stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2001, n. 55

Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia.

nascondi
Testo in vigore dal: 1-4-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 87, comma quinto, e 110 della Costituzione;
  Visti l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  aggiunto  dall'articolo  13, comma 1, della legge 15
marzo  1997,  n. 59, e l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo
modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
  Visti  gli articoli 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
  Vista  la legge 12 agosto 1962, n. 1311, e l'articolo 8 della legge
24 marzo 1958, n. 195;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali,  come da verbale in data 26
luglio 2000;
  Vista  la  preliminare  de1iberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 18 settembre
2000;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati  e del Senato della Repubblica, resi rispettivamente in data
19 e 21 dicembre 2000;
  Ritenuto,   quanto  al  parere  del  Consiglio  di  Stato,  di  non
accogliere   le   osservazioni   inerenti   le  disposizioni  di  cui
all'articolo  13,  commi  4  e  5, attesane la conformita' con quanto
previsto  dall'articolo  19,  comma  10,  del  decreto  legislativo 3
febbraio  1993,  n.  29,  e  dall'articolo  3,  comma  2, del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 febbraio 2001;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  accogliere  i  rilievi espressi dalla
Corte dei conti in data 2 marzo 2001;
  Vista  la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro per la funzione pubblica;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende:
    a) per "Ministro" il Ministro della giustizia;
    b) per "Ministero" il Ministero della giustizia;
    c)  per  "decreto  legislativo"  il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla promulazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
          del  Presidente  della  Repubblica  italiana, approvato con
          D.P.R.   28 dicembre   1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di
          facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di legge alle
          quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - Si riporta il testo dell'art. 110 della Costituzione:
              "Art.   110.   -  Ferme  le  competenze  del  Consiglio
          superiore  della  magistratura,  spettano al Ministro della
          giustizia  l'organizzazione  e il funzionamento dei servizi
          relativi alla giustizia".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17,  comma  4-bis,
          lettera  e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei Ministri), aggiunto dall'art. 13, comma
          1,  della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
          il  conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa):
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 4. (Omissis).
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri  sono determinate, con regolamenti emanti ai
          sensi  del  comma  2,  su proposta del Ministero competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il  Ministro  del  tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti
          dal   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive   modificazioni,   con   i   contenuti   e   con
          l'osservanza dei criteri che seguono:
                a) - d) (Omissis);
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
              - Il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".
              - Il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 80, reca:
          "Nuove  disposizioni  in  materia  di  organizzazione  e di
          rapporti  di  lavoro  nelle  amministrazioni  pubbliche, di
          giurisdizione   nelle   controversie   di   lavoro   e   di
          giurisdizione   amministrativa,   emanate   in   attuazione
          dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
              - Si  riporta il testo degli articoli 4, 5, 16, 17, 18,
          19  e  55, comma 3 del citato decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  300  (Riforma dell'organizzazione del Governo, a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              "Art.   4   (Disposizioni  sull'organizzazione).  -  1.
          L'organizzazione,  la  dotazione organica, l'individuazione
          degli  uffici  di  livello dirigenziale generale ed il loro
          numero,  le  relative funzioni e la distribuzione dei posti
          di     funzione    dirigenziale,    l'individuazione    dei
          dipartimenti,   nei   casi   e  nei  limiti  fissati  dalle
          disposizioni   del   presente  decreto  legislativo,  e  la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti  o  con  decreti  del Ministro emanati ai sensi
          dell'art.  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
          dirigenziale  di  ciascun  ministero,  articolato  in  aree
          dipartimentali    e    per    direzioni    generali.   Fino
          all'istituzione   del   ruolo   unico   del  personale  non
          dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
          forme  ordinarie  di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
          le  diverse  direzione generali, nel rispetto dei requisiti
          di   professionalita'   richiesti   per  l'esercizio  delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del  personale non devono comunque comportare incrementi di
          spesa.
              2.  I  ministeri  che  si  avvalgono  di propri sistemi
          informativi   automatizzati   sono  tenuti  ad  assicurarne
          l'interconnessione  con i sistemi informativi automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite     della    rete    unitaria    delle    pubbliche
          amministrazioni.
              3.  Il  regolamento  di  cui  al precedente comma 1, si
          attiene,  inoltre,  ai  criteri  fissati  dall'art. 1 della
          legge  7 agosto  1990,  n.  241  e  dall'art. 2 del decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni.
              4.  All'individuazione  degli  uffici  di  livello  non
          generale  di  ciascun  ministero  e  alla  definizione  dei
          relativi  compiti  si  provvede con decreto ministeriale di
          natura non regolamentare.
