presentazione  alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
             Promulga  le  leggi  ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             Indice  il  referendum  popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
             Nomina,  nei  casi  indicati  dalla  legge, i funzionari
          dello Stato.
             Accredita   e   riceve   i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
             Ha  il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
          - Il testo dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e'
            riportato nella nota al titolo.
          - La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del
            Corpo  della  Guardia  di  finanza",  e' pubblicata nella
            Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1959, n. 98.
          - La legge 10 aprile 1954. n. 113, recante "Stato giuridico
            degli    ufficiali    dell'Esercito,   della   Marina   e
            dell'Aeronautica",    e'   pubblicata   nel   supplemento
            ordinario  alla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1954, n.
            98.
          - La  legge  15  dicembre  1959,  n. 1089, recante "Stato e
            avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza", e'
            pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1959,
            n. 311.
          - La  legge 12 novembre 1955, n. 1137, recante "Avanzamento
            degli    ufficiali    dell'Esercito,   della   Marina   e
            dell'Aeronautica", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
            del 7 dicembre 1955, n. 282.
          - La  legge  24  ottobre 1966, n. 887, recante "Avanzamento
            degli  ufficiali della Guardia di finanza", e' pubblicata
            nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1966, n. 274.
          - La  legge  3 maggio 1971, n. 320, recante "Modifiche alla
            legge  21  ottobre  1966,  n. 887, sull'avanzamento degli
            ufficiali   del  Corpo  della  Guardia  di  finanza",  e'
            pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 1971, n.
            145.
          - La  Legge  10  maggio  1983,  n.  212, recante "Norme sul
            reclutamento,    gli   organici   e   l'avanzamento   dei
            sottufficiali      dell'Esercito,      della      Marina,
            dell'Aeronautica   e   della   Guardia  di  finanza",  e'
            pubblicata   nel   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
            Ufficiale del 23 maggio 1983, n. 139.
          - La  legge  25  maggio 1989, n. 190, recante "Disposizioni
            sulla    revisione    dei    ruoli    degli    ufficiali,
            sull'incremento   degli  organici  e  sull'impiego  della
            Guardia  di finanza, nonche' sulla durata di carriera del
            Comandante  in  seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il
            controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di
            monopolio", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27
            maggio 1989, n. 122.
          - La  legge  27 dicembre 1990, n. 404, recante "Nuove norme
            in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali
            delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza",
            e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre
            1990, n. 302.
          - Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 febbraio
            1967,  n.  429,  recante  "Documenti caratteristici degli
            ufficiali,  dei  sottufficiali  e  dei militari di truppa
            della  Guardia di finanza", e' pubblicata nel supplemento
            ordinario  alla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1967, n.
            153.

          Nota all'art. 1:
          - Per  il  testo  dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
            78, v. nota al titolo.