              5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1,  si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale.
              6. I regolamenti di cui al comma 1, raccolgono tutte le
          disposizioni  normative  relative  a  ciascun ministero. Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi".
              "Art.  5  (Dipartimenti).  -  1.  I  dipartimenti  sono
          costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
          delle   funzioni   del   Ministero.  Ai  dipartimenti  sono
          attribuiti  compiti  finali  concernenti  grandi  areee  di
          materie  omogenee  e  i  relativi  compiti  strumentali ivi
          compresi  quelli  di indirizzo e coordinamento delle unita'
          di  gestione  in  cui  di articolano i dipartimenti stessi,
          quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
          strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
              2.  L'incarico di capo del dipartimento viene conferito
          in  conformita'  alle  disposizioni, di cui all'art. 19 del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29 e successive
          modificazioni ed integrazioni.
              3.   Il   Capo   del  Dipartimento  svolge  compiti  di
          coordinamento,   direzione  e  controllo  degli  uffici  di
          livello  dirigenziale  generale  compresi  nel dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione   ed  e'  responsabile  dei  risultati
          complessivamente  raggiunti dagli uffici da esso dipenenti,
          in attuazione degli indirizzi del Ministro.
              4.  Dal  Capo del Dipartimento dipendono funzionalmente
          gli  uffici  di  levello dirigenziale generale compresi nel
          dipartimento stesso.
              5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
          3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
                a) determina  i  programmi  per  dare attuazione agli
          indirizzi del Ministro;
                b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
          disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
          di   econimicita',  efficacia  ed  efficienza,  nonche'  di
          rispondenza del servizio al pubblico interesse;
                c) svolge  funzioni di propulsione, di coordinamento,
          di  controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
          dipartimento;
                d) promuove  e  mantiene  relazioni  con  gli  organi
          competenti   dell'Unione  europea  per  la  trattazione  di
          questioni e problemi attinenti al propio dipartimento;
                e) adotta  gli  atti per l'utilizzazione ottimale del
          personale  secondo  criteri  di  efficienza, disponendo gli
          opportuni   trasferimenti   di  personale  all'interno  del
          dipartimento;
                f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del
          potere  di  proposta per il conferimento degli incarichi di
          direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
          sensi  dell'art.  19,  comma  4,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29;
                g) puo'   proporre   al   Ministro   l'adozione   dei
          provvedimenti  di revoca degli incarichi di direzione degli
          uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
          19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
          e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
                h) e'  sentito  dal  Ministro  per  l'esercizio delle
          attribuzioni  a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
              6.  Con  le  modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del
          decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere
          definiti ulteriori compiti del Capo del dipartimento".
              "Art.  16  (Attribuzioni). - 1. Il Ministro di grazia e
          giustizia  e  il  Ministero  di grazia e giustizia assumono
          rispettivamente   la   denominazione   di   Ministro  della
          giustizia e Ministero della giustizia.
              2.  Il Ministero della giustizia svolge le funzioni e i
          compiti  ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi
          e  dai  regolamenti  in  materia  di  giustizia e attivita'
          giudiziaria  ed  esecuzione  delle  pene,  rapporti  con il
          Consiglio   superiore   della   magistratura,  attribuzioni
          concernenti  i  magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini
          professionali,      archivi      notarili,     cooperazione
          internazionale in materia civile e penale.
              3. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i
          compiti concernenti le seguenti aree funzionali:
                a) servizi   relativi   alla  attivita'  giudiziaria:
          gestione   amministrativa   dell'attivita'  giudiziaria  in
          ambito civile e penale; attivita' preliminare all'esercizio
          da  parte  del  Ministro  delle  sue  competenze in materia
          processuale;     casellario     giudiziale;    cooperazione
          internazionale   in  materia  civile  e  penale;  studio  e
          proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
                b) organizzazione    e   servizi   della   giustizia:
          organizzazione  e  funzionamento  dei servizi relativi alla
          giustizia;    gestione    amministrativa    del   personale
          amministrativo  e  dei  mezzi e strumenti anche informative
          necessari;  attivita' relative alle competenze del Ministro
          in  ordine  ai  magistrati; studio e proposta di interventi
          normativi nel settore di competenza;
                c) servizi     dell'amministrazione    penitenziaria:
          gestione   amministrativa   del   personale   e   dei  beni
          dell'amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti
          relativi  all'esecuzione delle misure cautelari, delle pene
          e  delle  misure  di  sicurezza  detentive; svolgimento dei
          compiti   previsti  dalle  leggi  per  il  trattamento  dei
          detenuti e degli internati;
                d) servizi    relativi   alla   giustizia   minorile:
          svolgimento  dei compiti assegnati dalla legge al Ministero
          della   giustizia   in   materia   di   minori  e  gestione
          amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.
              4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve
          le  disposizioni  della  legge  12 agosto  1962, n. 1311, e
          successive  modifiche  ed integrazioni, nonche' dell'art. 8
          della legge 24 marzo 1958, n. 195".
              "Art.  17  (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
          del  presente  decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
          essere  superiore  a  quattro,  in  riferimento  alle  aree
          funzionali definite nel precedente articolo".
              "Art.  18 (Incarichi dirigenziali). - 1. Agli uffici di
          diretta  collaborazione con il Ministro ed ai dipartimenti,
          sono  preposti  i  dirigenti di cui all'art. 23 del decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,  n.  29,  come  sostituito
          dall'art.  15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
          i    magistrati    delle    giurisdizioni    oridinarie   e
          amministrative,  i  professori  e ricercatori universitari,
          gli  avvocati  dello  Stato, gli avvocati; quando ricorrono
          specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono
          essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione
          ai  sensi  dell'art.  19.  comma 6, del decreto legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29, come sostituito dall'art. 23 del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
              2.   Agli   uffici   dirigenziali   generali  istituiti
          all'interno  dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di
          cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,  come  sostituito  dall'art. 15 del decreto legislativo
          1998, n. 80, ed i magistrati delal giurisdizione ordinaria;
          quando   ricorrono  specifiche  esigenze  di  servizio,  ai
          medesimi  uffici  possono  essere preposti anche agli altri
          soggetti elencati al comma 1".
              "Art.  19  (Magistrati).  - 1. Il numero dei magistrati
          collocati   fuori   ruolo  organico  della  magistratura  e
          destinati al Ministero non deve superare le 50 unita'".
              "Art.   55  (Procedura  di  attuazione  ed  entrata  in
          vigore). - 1. - 2. (Omissis).
              3.  Sino  all'attuazione  del  comma 1, con regolamento
          adottato ai sensi del comma 4-bis, dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  si puo' provvedere al riassetto
          dell'organizzazione  dei  singoli Ministeri, in conformita'
          con  la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed
          i principi previsti dal presente decreto legislativo.
              4. - 9. (Omissis)".
              - Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca:
          "Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59".
              - La    legge    12 agosto   1962,   n.   1311,   reca:
          "Organizzazione  e  funzionamento dell'Ispettorato generale
          del Ministero di grazia e giustizia".
              - Si riporta l'art. 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195
          (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio
          superiore della magistratura):
              "Art.  8  (Ispettorato).  - Il Consiglio superiore, per
          esigenze  relative  all'esercizio  delle  funzioni  ad esso
          attribuite,  si  avvale dell'Ispettorato generale istituito
          presso il Ministero di grazia e giustizia".
              - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 10 del citato
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
              "Art.  19  (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. -
          9. (Omissis).
              10.  I  dirigenti ai quali non si affida la titolarita'
          di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi
          di  vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse,
          funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
          incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalita'
          per  l'utilizzazione  dei predetti dirigenti sono stabilite
          con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.
              11. - 12. (Omissis)".
              - Si  riporta il testo dell'art. 3, comma 2 del decreto
          legislativo  21 maggio  2000,  n.  146  (Adeguamento  delle
          strutture e degli organici dell'ammistrazione penitenziaria
          e  dell'uffcio  centrale per la giustizia minorile, nonche'
          istituzione  dei  ruoli  direttivi ordinario e speciale del
          Corpo  di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della
          legge 28 luglio 1999, n. 266):
              "Art.  3  (Integrazione  degli  organici  del personale
          dell'amministrazione  penitenziaria e dell'ufficio centrale
          della giustizia minorile). - 1. (Omissis).
              2.  Per  la  copertura  degli uffici di cui all'art. 1,
          comma   2,   e   per   l'adeguamento   delle  articolazioni
          dipartimentali  di corrispondente livello, oltre che per la
          copertura  di  due  uffici di livello dirigenziale generale
          presso  l'ufficio  centrale  della  giustizia  minorile, il
          numero  degli  uffici  dirigenziali  di livello generale e'
          aumentato  di  sedici unita', all'interno dei quali possono
          essere individuati uno o piu' vice capo del Dipartimento.
              3. - 7. (Omissis)."